Art. 9.
         Disposizioni generali - Elettorato attivo e passivo

  1.  Le  elezioni del dirigente della prima fascia del ruolo unico a
componente  del Comitato di garanti, di cui all'articolo 21, comma 3,
del  decreto legislativo n. 29 del 1993, sono indette, ogni tre anni,
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o,  ove
nominato, del Ministro per la funzione pubblica, da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana quaranta giorni prima
della  data  stabilita  per  lo  scrutinio.  Nel  decreto e' indicato
l'ufficio incaricato del servizio elettorale.
  2.  Hanno  diritto  al  voto  tutti  i  dirigenti che, alla data di
pubblicazione  del  decreto  di  indizione  delle elezioni, risultano
inseriti  nella  prima  o  nella  seconda fascia del ruolo unico. Non
hanno  diritto  al  voto  dirigenti  che  alla  stessa data risultano
sospesi dal servizio per qualsiasi causa.
  3.  Sono  eleggibili  esclusivamente  i dirigenti che, alla data di
pubblicazione  del  decreto  di  indizione  delle elezioni, risultino
inseriti  nella  prima fascia del ruolo unico e abbiano presentato la
propria  candidatura  nei  termini  e  secondo  le  modalita'  di cui
all'articolo  11.  Non  sono  eleggibili  i  dirigenti  che non hanno
diritto  al  voto,  ovvero  che  alla  data  di  presentazione  delle
candidature  risultano  in  aspettativa  per  cariche  elettive  o in
aspettativa non retribuita per qualsiasi causa.
 
           Nota all'art. 9:
            - Per  il testo dell'art. 21  del D.Lgs. n. 29/1993,   v.
          nelle note alle premesse.