Art. 4. 1. Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F deve essere provvisto di un numero di serie; esso e' costituito da un unico foglio e qualora sia necessario piu' di un foglio, questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato, che deve essere rilasciato il giorno dell'esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha una validita' di 10 giorni a decorrere dalla data del citato esame clinico. 2. Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui al comma 1, relativo alla partita di animali, compresi quelli necessari a garantire il rispetto di eventuali garanzie addizionali fissate in sede comunitaria, devono essere effettuati nell'azienda di origine o in un centro di raccolta; i certificati devono essere redatti dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli previsti dal presente decreto. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo' redigere il certificato relativo agli animali provenienti da centri di raccolta in base a certificato conforme a modelli di cui all'allegato F, le cui sezioni A e B siano state completate e attestate dal veterinario ufficiale competente sull'azienda di origine. 4. II veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta, effettua, all'arrivo degli animali, tutti i controlli necessari. 5. Il veterinario ufficiale, che provvede alla compilazione della sezione C del certificato di cui ai modelli previsti dall'allegato F, e' tenuto a registrare i movimenti degli animali mediante il sistema ANIMO il giorno stesso del rilascio del certificato. 6. Qualora per un centro di raccolta transitino animali in provenienza da uno Stato membro e destinati ad altro Stato membro gli stessi devono essere accompagnati da un certificato, il cui modello figura nell'allegato F, compresa la sezione C, compilato dal veterinario ufficiale responsabile dello Stato membro dal quale provengono gli animali: il veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta nel quale transitano gli animali deve compilare, per lo Stato membro di destinazione, un secondo certificato, conforme a quello previsto all'allegato F, annotandovi il numero di serie del certificato originale, e allegarlo all'originale o a una sua copia autenticata. In tale caso il periodo di validita' complessivo dei certificati non puo' essere superiore a quello previsto al comma 1.