Art. 18. 1. Le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, sono abrogate, ad eccezione degli articoli 23, 24, 26, comma 5, 31, 32, 33, 37 e 38, come modificato dal presente decreto.
Nota all'art. 18: - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, si veda nelle note alle premesse.