Art. 11. Presentazione delle candidature 1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti della prima fascia che intendono presentare la propria candidatura, trasmettono al segretario della commissione elettorale centrale, anche via telefax, apposita dichiarazione autografa corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi attestano l'autenticita'. Nei due giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature la commissione provvede a predisporre l'elenco delle candidature ammesse, curando gli adempimenti di cui all'articolo 13.