Art. 13. Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza 1. Entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, a cura della commissione elettorale centrale viene inviato ai direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali, nonche' ai fini della immediata distribuzione agli uffici statali periferici, a tutti gli uffici elettorali delle prefetture, l'elenco dei rispettivi elettori e un numero di plichi chiusi pari a quello degli elettori stessi, contenenti ciascuno una scheda di votazione, l'elenco dei candidati ammessi, nonche' una busta per la restituzione della scheda compilata. 2. Entro il trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione, i direttori degli uffici del personale delle amministrazioni centrali, o i loro delegati, e i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture provvedono alla consegna a mano dei plichi di cui al comma 1 a tutti gli elettori in servizio rispettivamente presso le amministrazioni centrali e presso gli uffici statali periferici, che rilasciano ricevuta. 3. Espresso il voto, l'elettore provvede a piegare la scheda e ad inserirla nell'apposita busta che, una volta sigillata, viene consegnata, personalmente, nell'orario d'ufficio, entro e non oltre il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, all'ufficio che aveva curato la consegna, il quale rilascia ricevuta e ne cura la custodia.