Art. 7. 1. Gli animali da macello introdotti nel territorio nazionale devono essere condotti, in via alternativa: a) in uno stabilimento di macellazione per essere macellati entro 72 ore dall'arrivo, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria; b) in un centro di raccolta; in tale caso, al termine delle contrattazioni, detti animali devono essere trasferiti in uno stabilimento di macellazione e macellati entro tre giorni lavorativi dall'arrivo nel centro di raccolta, nel rispetto delle prescrizioni di polizia sanitaria; nel periodo intercorrente tra l'arrivo degli animali al centro di raccolta e il loro trasferimento allo stabilimento di macellazione, tali animali non devono mai venire a contatto con artiodattili che non soddisfino i requisiti previsti dal presente decreto.