Art. 10. Riscossione della tariffa 1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo n. 22 del 1997, si veda nelle note alle premesse.