Art. 10.
                   Commissione elettorale centrale

  1.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove
nominato,  del  Ministro  per la funzione pubblica, da emanarsi entro
cinque  giorni  dalla  data di pubblicazione del decreto di indizione
delle  elezioni,  viene  nominata la commissione elettorale centrale,
presieduta  da  un  magistrato  della  Corte dei conti, designato dal
Presidente  della  Corte dei conti, e composta da cinque dirigenti di
prima  fascia, estratti a sorte, in seduta pubblica, dal responsabile
del  ruolo  unico.  Le  funzioni di segretario della commissione sono
esercitate dal componente piu' giovane di eta'.
  2.   La   commissione   elettorale   centrale  ha  sede  presso  il
Dipartimento della funzione pubblica. Le sedute sono pubbliche.