Art. 6.
               Incarichi connessi a funzioni ispettive
                   di consulenza, studio e ricerca

  1.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia stato affidato un incarico di
direzione   di  un  ufficio  di  livello  dirigenziale  svolgono,  su
richiesta  delle  amministrazioni  che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive,   di  consulenza,  studio  e  ricerca  o  altri  incarichi
specifici previsti dall'ordinamento. La durata di tali incarichi deve
essere determinata ed e' limitata e rapportata al programma di lavoro
e all'obiettivo assegnato.
  2.  I dirigenti che non svolgono le funzioni di cui al comma 1 sono
temporaneamente  a  disposizione  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  per essere utilizzati nell'ambito di programmi specifici di
ispezione  e  verifica,  nonche' di ricerca, studio e di monitoraggio
del grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni
amministrative.
  3.  Per le finalita' di cui al comma 2, il Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica provvede agli occorrenti
storni  di  somme  tra le amministrazioni interessate e la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Tali  somme  confluiscono  nel fondo di cui all'articolo 24, comma 9,
del  decreto  legislativo  n. 29 del 1993, posto a carico dell'unita'
previsionale  di  base  "Funzionamento" del centro di responsabilita'
"Dipartimento  della  funzione  pubblica"  nell'ambito dello stato di
previsione  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contratti
collettivi  possono  prevedere  che  una  quota  parte  delle risorse
destinate   alla  contrattazione  sia  finalizzata  ad  integrare  le
disponibilita' del predetto fondo.
 
           Nota all'art. 6:
            - Per  il testo dell'art. 24  del D.Lgs. n. 29/1993,   v.
          nelle note alle premesse.