Art. 9 Adempimenti dei comuni 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999 il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3. 2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalita' che i comuni medesimi determineranno.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22 del 1997, veda nelle note all'art. 8. - Il testo dell'art. 11, comma 4, del sopra citato decreto legislativo n. 22 del 1997 e' il seguente: "4. I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero aziende speciali con finalita' di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'art. 49; d) i dati relativi alla raccolta differenziata". - Per il titolo della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si veda nelle note alle premesse. - Per il comma 10 dell'art. 49 del gia' citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle premesse.