Art. 4. Organi 1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai seguenti principi: a) previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo; b) attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 4) trasformazioni e fusioni; c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonche' dell'apporto di personalita' che per professionalita', competenza ed esperienza, in particolare nei settori cuie' rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla formazione dell'organo; d) le fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere attribuito dalla statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli eventualmente nominati per cooptazione ai sensi del comma 6, non possono comunque superare la meta' del totale dei componenti l'organo di indirizzo; e) attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo; f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi; g) determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalita' e onorabilita', ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di direttore generale della Societa' bancaria conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni; h) previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilita' che li riguardano; i) previsione che i componenti degli organi della fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta; j) previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti delle incompatibilita' o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. 2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne' ad essi rispondono. 3. I membri dell'organo di amministrazione non possono assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella Societa' bancaria conferitaria. 4. L'organo di controllo e' composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti. 5. La costituzione degli organi della fondazione mediante il sistema della cooptazione e' consentita soltanto con riguardo all'organo di indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associazioni rappresentative o di categoria delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della fondazione.