Art. 10. Commissione elettorale centrale 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, viene nominata la commissione elettorale centrale, presieduta da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte dei conti, e composta da cinque dirigenti di prima fascia, estratti a sorte, in seduta pubblica, dal responsabile del ruolo unico. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal componente piu' giovane di eta'. 2. La commissione elettorale centrale ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica. Le sedute sono pubbliche.