Art. 43 Qualora l'Istituzione di uno Stato contraente abbia erogato una pensione o rendita per un importo eccedente quello cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, detta Istituzione puo' chiedere all'istituzione competente dell'altro Stato contraente di trattenere l'importo pagato in eccedenza sugli arretrati dei ratei di pensione o rendita da essa eventualmente dovuti al beneficiario. L'importo cosi' trattenuto viene trasferito all'Istituzione creditrice.