Art. 12. Scheda - Modalita' di votazione 1. Le schede di votazione, stampate a cura della commissione elettorale centrale, su carta non trasparente e di tipo unico, contengono, nella parte interna, una riga tratteggiata sulla quale l'elettore scrive a penna il cognome del candidato prescelto, aggiungendo, in caso di omonimia, anche il relativo nome e, se necessario, il luogo e la data di nascita. 2. In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite istruzioni relative alle corrette modalita' di votazione. 3. Sono inefficaci le indicazioni di nominativi espressi in eccedenza al primo. 4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.