Art. 15. 
 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a  lire  diciottomilioni
la violazione delle disposizioni di cui agli articoli  3,  5,  7,  9,
comma 2, lettere a) e b), 10, commi 1 e 2, lettera b), 11, commi 1  e
2. 
 2. La sanzione di cui al  comma  1  si  applica  anche  in  caso  di
esercizio di un centro di raccolta senza  autorizzazione  ovvero  con
autorizzazione sospesa o revocata. 
 3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punita con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire  unmilione  a  lire  seimilioni  la
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9,  comma  3,  10.
comma 2, lettera a).