Art. 16. 1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato". 2. All'articolo 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 358 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, reca: (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), cosi' come modificato dal presente decreto: "Art. 358. - Un regolamento, approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinera' le norme generali per la applicazione del presente testo unico. I contravventori alle disposizioni del regolamento generale e a quelle dei regolamenti speciali da approvarsi con decreto reale sentito il Consiglio di Stato ed eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle varie parti delle precedenti disposizioni, sono puniti, quando non siano applicabili pene prevedute nelle disposizioni medesime, con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni salvo che il fatto costituisca reato". - Si riporta l'art. 38 della citata legge 30 aprile 1976, n. 397, come modificato dal presente decreto: "Art. 38. - I contravventori alle disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito di animali, previste nella presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".