Art. 11.
                   Presentazione delle candidature

  1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
indizione   delle  elezioni,  i  dirigenti  della  prima  fascia  che
intendono   presentare   la   propria   candidatura,  trasmettono  al
segretario  della commissione elettorale centrale, anche via telefax,
apposita  dichiarazione  autografa corredata da dieci firme autografe
di sostenitori aventi diritto al voto, delle quali i candidati stessi
attestano  l'autenticita'.  Nei  due giorni successivi dalla scadenza
del  termine  per  la  presentazione delle candidature la commissione
provvede  a  predisporre  l'elenco delle candidature ammesse, curando
gli adempimenti di cui all'articolo 13.