Art. 18. 
 1. Le disposizioni di cui alla legge  30  aprile  1976,  n.  397,  e
successive modifiche, sono abrogate, ad eccezione degli articoli  23,
24, 26, comma 5, 31, 32, 33, 37 e 38, come  modificato  dal  presente
decreto. 
 
          Nota all'art. 18:
            - Per quanto concerne la legge 30 aprile 1976, n. 397, si
          veda nelle note alle premesse.