(Convenzione - art. 23)
                               Art. 23 
  Qualora un lavoratore, che risiede  o  soggiorna  nell'altro  Stato
contraente, richieda la fornitura o il rinnovo di un  apparecchio  di
protesi o di altro presidio ausiliario, l'Istituzione  del  luogo  di
residenza o di soggiorno provvede  all'erogazione  della  prestazione
richiesta, previa autorizzazione dell'Istituzione  competente,  salvo
che nei casi di urgenza. Quest'ultima Istituzione rimborsera' le rel-
ative spese all'Istituzione che ha erogato le prestazioni sulla  base
del costo effettivo.