Art. 7.
              Agevolazioni e coefficienti di riduzione
  1.  Gli  enti  locali  assicurano  le  agevolazioni per la raccolta
differenziata  previste  al  comma  10  dell'articolo  49 del decreto
legislativo  5  febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della
parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi
enti,  proporzionale  ai  risultati,  singoli o collettivi, raggiunti
dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
  2.  Per  le  utenze  non  domestiche,  sulla  parte variabile della
tariffa  e'  applicato  un coefficiente di riduzione, da determinarsi
dall'ente  locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati
che  il  produttore  dimostri  di  aver  avviato  a recupero mediante
attestazione  rilasciata  dal  soggetto  che  effettua l'attivita' di
recupero dei rifiuti stessi.
  3.  L'ente  locale  puo'  elaborare  coefficienti  di riduzione che
consentano  di  tenere  conto  delle diverse situazioni relative alle
utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio
territorio.
 
          Nota all'art. 7:
            - Per il testo dell'art. 49, comma 10, del citato decreto
          legislativo n. 22 del  1997,  si  veda  nelle  note    alle
          premesse.