Art. 13.
           Adempimenti ai fini del voto per corrispondenza

  1. Entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto
di  indizione  delle  elezioni,  a  cura della commissione elettorale
centrale  viene inviato ai direttori degli uffici del personale delle
amministrazioni   centrali,   nonche'   ai   fini   della   immediata
distribuzione  agli  uffici  statali  periferici,  a tutti gli uffici
elettorali  delle  prefetture,  l'elenco dei rispettivi elettori e un
numero  di  plichi  chiusi  pari  a  quello  degli  elettori  stessi,
contenenti  ciascuno  una scheda di votazione, l'elenco dei candidati
ammessi,   nonche'   una  busta  per  la  restituzione  della  scheda
compilata.
  2.  Entro  il trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione
del  decreto  di  indizione,  i  direttori degli uffici del personale
delle  amministrazioni  centrali,  o  i  loro delegati, e i dirigenti
degli  uffici elettorali provinciali delle prefetture provvedono alla
consegna  a mano dei plichi di cui al comma 1 a tutti gli elettori in
servizio  rispettivamente presso le amministrazioni centrali e presso
gli uffici statali periferici, che rilasciano ricevuta.
  3.  Espresso  il voto, l'elettore provvede a piegare la scheda e ad
inserirla   nell'apposita  busta  che,  una  volta  sigillata,  viene
consegnata,  personalmente,  nell'orario d'ufficio, entro e non oltre
il  trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di
indizione  delle  elezioni, all'ufficio che aveva curato la consegna,
il quale rilascia ricevuta e ne cura la custodia.