Art. 5.
                     Inserimento nel ruolo unico

  1.  Entro  quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento,  le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere  alla
Presidenza  del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per
i  dirigenti  gia' appartenenti ai propri ruoli, i dati essenziali da
inserire  nel  ruolo  unico,  di cui all'articolo 4, comma 2. Entro i
successivi  sessanta  giorni sono trasmesse le ulteriori informazioni
da  inserire  nella  banca  dati  informatica  ai  sensi del predetto
articolo 4, comma 2.
  2.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente regolamento sono
soppressi  i  ruoli  della  dirigenza  delle  singole amministrazioni
statali,  anche  ad ordinamento autonomo, e cessa di produrre effetti
la  pregressa  appartenenza ad un ruolo. I dirigenti gia' in servizio
confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data.
  3.  Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche
a  seguito  di  concorsi  indetti  precedentemente da amministrazioni
dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo
unico.   I   dirigenti   reclutati   per   specifiche  e  particolari
professionalita' tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive
fasce,nelle   distinte   sezioni  che  ne  evidenziano  la  peculiare
professionalita'.  I  dirigenti  cui sono attribuite dall'ordinamento
funzioni  amministrative  di  tutela  dei cittadini e degli interessi
italiani  all'estero,  riconosciute  dal diritto internazionale, sono
iscritti,   nell'ambito  delle  rispettive  fasce,  in  una  distinta
sezione.
  4. (Comma non ammesso al "Visto " della Corte dei conti).
  5. I dirigenti di seconda fascia ai quali sia conferito un incarico
dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo  n.  29 del 1993 restano iscritti nella medesima fascia e
transitano   nella   prima   se   uno   o   piu'   incarichi   durino
complessivamente,  anche  per periodi non continuativi, almeno cinque
anni.
  6.  Ogni  amministrazione  conferisce  gli  incarichi  ai dirigenti
inseriti nel ruolo unico nel limite delle dotazioni organiche dei due
livelli  dirigenziali  definite  alla  data  di entrata in vigore del
presente   regolamento   incrementate   da   un   numero   di  unita'
corrispondente agli altri incarichi specifici di livello dirigenziale
previsti dall'ordinamento.
  7. (Comma non ammesso al "Visto " della Corte dei conti).
  8. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti nel ruolo unico le
amministrazioni   sono  tenute  a  dare  immediata  comunicazione  al
responsabile del ruolo unico per le necessarie annotazioni.
 
           Nota all'art. 5:
            - Per il testo  dell'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio  1993,
          n. 29, v.  nelle note alle premesse.