Art. 14.
                Trasmissione dei plichi con le schede
                     alle prefetture capocentro

  1. Entro il trentanovesimo giorno successivo alla pubblicazione del
decreto  di  indizione  delle  elezioni,  i  dirigenti  degli  uffici
elettorali  provinciali  delle  prefetture di citta' non capoluogo di
regione recapitano alle prefetture delle citta' capoluogo di regione,
tramite  corriere  speciale,  le buste contenenti le schede ricevute,
racchiuse  in  unico  plico  unitamente all'elenco degli elettori e a
quello dei votanti.
  2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1 e delle modalita' ivi
previste,  la  regione  Valle  d'Aosta  invia  il suddetto plico alla
prefettura  di Torino; i commissariati del Governo per le province di
Trento  e  di  Bolzano  alla  prefettura di Venezia; le prefetture di
Perugia  e  Terni  a  quella  di  Roma; le prefetture di Campobasso e
Isernia  a  quella  de  L'Aquila; le prefetture di Potenza e Matera a
quella di Bari.