Art. 12.
                   Scheda - Modalita' di votazione

  1.  Le  schede  di  votazione,  stampate  a  cura della commissione
elettorale  centrale,  su  carta  non  trasparente  e  di tipo unico,
contengono,  nella  parte  interna, una riga tratteggiata sulla quale
l'elettore  scrive  a  penna  il  cognome  del  candidato  prescelto,
aggiungendo,  in  caso  di  omonimia,  anche  il  relativo nome e, se
necessario, il luogo e la data di nascita.
  2.  In calce alla parte interna della scheda sono stampate apposite
istruzioni relative alle corrette modalita' di votazione.
  3.  Sono  inefficaci  le  indicazioni  di  nominativi  espressi  in
eccedenza al primo.
  4. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o
segni  tali  da  far  ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore
abbia voluto fare riconoscere il proprio voto.