Art. 7. 
 1. Gli animali da macello introdotti nel territorio nazionale devono
essere condotti, in via alternativa: 
  a) in uno stabilimento di macellazione per essere  macellati  entro
72 ore  dall'arrivo,  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  polizia
sanitaria; 
  b) in un centro  di  raccolta;  in  tale  caso,  al  termine  delle
contrattazioni,  detti  animali  devono  essere  trasferiti  in   uno
stabilimento di macellazione e macellati entro tre giorni  lavorativi
dall'arrivo nel centro di raccolta, nel rispetto  delle  prescrizioni
di polizia sanitaria; nel periodo intercorrente  tra  l'arrivo  degli
animali  al  centro  di  raccolta  e  il  loro   trasferimento   allo
stabilimento di macellazione, tali animali non devono  mai  venire  a
contatto con artiodattili che non soddisfino i requisiti previsti dal
presente decreto.