Art. 8.
                      Disposizioni transitorie

  1. In sede di prima attuazione, ogni amministrazione puo' conferire
un  numero  di incarichi non superiore a quello dei dirigenti gia' in
servizio  presso  di essa alla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  tenendo  altresi'  conto dei concorsi per i quali, alla
stessa  data,  sia  stata  richiesta l'autorizzazione al Dipartimento
della funzione pubblica, nonche' dei posti per i quali sono in corso,
alla  medesima  data,  altre procedure di conferimento ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.
  2.  In  sede  di  prima  attuazione,  una  amministrazione non puo'
conferire  un incarico al dirigente in servizio presso o vincitore di
concorsi  gia'  banditi da altra amministrazione qualora questa abbia
confermato,  o  conferito,  entro  il termine di novanta giorni dalla
data   di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  o  dalla
approvazione  delle graduatorie, l'incarico al medesimo dirigente. In
tale  caso  la  durata  dell'incarico  e' concordata con il dirigente
entro  i limiti minimo e massimo stabiliti nell'articolo 19, comma 2,
del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ove non si raggiunga
l'accordo, la durata e' pari al predetto limite minimo.
 
           Nota all'art. 8:
            - Per  il testo dell'art. 19  del D.Lgs. n. 29/1993,   v.
          nelle note alle premesse.