Art. 11
                      Disposizioni transitorie

  1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei
costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti urbani attraverso la
tariffa  entro la fine della fase di transizione della durata massima
cosi' articolata:
a) tre  anni  per  i  comuni  che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un
   grado di copertura dei costi superiori all'85%;
b) cinque  anni  per  i  comuni  che  abbiano  raggiunto  un grado di
   copertura dei costi tra il 55 e l'85%
e) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura
   dei costi inferiore al 55%;
d) otto  anni  per  i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a
   5000,  qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel
   1999.  I  comuni  con  popolazione  inferiore  a 5000 abitanti che
   abbiano  gia'  raggiunto  la  copertura  integrale  dei  costi  di
   gestione  del servizio, fermo restando il mantenimento dei livelli
   di  copertura  conseguiti,  potranno  raggiungere gli obiettivi di
   regolazione   tariffaria  contemplati  nel  presente  decreto  nel
   termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del sistema
   tariffario.
  2.  Salva  la  graduazione  del  raggiungimento  dell'obiettivo  di
integrale copertura dei costi del servizio di cui a comma 1, i comuni
applicano  il  metodo  normalizzato previsto dal presente decreto nei
termini e con le modalita' stabilite ai commi 3 e 4.
  3.  I  comuni  che  nell'anno  1999  hanno  raggiunto  un  tasso di
copertura  del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani pari
almeno   al   90%   devono  dare  immediata  applicazione  al  metodo
normalizzato   di   cui  al  presente  decreto.  Nel  primo  anno  di
applicazione,  nelle  more  dell'elaborazione della tariffa di cui al
presente decreto ed allo scopo di acquisire ogni opportuna proiezione
sull'utenza,  tali  comuni  provvedono  ad attribuire la tariffa alle
singole  utenze sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a
ruolo  relative  al  1999,  salvo  conguaglio  a  chiusura  dell'anno
contabile.
  4. I comuni che non rientrano tra quelli di cui al comma 3:
a) per  i  primi  due anni, a partire dalla data di entrata in vigore
   del  presente  decreto,  sono  esonerati  dalla suddivisione della
   tariffa   in  parte  fissa  e  in  parte  variabile,  ripartiscono
   l'importo  totale  da  coprire  attraverso  la  tariffa tra utenze
   domestiche  e non domestiche sulla base del rapporto riscontrabile
   dalle  iscrizioni  a  ruolo  relative  al  1999,  ed articolano la
   tariffa  stessa  tra  le  singole categorie di utenza nei seguenti
   modi:  per  le  utenze  domestiche  la  tariffa e' determinata con
   riguardo,  rispettivamente,  al  numero  dei  componenti il nucleo
   familiare  per  un'incidenza percentuale, da determinarsi da parte
   del  comune,  compresa  tra  il  20%  e  il 70%, e alla superficie
   dell'immobile occupato o condotto, espressa in metri quadrati, per
   la  rimanente  misura percentuale; per le utenze non domestiche la
   tariffa  e'  determinata  sulla  base  di  parametri  relativi  al
   coefficiente  potenziale  di produzioni delle singole categorie di
   cui  alla tabella 3 e dell'allegato 1 al presente decreto, nonche'
   in  base  alla  superficie  occupata  o condotta espressa in metri
   quadrati;  il  rapporto tra i suddetti parametri e' determinato da
   parte  dei comuni nell'ambito degli stessi valori minimi e massimi
   del 20% e del 70%;
b) dal  terzo  a  tutto  il quinto anno di applicazione della tariffa
   suddividono  i  costi  da coprire attraverso le entrate tariffarie
   determinando  la parte fissa e la parte variabile della tariffa. I
   costi  imputati  alla  parte  fissa  e  alla parte variabile della
   tariffa  sono  ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche in
   modo   da  rispettare  l'incidenza  complessiva  rilevabile  dalle
   iscrizioni a ruolo relative al 1999. La tariffa da attribuire alle
   singole  utenze  e'  determinata secondo il metodo normalizzato di
   cui al presente decreto;
c) dal  sesto  anno  di  applicazione  provvedono  a  determinare  ed
   articolare  la  tariffa  dando  integrale  applicazione  al metodo
   normalizzato di cui al presente decreto.