Art. 19. 
 1. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-regioni,  puo'  disporre  per  tutto  il  territorio
nazionale o parte di esso, programmi obbligatori di lotta contro  una
delle malattie contagiose elencate nell'allegato E,  parte  II.  Tali
programmi  possono  essere  sottoposti   alla   Commissione   europea
precisando, in particolare: 
  a) la distribuzione della malattia sul territorio; 
  b) la motivazione del programma in base alla gravita' della 
  malattia e  al  probabile  rapporto  costi-benefici  del  programma
  stesso; c) la zona geografica  in  cui  il  programma  deve  essere
  applicato; 
  d) le varie categorie di qualifica applicabili  alle  aziende,  gli
standard da conseguire per ciascuna categoria e i metodi di prova  da
utilizzare; 
  e) la procedura di monitoraggio  del  programma,  i  cui  risultati
devono  essere  trasmessi,  almeno  annualmente,   alla   Commissione
europea; 
  f) le misure  da  adottare  qualora  un'azienda  perda  la  propria
qualifica; 
  g) le misure da adottare qualora le prove effettuate  conformemente
alle disposizioni del programma diano risultati positivi. 
 2.  Qualora  il  Ministero  della  sanita'  constati  che  tutto  il
territorio nazionale o  parte  di  esso  sia  indenne  da  una  delle
malattie contagiose elencate nell'allegato E, parte II, presenta alla
Commissione  europea  la  relativa  documentazione   precisando,   in
particolare: 
  a) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul
territorio; 
  b)  i  risultati  delle  prove  di  controllo  basate  su  indagini
sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche  nonche'
l'esistenza dell'obbligo di denuncia della malattia; 
  c) il periodo durante il quale e' stato effettuato il controllo; 
  d) eventualmente, il periodo durante il quale e' stata  vietata  la
vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata  dal
divieto; 
  e) le misure previste per controllare l'assenza della malattia. 
 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della sanita' chiede
alla Commissione europea di fissare garanzie complementari,  generali
o limitate, da applicare negli scambi intracomunitari. 
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999 
                               CIAMPI 
                                    D'Alema, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                     Letta, Ministro per le politiche 
                                  comunitarie 
                                  Bindi, Ministro della sanita' 
                                  Dini, Ministro degli affari esteri 
                                      Diliberto, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                      Amato, Ministro del tesoro, del 
                                      bilancio e della programmazione 
                                  economica 
                                           De Castro, Ministro per le 
                                  politiche agricole 
                                    Bellillo, Ministro per gli affari 
                                  regionali 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto