ART. 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1999
                               CIAMPI
          D'ALEMA, Presidente. del Consiglio dei Ministri
          Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il  Guardasigilli: DILIBERTO