Art. 7.
                 Tenuta della banca dati informatica

  1.  Il  responsabile del ruolo unico di cui all'articolo 3, al fine
di  promuovere  la  mobilita'  e  l'interscambio  dei  dirigenti, sia
nell'ambito  dello  stesso comparto che tra comparti diversi, nonche'
con  organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura
la  significativita'  e  l'efficace  aggregazione  delle informazioni
contenute  nella  banca  dati  informatica e cura la diffusione della
conoscenza  e  la  valorizzazione, presso tutti gli enti interessati,
della raccolta elaborata.