Art. 3. 
 1. Gli animali  di  cui  all'articolo  2,  comma  1  possono  essere
destinati agli scambi solo se: 
  a) sottoposti ad un controllo di identita' e ad un  esame  clinico,
da  parte  di  un  veterinario  ufficiale,  nelle  ventiquattro   ore
precedenti la partenza e non presentano segni clinici di malattia; 
  b) provenienti da  un'azienda  o  da  una  zona  non  soggette,  in
relazione alla specie considerata, a divieti o restrizioni di polizia
sanitaria,  adottati  sulla  base  di  provvedimenti   comunitari   o
nazionali; 
  c) identificati conformemente alle disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e  successive
modificazioni,  e,  per  i  bovini,  quelle  di  cui  al  regolamento
(CE)820/97, e successive modifiche: 
  d) non destinati, nell'ambito di un programma nazionale o regionale
per  l'eradicazione  di  malattie  contagiose   o   infettive,   alla
macellazione ne' essere soggetti a restrizioni di polizia sanitaria; 
  e) non vengono in contatto con  altri  artiodattili  di  differente
qualifica sanitaria dal momento in cui lasciano l'azienda di  origine
fino all'arrivo a destinazione; 
  f)  trasportati  mediante  mezzi   di   trasporto   conformi   alle
prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  532,
e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 10; 
  g) accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione
da un certificato conforme al modello 1 o al modello 2  dell'allegato
F, e redatto conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4. 
 
          Nota all'art. 3:
            - Per quanto concerne il D.P.R. 30 aprile 1996,  n.  317,
          si veda nelle note all'art. 2.
            - Per quanto concerne il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532,
          si veda nelle note all'art. 2.