Art. 25.
                   Detenzione delle partecipazioni
                di controllo nel periodo transitorio
  1.   Le   partecipazioni   di  controllo  nelle  Societa'  bancarie
   conferitarie,  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore del
   presente  decreto,  possono  continuare ad essere detenute, in via
   transitoria,  per il periodo di quattro anni dalla data di entrata
   in  vigore  del  presente decreto, ai fini della loro dismissione.
   Nel  caso  di  mancata  dismissione  entro il suddetto termine, le
   partecipazioni  previste  dal presente comma possono ulteriormente
   essere  detenute  per  non  oltre  due anni, fermo restando quanto
   previsto dall'articolo 12, comma 3.
  2.  Le partecipazioni di controllo in societa' diverse da quelle di
   cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla fondazione
   in  imprese  strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito
   dall'Autorita'   di   vigilanza   tenuto  conto  dell'esigenza  di
   salvaguardare  il  valore del patrimonio e, comunque, non oltre il
   termine quadriennale di cui allo stesso comma 1.
  3.   Qualora   la   fondazione,   scaduti   i   periodi   di  tempo
   rispettivamente  indicati  ai  commi 1 e 2, continui a detenere le
   partecipazioni   di   controllo  ivi  previste,  alla  dismissione
   provvede,  sentita  la  fondazione  ed  anche mediante un apposito
   commissario,  l'Autorita'  di  vigilanza,  nella  misura  idonea a
   determinare   la  perdita  del  controllo  e  nei  tempi  ritenuti
   opportuni  in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza
   di salvaguardare il valore del patrimonio.