Art. 2. Ruolo unico dei dirigenti 1. Il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e' tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 2. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993. 3. Il ruolo unico e' articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti gia' appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalita' tecniche. 4. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi o funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per un tempo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 5. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le modalita' indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Nota all'art. 2: - Per il testo degli articoli 23, 15, 19, 21 e 28 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.