Art. 14. Trasmissione dei plichi con le schede alle prefetture capocentro 1. Entro il trentanovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i dirigenti degli uffici elettorali provinciali delle prefetture di citta' non capoluogo di regione recapitano alle prefetture delle citta' capoluogo di regione, tramite corriere speciale, le buste contenenti le schede ricevute, racchiuse in unico plico unitamente all'elenco degli elettori e a quello dei votanti. 2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1 e delle modalita' ivi previste, la regione Valle d'Aosta invia il suddetto plico alla prefettura di Torino; i commissariati del Governo per le province di Trento e di Bolzano alla prefettura di Venezia; le prefetture di Perugia e Terni a quella di Roma; le prefetture di Campobasso e Isernia a quella de L'Aquila; le prefetture di Potenza e Matera a quella di Bari.