Art. 15.
                              Scrutinio

  1.   Entro   il   termine  di  cui  all'articolo  14,  presso  ogni
amministrazione  centrale, con decreto del direttore dell'ufficio del
personale,  e  presso  le  prefetture  di  Torino,  Milano,  Venezia,
Trieste,  Genova,  Bologna,  Firenze, Ancona, Roma, L'Aquila, Napoli,
Bari,  Catanzaro, Palermo e Cagliari, con decreto del prefetto, viene
costituito  un  seggio  elettorale, composto da un presidente, scelto
tra  i  dirigenti  in servizio, uno scrutatore e un segretario scelti
tra  i  dipendenti di qualifica funzionale non inferiore all'ottava o
qualifica corrispondente.
  2.  I  seggi  elettorali  di  cui  al  comma  1  si  riuniscono  il
quarantesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del decreto di
indizione delle elezioni, per procedere alle operazioni di scrutinio.
  3.  A  tal fine, il presidente dei seggi procede all'apertura delle
buste  pervenute,  provvedendo  ad inserire in un'unica urna tutte le
schede inviate, senza visionarle previamente in alcun modo.
  4.  Il  presidente  provvede  inoltre a raccogliere gli elenchi dei
votanti  inseriti  nei  plichi, che devono essere allegati al verbale
dello  scrutinio.  Il  segretario  appone, sulla lista elettorale, la
dizione  "ha votato" a fianco dei nominativi degli elettori che hanno
esercitato il diritto di voto.
  5. Successivamente, il presidente estrae ciascuna scheda dall'urna,
la spiega, ne da' lettura ad alta voce e la passa allo scrutatore.
  6.  Il  segretario e lo scrutatore annotano separatamente il numero
dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle
schede.
  7.  Terminato  lo  scrutinio  di  tutte  le  schede,  il presidente
dichiara  il  numero  dei  voti  riportato  da  ciascun candidato, lo
certifica  nel verbale delle operazioni di scrutinio che, redatto dal
segretario  in  duplice  esemplare, viene firmato in ciascun foglio e
sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri del seggio.
  8. Il risultato dello scrutinio, con il numero degli elettori e dei
votanti, viene trasmesso immediatamente, tramite telefax sottoscritto
da  tutti  i  componenti  del  seggio,  alla  commissione  elettorale
centrale.
  9.  Una  copia del verbale, unitamente a tutte le schede numerate e
chiuse  in busta sigillata, e' rimessa, da parte dei seggi costituiti
presso  le  amministrazioni  centrali,  al direttore dell'ufficio del
personale,  o  al  suo  delegato,  ovvero  al  prefetto  del luogo di
scrutinio, dagli altri seggi. L'altra copia e' immediatamente inviata
in  plico  sigillato alla commissione elettorale centrale, ove dovra'
pervenire   entro   il  quarantaquattresimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.