Art. 23 Qualora un lavoratore, che risiede o soggiorna nell'altro Stato contraente, richieda la fornitura o il rinnovo di un apparecchio di protesi o di altro presidio ausiliario, l'Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno provvede all'erogazione della prestazione richiesta, previa autorizzazione dell'Istituzione competente, salvo che nei casi di urgenza. Quest'ultima Istituzione rimborsera' le rel- ative spese all'Istituzione che ha erogato le prestazioni sulla base del costo effettivo.