Art. 6.
 1.  In  deroga all'articolo 5, comma 3, fino al 31 dicembre 1999, il
Ministero  della  sanita'  puo'  concedere alla Spagna autorizzazioni
generali  o  limitate  di  introduzione  sul  territorio nazionale di
bovini  da  macello  provenienti  da  allevamenti  non  ufficialmente
indenni  da tubercolosi, da leucosi bovina enzootica e da brucellosi,
purche' tali bovini:
  a)  siano  stati  sottoposti,  con  risultato  negativo, nei trenta
giorni  precedenti  la  data di carico, alle prove appropriate di cui
agli allegati B, C e D;
  b)  dal  loro  ingresso nel territorio nazionale, siano trasportati
direttamente in uno stabilimento di macellazione per essere macellati
il   piu'   rapidamente  possibile  e  in  ogni  caso  entro  72  ore
dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria.