Art. 5. 1. Gli animali d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 3, devono: a) essere rimasti in una sola azienda negli ultimi 30 giorni prima del carico o, se sono nati da meno di 30 giorni, nell'azienda d'origine sin dalla nascita; se gli animali transitano in un centro di raccolta, la durata della loro permanenza al di fuori dell'azienda d'origine, per fini di raccolta, non puo' essere superiore a sei giorni. Il veterinario ufficiale deve accertarsi, in base all'identificazione ufficiale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e ai documenti ufficiali, che gli animali soddisfano tali condizioni e che sono di origine comunitaria o sono stati importati conformemente alla legislazione comunitaria; b) essere avviati, alla destinazione finale quanto prima, se si tratta di animali importati da Paesi terzi e destinati ad un altro Stato membro, accompagnati dal certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modifiche; c) se si tratta di animali importati da paesi terzi, essere soggetti una volta arrivati a destinazione, alle disposizioni del presente decreto e, in particolare, ai requisiti di permanenza di cui alla lettera a), e non essere immessi in un allevamento fino a quando il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda non abbia accertato che gli animali in questione non compromettano la qualifica sanitaria dell'azienda della quale fa parte l'allevamento. Quando un animale proveniente da un Paese terzo viene introdotto in un'azienda, nessun animale dell'azienda puo' essere ceduto nei 30 giorni successivi a tale introduzione, a meno che l'animale importato sia isolato dagli altri animali dell'azienda. 2. l bovini d'allevamento o da produzione, oltre a soddisfare ai requisiti di cui al comma 1, devono: a) provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi e, qualora si tratti di animali di eta' superiore a sei settimane, aver reagito negativamente ad un'intradermotubercolinizzazione effettuata nei trenta giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato B, punto 32, lettera d). L'intradermotubercolinizzazione non e' necessaria qualora gli animali provengano da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea; b) nel caso di animali non castrati, provenire da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi e, se di eta' superiore a 12 mesi, presentare un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali (UI) agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione o qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, praticata nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento di origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato C, sezione A. La sieroagglutinazione, o qualsiasi prova autorizzata con procedura comunitaria, non e' necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea; c) provenire da un allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica e, se di eta' superiore a 12 mesi, aver reagito negativamente ad una prova individuale eseguita nei 30 giorni precedenti l'uscita dall'allevamento d'origine, conformemente alle disposizioni dell'allegato D. Detta prova non e' necessaria se gli animali provengono da uno Stato membro o da una parte di Stato membro riconosciuti indenni da leucosi bovina enzootica oppure da uno Stato membro o da una parte di uno Stato membro che faccia parte di un sistema di sorveglianza riconosciuto, approvato dalla Commissione europea; d) non entrare mai in contatto, dal momento in cui lasciano l'azienda di origine sino all'arrivo a destinazione, con animali conformi solo alle prescrizioni di cui al comma 3. 3. I bovini da macello, oltre ad avere i requisiti di cui all'articolo 3, devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, indenni da leucosi bovina enzootica e, se si tratta di bovini non castrati, provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 93 (per l'argomento si veda nelle note alle premesse): "Art. 6. - 1. I posti di ispezione frontalieri per gli animali sono quelli riconosciuti dalla Comunita' europea, di seguito denominata ''Comunita''', ed il cui elenco viene pubblicato dalla Commissione delle Comunita' europee, in prosieguo denominata ''Commissione'', nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'. 2. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, nonche' degli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2 i posti di ispezione frontalieri sono gli uffici veterinari di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985".