Art. 3. 1. Gli animali di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere destinati agli scambi solo se: a) sottoposti ad un controllo di identita' e ad un esame clinico, da parte di un veterinario ufficiale, nelle ventiquattro ore precedenti la partenza e non presentano segni clinici di malattia; b) provenienti da un'azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie considerata, a divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati sulla base di provvedimenti comunitari o nazionali; c) identificati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e, per i bovini, quelle di cui al regolamento (CE)820/97, e successive modifiche: d) non destinati, nell'ambito di un programma nazionale o regionale per l'eradicazione di malattie contagiose o infettive, alla macellazione ne' essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria; e) non vengono in contatto con altri artiodattili di differente qualifica sanitaria dal momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione; f) trasportati mediante mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 10; g) accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F, e redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4.
Nota all'art. 3: - Per quanto concerne il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, si veda nelle note all'art. 2. - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note all'art. 2.