Art. 36 1. Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione, come se applicassero le rispettive legislazioni. Tale assistenza e' gratuita. Essi possono anche avvalersi quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorita' diplomatiche e consolati di tale Stato. 2. Gli accertamenti e i controlli sanitari che vengono effettuati per l'applicazione della legislazione di uno Stato contraente e che riguardino i cittadini che risiedono o soggiornano nel territorio dell'altro Stato contraente,debbono essere disposti dall'Istituzione del luogo di residenza odi soggiorno, su richiesta dell'Istituzione competente e a carico di questa. Nell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 34, saranno stabilite le disposizioni per il rimborso delle spese. Le spese effettuate nell'interesse delle Istituzioni di entrambi gli Stati non danno luogo a rimborsi.