Art. 19 Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art. 11, non soddisfi nello stesso momento la condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano tali condizioni.