Art. 7. Tenuta della banca dati informatica 1. Il responsabile del ruolo unico di cui all'articolo 3, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio dei dirigenti, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonche' con organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura la significativita' e l'efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata.