Art. 15. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 7, 9, comma 2, lettere a) e b), 10, commi 1 e 2, lettera b), 11, commi 1 e 2. 2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di esercizio di un centro di raccolta senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 3, 10. comma 2, lettera a).