Art. 2.
                      Ruolo unico dei dirigenti

  1.  Il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
anche  ad  ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1,
del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993, e' tenuto dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
  2.   Nel   ruolo  unico  sono  inseriti  tutti  i  dirigenti  delle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  ad
esclusione  del  personale dirigenziale di cui al secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
  3.  Il  ruolo  unico  e' articolato in due fasce, nell'ambito delle
quali   sono  individuate  distinte  sezioni  per  i  dirigenti  gia'
appartenenti  a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro
specifiche professionalita' tecniche.
  4.  Nella  prima  fascia  sono  inseriti  in  ordine  alfabetico  i
dirigenti  generali  in  servizio  alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  e i dirigenti della seconda fascia che abbiano
ricoperto  incarichi  o funzioni di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per un
tempo  pari  ad  almeno  cinque  anni,  anche non continuativi, senza
essere  incorsi  nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del
medesimo decreto legislativo.
  5.  Nella  seconda  fascia  del ruolo unico sono inseriti in ordine
alfabetico  gli  altri  dirigenti in servizio alla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento  ed  i  dirigenti reclutati con le
modalita' indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del
1993.
 
           Nota all'art. 2:
            - Per  il testo degli articoli  23, 15, 19,  21 e 28  del
          D.Lgs. n.  29/1993, v. nelle note alle premesse.