Art. 9.
 1.  I  centri  di raccolta devono essere autorizzati dalla autorita'
sanitaria  della  regione  o  della provincia autonoma competente per
territorio  previo  accertamento  del possesso dei seguenti requisiti
minimi:
  a)  essere  sottoposti al controllo di un veterinario ufficiale che
garantisca,  in  particolare,  il  rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere e) ed f);
  b)  essere situati in una zona non soggetta a divieti o restrizioni
per motivi sanitari;
  c) essere provvisti:
   1)  di  un  ambiente  adibito esclusivamente alla costituzione dei
gruppi  di  animali  destinati  agli  scambi  o a ricevere animali da
macello nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b);
   2) di adeguati impianti che consentano di caricare, scaricare e di
ospitare opportunamente gli animali, di abbeverarli, di nutrirli e di
somministrare  loro  tutte  le  cure  eventualmente  necessarie: tali
impianti devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
   3) di adeguate infrastrutture di ispezione;
   4) di adeguate infrastrutture di isolamento;
   5)  di  adeguate  attrezzature  di  pulizia  e di disinfezione dei
locali e dei carri bestiame;
   6)  di  una zona adeguata di raccolta del foraggio, dello strame e
del letame;
   7) di un adeguato sistema di raccolta delle acque di scolo;
   8) di un ufficio o di un locale per il veterinario ufficiale.
 2. l centri di raccolta di cui al comma 1, devono:
  a) essere puliti e disinfettati prima di ogni utilizzazione secondo
le disposizioni del veterinario ufficiale;
  b)   introdurre   solo   animali   identificati  e  provenienti  da
allevamenti   ufficialmente  indenni  da  tubercolosi,  brucellosi  e
leucosi o animali da macello che soddisfino i requisiti stabiliti nel
presente  decreto,  fatto salvo quanto previsto all'articolo 6. A tal
fine,  all'arrivo degli animali il proprietario o il responsabile del
centro  verifica  o fa verificare il marchio di identificazione degli
animali  nonche'  i  documenti  sanitari  o  gli  altri  documenti di
accompagnamento  in  base  alle  specie  e  categorie  ed  in caso di
irregolarita'  ne  informa  immediatamente  il  veterinario ufficiale
competente sul centro;
  c)  essere  sottoposti  a  regolari ispezioni da parte del servizio
veterinario  ufficiale per verificare la sussistenza delle condizioni
che  hanno  consentito  l'autorizzazione. La frequenza minima di tali
ispezioni,  fissata  nel  provvedimento  autorizzativo,  deve  essere
almeno annuale.
 3. Il proprietario o il responsabile del centro di raccolta, in base
al  certificato  sanitario o altro documento di accompagnamento degli
animali  e  dei  loro  marchi  d'identificazione, deve trascrivere su
apposito   registro,  o  registrare  su  supporto  informatico,  ogni
informazione relativa a:
  a)  il  nome  del  proprietario, l'origine, la data di entrata e di
uscita,  il  numero  e  l'identificazione  degli animali della specie
bovina  o  il  numero  di  registrazione  dell'azienda  di  origine o
dell'allevamento  d'origine  degli  animali  della  specie  suina che
entrano nel centro e la loro destinazione prevista;
  b)  il  numero  di  registrazione  del trasportatore e il numero di
immatricolazione del veicolo che consegna e raccoglie gli animali dal
centro.
 4.  L'autorita'  sanitaria competente delle regioni e delle province
autonome:
  a)  autorizza, sulla base dei requisiti di cui al comma 1, i centri
di  raccolta,  attribuendo  a  ciascuno  un numero di riconoscimento;
l'autorizzazione,  che puo' essere limitata ad una determinata specie
di  animali  o  ad  animali  di  determinate categorie e individua le
modalita'  di  separazione  tra  gli  animali  da macello e quelli da
allevamento e produzione;
  b)  sospende  l'autorizzazione  di  cui alla lettera a), in caso di
mancato  rispetto  delle disposizioni del presente decreto nonche' in
caso  di violazione delle disposizioni previste dalle altre normative
veterinarie;  l'autorizzazione  e'  ripristinata  solo  quando  si e'
accertata  la  cessazione  delle  cause  che  ne hanno determinato la
sospensione;
  c)  revoca  l'autorizzazione  di  cui  alla  lettera a), in caso di
reiterate violazioni alle norme di cui al presente decreto o ad altre
normative  veterinarie  ovvero  qualora la violazione comporti rischi
per la salute pubblica o per la sanita' animale.
 5. I servizi veterinari delle regioni e province autonome comunicano
al  Ministero  della  sanita'  i  dati  e le informazioni relativi ai
procedimenti  e  provvedimenti di cui al comma 4, compresi i relativi
aggiornamenti.
 6.  In  base  alle informazoni di cui al comma 5, il Ministero della
sanita'  predispone un elenco dei centri di raccolta autorizzati e lo
trasmette alla Commissione europea.