Art. 9. Disposizioni generali - Elettorato attivo e passivo 1. Le elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a componente del Comitato di garanti, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, sono indette, ogni tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, ove nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana quaranta giorni prima della data stabilita per lo scrutinio. Nel decreto e' indicato l'ufficio incaricato del servizio elettorale. 2. Hanno diritto al voto tutti i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultano inseriti nella prima o nella seconda fascia del ruolo unico. Non hanno diritto al voto dirigenti che alla stessa data risultano sospesi dal servizio per qualsiasi causa. 3. Sono eleggibili esclusivamente i dirigenti che, alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, risultino inseriti nella prima fascia del ruolo unico e abbiano presentato la propria candidatura nei termini e secondo le modalita' di cui all'articolo 11. Non sono eleggibili i dirigenti che non hanno diritto al voto, ovvero che alla data di presentazione delle candidature risultano in aspettativa per cariche elettive o in aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.
Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 21 del D.Lgs. n. 29/1993, v. nelle note alle premesse.