Art. 8. 1. Il sospetto della presenza di una delle malattie di cui all'allegato E, parte I, deve essere denunciato secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche. 2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea, entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta entro il 1999, informazioni dettagliate relative alla presenza sul territorio nazionale, durante l'anno precedente, delle malattie di cui all'allegato E, parte I, o di qualsiasi malattia per la quale la normativa comunitaria preveda garanzie supplementari, nonche' informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di eradicazione delle malattie in corso, secondo i criteri stabiliti in sede comunitaria.
Nota all'art. 8: - Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia veterinaria".