(Convenzione - art. 12)
                               Art. 12 
  1. I lavoratori di cui agli art. 6 e 7 che soddisfino le condizioni
richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver  diritto
alle prestazioni, tenendo  conto  eventualmente  di  quanto  disposto
dall'art.  11,  beneficiano  per  la  durata  della  loro  permanenza
nell'altro Stato contraente: 
- delle prestazioni in  natura  erogate  per  conto  dell'Istituzione
competente, da parte dell'Istituzione del luogo  di  residenza  o  di
soggiorno, secondo la legislazione che quest'ultima applica: 
-   delle   prestazioni   in    denaro    corrisposte    direttamente
dall'Istituzione competente secondo la legislazione che  quest'ultima
applica. 
  2. Le  disposizioni  del  primo  comma  del  presente  articolo  si
applicano, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari
del lavoratore che lo accompagnano.