Art. 2.
  1.  Per  le  esigenze  relative  all'acquisizione  degli  immobili,
nonche' alle spese  di primo impianto degli uffici  giudiziari di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' autorizzata, per l'anno 1999,
la  spesa di  lire  39.750  milioni. Al  relativo  onere si  provvede
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini  del  bilancio   triennale  1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di conto capitale "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per  l'anno 1999,  allo scopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia.
  2. All'onere derivante dalle spese di funzionamento degli uffici di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutato complessivamente in
lire 6.000 milioni  annue a decorrere dal 1999,  si provvede mediante
corrispondente  riduzione dello  stanziamento iscritto,  ai fini  del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
  3.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.