Art. 5.
 1.  Gli animali d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai
requisiti di cui all'articolo 3, devono:
  a)  essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima
del  carico  o,  se  sono  nati  da  meno  di 30 giorni, nell'azienda
d'origine  sin  dalla nascita; se gli animali transitano in un centro
di raccolta, la durata della loro permanenza al di fuori dell'azienda
d'origine,  per  fini  di  raccolta,  non puo' essere superiore a sei
giorni.   Il   veterinario   ufficiale   deve   accertarsi,  in  base
all'identificazione ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c),  e  ai  documenti  ufficiali,  che  gli  animali  soddisfano tali
condizioni  e  che sono di origine comunitaria o sono stati importati
conformemente alla legislazione comunitaria;
  b)  essere  avviati,  alla  destinazione finale quanto prima, se si
tratta  di  animali  importati da Paesi terzi e destinati ad un altro
Stato  membro,  accompagnati  dal  certificato  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo  6,  comma  1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
93, e successive modifiche;
  c)  se  si  tratta  di  animali  importati  da  paesi terzi, essere
soggetti  una  volta  arrivati  a destinazione, alle disposizioni del
presente decreto e, in particolare, ai requisiti di permanenza di cui
alla lettera a), e non essere immessi in un allevamento fino a quando
il   veterinario   ufficiale   responsabile  dell'azienda  non  abbia
accertato che gli animali in questione non compromettano la qualifica
sanitaria  dell'azienda della quale fa parte l'allevamento. Quando un
animale proveniente da un Paese terzo viene introdotto in un'azienda,
nessun   animale  dell'azienda  puo'  essere  ceduto  nei  30  giorni
successivi  a  tale  introduzione, a meno che l'animale importato sia
isolato dagli altri animali dell'azienda.
 2.  l  bovini  d'allevamento  o da produzione, oltre a soddisfare ai
requisiti di cui al comma 1, devono:
  a)  provenire  da  un  allevamento  bovino ufficialmente indenne da
tubercolosi  e,  qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei
settimane,         aver        reagito        negativamente        ad
un'intradermotubercolinizzazione   effettuata   nei   trenta   giorni
precedenti  l'uscita  dall'allevamento  d'origine, conformemente alle
disposizioni    dell'allegato    B,    punto    32,    lettera    d).
L'intradermotubercolinizzazione non e' necessaria qualora gli animali
provengano  da  uno  Stato  membro o da una parte di uno Stato membro
riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da uno Stato
membro  o  da  una  parte  di uno Stato membro che faccia parte di un
sistema  di  sorveglianza  riconosciuto,  approvato dalla Commissione
europea;
  b)  nel  caso  di animali non castrati, provenire da un allevamento
bovino  ufficialmente indenne da brucellosi e, se di eta' superiore a
12  mesi,  presentare  un  tasso  brucellare  inferiore  a  30 unita'
internazionali     (UI)     agglutinanti    per    millilitro    alla
sieroagglutinazione  o  qualsiasi  prova  autorizzata  con  procedura
comunitaria,    praticata   nei   30   giorni   precedenti   l'uscita
dall'allevamento   di   origine,   conformemente   alle  disposizioni
dell'allegato C, sezione A. La sieroagglutinazione, o qualsiasi prova
autorizzata  con  procedura  comunitaria,  non  e'  necessaria se gli
animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro
riconosciuti  ufficialmente indenni da brucellosi oppure da uno Stato
membro  o  da  una  parte  di uno Stato membro che faccia parte di un
sistema  di  sorveglianza  riconosciuto,  approvato dalla Commissione
europea;
   c)  provenire  da  un allevamento ufficialmente indenne da leucosi
bovina  enzootica  e,  se  di  eta' superiore a 12 mesi, aver reagito
negativamente  ad  una  prova  individuale  eseguita  nei  30  giorni
precedenti
 l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni
dell'allegato  D.  Detta  prova  non  e'  necessaria  se  gli animali
provengono  da  uno  Stato  membro  o  da  una  parte di Stato membro
riconosciuti  indenni da leucosi bovina enzootica oppure da uno Stato
membro  o  da  una  parte  di uno Stato membro che faccia parte di un
sistema  di  sorveglianza  riconosciuto,  approvato dalla Commissione
europea;
  d)  non  entrare  mai  in  contatto,  dal  momento  in cui lasciano
l'azienda  di  origine  sino  all'arrivo  a destinazione, con animali
conformi solo alle prescrizioni di cui al comma 3.
 3.  I  bovini  da  macello,  oltre  ad  avere  i  requisiti  di  cui
all'articolo 3, devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni
da  tubercolosi,  indenni da leucosi bovina enzootica e, se si tratta
di  bovini  non  castrati,  provenire  da  allevamenti  ufficialmente
indenni da brucellosi.
 
          Nota all'art. 5:
            -  Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 3
          marzo 1993, n. 93 (per l'argomento si veda nelle note  alle
          premesse):
            "Art.  6.  -  1. I posti di ispezione frontalieri per gli
          animali sono quelli riconosciuti dalla  Comunita'  europea,
          di seguito denominata ''Comunita''', ed il cui elenco viene
          pubblicato  dalla  Commissione  delle Comunita' europee, in
          prosieguo  denominata   ''Commissione'',   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Comunita'.
            2.  Il  Ministero  della  sanita'  cura  la pubblicazione
          dell'elenco di cui al  comma  1,  nonche'  degli  eventuali
          aggiornamenti  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana.
            3. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma  2
          i posti di ispezione frontalieri sono gli uffici veterinari
          di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985".