(Convenzione - art. 36)
                               Art. 36 
  1. Le Autorita', le  Istituzioni  competenti  e  gli  Organismi  di
collegamento dei  due  Stati  contraenti  si  impegnano  a  prestarsi
reciproca  assistenza  e  collaborazione  per  l'applicazione   della
presente   Convenzione,   come   se   applicassero   le    rispettive
legislazioni.  Tale  assistenza  e'  gratuita.  Essi  possono   anche
avvalersi quando siano necessari mezzi istruttori  nell'altro  Stato,
del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolati di tale Stato. 
  2. Gli accertamenti e i controlli sanitari che  vengono  effettuati
per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente  e  che
riguardino i cittadini che risiedono  o  soggiornano  nel  territorio
dell'altro Stato contraente,debbono essere disposti  dall'Istituzione
del luogo di residenza odi soggiorno, su  richiesta  dell'Istituzione
competente e a carico di questa. Nell'Accordo Amministrativo  di  cui
all'art. 34, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso  delle
spese.  Le  spese  effettuate  nell'interesse  delle  Istituzioni  di
entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.