Art. 8. 
 1.  Il  sospetto  della  presenza  di  una  delle  malattie  di  cui
all'allegato E, parte I, deve essere denunciato secondo le  modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 
320, e successive modifiche. 
 2. Il Ministero della sanita'  comunica  alla  Commissione  europea,
entro il 31 maggio di ogni anno, e per la prima volta entro il  1999,
informazioni  dettagliate  relative  alla  presenza  sul   territorio
nazionale,  durante  l'anno  precedente,  delle   malattie   di   cui
all'allegato E, parte I, o di qualsiasi  malattia  per  la  quale  la
normativa  comunitaria  preveda   garanzie   supplementari,   nonche'
informazioni dettagliate sui programmi di controllo e di eradicazione
delle  malattie  in  corso,  secondo  i  criteri  stabiliti  in  sede
comunitaria. 
 
          Nota all'art. 8:
            -  Il  D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, reca: "Regolamento
          di polizia veterinaria".