Art. 6. 1. In deroga all'articolo 5, comma 3, fino al 31 dicembre 1999, il Ministero della sanita' puo' concedere alla Spagna autorizzazioni generali o limitate di introduzione sul territorio nazionale di bovini da macello provenienti da allevamenti non ufficialmente indenni da tubercolosi, da leucosi bovina enzootica e da brucellosi, purche' tali bovini: a) siano stati sottoposti, con risultato negativo, nei trenta giorni precedenti la data di carico, alle prove appropriate di cui agli allegati B, C e D; b) dal loro ingresso nel territorio nazionale, siano trasportati direttamente in uno stabilimento di macellazione per essere macellati il piu' rapidamente possibile e in ogni caso entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria.