Art. 4. 
 1. Il certificato di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  g),
conforme al modello 1 o al modello  2  dell'allegato  F  deve  essere
provvisto di un numero di serie;  esso  e'  costituito  da  un  unico
foglio e qualora sia necessario piu'  di  un  foglio,  questi  devono
formare un documento unico non divisibile. Il certificato,  che  deve
essere rilasciato il  giorno  dell'esame  clinico  degli  animali  ed
essere redatto almeno in  una  delle  lingue  ufficiali  dello  Stato
membro di destinazione, ha una validita' di  10  giorni  a  decorrere
dalla data del citato esame clinico. 
 2. Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui  al  comma
1, relativo alla partita di  animali,  compresi  quelli  necessari  a
garantire il rispetto di eventuali garanzie  addizionali  fissate  in
sede comunitaria, devono essere effettuati nell'azienda di origine  o
in un centro di raccolta; i certificati  devono  essere  redatti  dal
veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e
dei controlli previsti dal presente decreto. 
 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario  ufficiale
puo' redigere il certificato relativo  agli  animali  provenienti  da
centri di raccolta in base a certificato conforme a  modelli  di  cui
all'allegato F, le cui  sezioni  A  e  B  siano  state  completate  e
attestate  dal  veterinario  ufficiale  competente  sull'azienda   di
origine. 
 4. II veterinario ufficiale responsabile  del  centro  di  raccolta,
effettua, all'arrivo degli animali, tutti i controlli necessari. 
 5. Il veterinario ufficiale, che provvede  alla  compilazione  della
sezione C del certificato di cui ai modelli previsti dall'allegato F,
e' tenuto a registrare i movimenti degli animali mediante il  sistema
ANIMO il giorno stesso del rilascio del certificato. 
 6.  Qualora  per  un  centro  di  raccolta  transitino  animali   in
provenienza da uno Stato membro e destinati ad altro Stato membro gli
stessi devono essere accompagnati da un certificato, il  cui  modello
figura  nell'allegato  F,  compresa  la  sezione  C,  compilato   dal
veterinario ufficiale  responsabile  dello  Stato  membro  dal  quale
provengono gli animali: il  veterinario  ufficiale  responsabile  del
centro di raccolta nel quale transitano gli animali  deve  compilare,
per lo Stato membro di destinazione, un secondo certificato, conforme
a quello previsto all'allegato F, annotandovi il numero di serie  del
certificato originale, e allegarlo all'originale o a  una  sua  copia
autenticata. In tale caso il periodo  di  validita'  complessivo  dei
certificati non puo' essere superiore a quello previsto al comma 1.