Art. 3.
                    Determinazione della tariffa
  1.  Sulla  base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2,
gli  enti  locali  individuano  il  costo  complessivo del servizio e
determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli
interventi  relativi  al  servizio  e tenuto conto degli obiettivi di
miglioramento  della  produttivita'  e  della  qualita'  del servizio
fornito e del tasso di inflazione programmato.
  2.  La  tariffa  e'  composta  da  una  parte fissa, determinata in
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite
in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  e  dai  relativi
ammortamenti,  e da una parte variabile, rapportata alle quantita' di
rifiuti  conferiti,  al  servizio  fornito e all'entita' dei costi di
gestione.
  3. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte
fissa  e  la  parte  variabile della tariffa sono indicate al punto 3
dell'allegato 1.