Art. 7. Agevolazioni e coefficienti di riduzione 1. Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. 2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. 3. L'ente locale puo' elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 49, comma 10, del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, si veda nelle note alle premesse.