(Convenzione - art. 27)
                               Art. 27 
  Su richiesta dell'Istituzione competente e,  previa  autorizzazione
di questa. anche su richiesta del lavoratore, l'Istituzione del luogo
di  nuova  residenza  o  di  soggiorno  effettua  esami  medici   per
l'accertamento   dell'incapacita'   lavorativa.   Tale    Istituzione
trasmette  all'Istituzione  competente  dettagliate  perizie,   sulle
condizioni di  saluta  del  lavoratore.  Le  relative  spese  saranno
rimborsate  dall'Istituzione  competente   all'Istituzione   che   ha
eseguito tali esami, sulla base del costo effettivo.