Art. 9
                       Adempimenti dei comuni

  1.  A decorrere dall'esercizio finanziario 1999 il soggetto gestore
del  ciclo  dei  rifiuti  urbani  di  cui  all'art.  23  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22, e successive modificazioni e
integrazioni,  ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro
il  mese  di  giugno,  a  trasmettere  all'Osservatorio nazionale sui
rifiuti  copia  del  piano  finanziario  e  della  relazione  di  cui
all'articolo 8, comma 3.
  2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al
punto   2  dell'allegato  1  del  presente  decreto  sono  comunicati
annualmente   ai   sensi  dell'articolo  11,  comma  4,  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, secondo le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
  3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2000 i comuni avviano, con forme
adeguate,  l'attivazione  di  servizi  di  raccolta differenziata dei
rifiuti  -  isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di
misure  atte  alla  contestuale  valutazione quantitativa ai fini del
compiuto  delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo
modalita' che i comuni medesimi determineranno.
 
          Note all'art. 9:
            - Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22
          del 1997, veda nelle note all'art. 8.
            - Il testo  dell'art.  11,  comma  4,  del  sopra  citato
          decreto legislativo n. 22 del 1997 e' il seguente:
            "4.  I comuni, o loro consorzi o comunita' montane ovvero
          aziende speciali con finalita' di smaltimento  dei  rifiuti
          urbani  e  assimilati  comunicano  annualmente  secondo  le
          modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  le
          seguenti informazioni relative all'anno precedente
    a)   la   quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel  proprio
territorio;
    b) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei  rifiuti,
specificando  le  operazioni  svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
    c) i costi di gestione e di ammortamento  tecnico  e  finanziario
degli  investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche'
i proventi della tariffa di cui all'art. 49;
    d) i dati relativi alla raccolta differenziata".
            - Per il titolo della legge 25 gennaio 1994,  n.  70,  si
          veda nelle note alle premesse.
            -  Per  il  comma 10 dell'art. 49 del gia' citato decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note alle
          premesse.