Art. 3.
             Responsabile del ruolo unico dei dirigenti

  1.  L'incarico  di  responsabile  della  tenuta  del ruolo unico e'
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
n.   29  del  1993.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente
regolamento  l'incarico  viene  conferito nell'ambito della dotazione
organica  dei dirigenti generali in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
  2.  Al  responsabile  del ruolo unico dei dirigenti sono affidati i
seguenti compiti:
   a)  assicurare  l'acquisizione  presso le amministrazioni dei dati
per la costituzione e la tenuta del ruolo unico;
   b)  assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e
l'aggiornamento continuo dei dati;
   c) sovraintendere alla iscrizione ed elaborazione dei dati secondo
modalita' e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito
di  ciascuna  fascia  del ruolo unico, la rilevazione immediata della
posizione,  delle  situazioni  individuali,  delle professionalita' e
degli  incarichi  ricoperti  per  ciascun dirigente nell'ambito della
fascia di appartenenza;
   d)  garantire  la  corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo
unico alle specificita' tecniche dei dirigenti;
   e)  vigilare  che  il  trattamento  dei  dati  sia  effettuato nel
rispetto  delle  disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni e integrazioni;
   f)   organizzare   ed   assicurare,   in   collegamento   con   le
amministrazioni  interessate,  gli  adempimenti, connessi alla tenuta
del   ruolo   unico,   necessari  alla  determinazione  delle  unita'
occorrenti  nel  rispetto della programmazione di cui all'articolo 39
della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 6 del decreto
legislativo  n.  29  del  1993,  alla  mobilita'  dei dirigenti ed al
conferimento agli stessi degli incarichi dirigenziali;
   g)  assumere  iniziative  idonee ad assicurare la periodicita' dei
concorsi   per   l'accesso   alla   qualifica  di  dirigente  di  cui
all'articolo  28  del  decreto legislativo n. 29 del 1993, in modo da
soddisfare    alle    esigenze   funzionali   delle   amministrazioni
interessate;
   h)  dettare  i  criteri e assicurare gli adempimenti per la tenuta
aggiornata della banca dati informatica di cui all'articolo 23, comma
4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, utilizzando i collegamenti
della  rete unitaria delle pubbliche amministrazioni nonche' fornire,
nel  rispetto  delle  regole  di cui alla legge n. 675 del 1996, alle
amministrazioni   direttamente  interessate  alla  mobilita'  che  lo
richiedano, le informazioni risultanti dalla banca dati informatica;
   i)  assicurare  ogni  utile  collaborazione  anche  attraverso  il
collegamento  informatico con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato, per
il  tempestivo  adeguamento  del trattamento economico accessorio dei
dirigenti agli incarichi contrattualmente definiti;
   l)  riferire  semestralmente,  ai  fini della programmazione degli
accessi  alla  dirigenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per   sua  delega,  al  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  sulla
situazione   complessiva   del   ruolo   unico  e  della  banca  dati
informatica.
  3.   Per  lo  svolgimento  e  nei  limiti  dei  propri  compiti  il
responsabile  della  tenuta  del ruolo unico puo' accedere ai dati in
possesso   del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica  -  Ragioneria  generale dello Stato e puo'
richiedere  alle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ogni utile informazione.
  4. (Comma non ammesso al "Visto " della Corte dei conti).
 
           Note all'art. 3:
            -  Per  il testo dell'art. 19  del D.Lgs. n. 29/1993,  v.
          nelle note alle premesse.
            -  La legge  n. 675/1996  reca: "Tutela  delle persone  e
          di    altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
          personali".
            -  Per il testo dell'art. 39  della legge n. 449/1997, v.
          nelle note alle premesse.
            - Per il testo degli articoli 6,  28 e 23 del  D.Lgs.  n.
          29/1993, v.  nelle note alle premesse.