Art. 24. Regime speciale ai fini delle imposte indirette 1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
Nota all'art. 24: - Per le disposizioni recate dagli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 643/1972, si veda in note all'art. 16.