Art. 5 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche 1. Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali. 2. La parte variabile della tariffa e' rapportata alla quantita' di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti. 3. Per il 2000 i comuni tenuti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del presente decreto, a dare immediata applicazione al metodo normalizzato, prendono a riferimento la produzione media procapite ricavata sulla base di quanto comunicato per l'anno 1998 ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70. 4. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.
Nota all'art. 5: - Per il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si veda nelle note alle premesse.