(Allegato) (parte 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA DEI  PLENIPOTENZIARI  SULLA  CONVENZIONE
PER LA PROTEZIONE DEL MAR MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO  E  RELATIVI
PROTOCOLLI. 
l.  La  Conferenza  di  plenipotenziari  sulla  Convenzione  per   la
protezione  del  mar  Mediterraneo  dall'inquinamento   ed   i   suoi
Protocolli, e' stata convocata dal Direttore esecutivo del  Programma
delle  Nazioni  Unite  per  l'ambiente,  in   applicazione   di   una
raccomandazione adottata dalla ottava riunione ordinaria delle  Parti
contraenti della Convenzione. per la protezione del mar  Mediterraneo
dall'inquinamento  e  relativi  Protocolli  (Antalya,  12-15  Ottobre
1993). Secondo questa  raccomandazione,  le  Parti  contraenti  della
Ccnvenzione di Barcellona erano invitate ad esaminare gli emendamenti
al Piano d'azione per il mediterraneo,. alla Convenzione ed  ai  suoi
Protocolli e la  possibili'ta'  di  adeguare  i  testi  alla  recente
evoluzione del diritto internazionale  in  materia  d'ambiente  (UNEP
(OCA)MED IG. 3/5). 
2. Dietro cortese invito del Governo spagnolo, la  Conferenza  si  e'
svolta a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995. 
3. Erano invitate a partecipare alla  Conferenza  le  seguenti  Parti
contraenti della Convenzione per la protezione del  mar  Mediterraneo
dall'inquinamento:   Albania,   Algeria,   BosniaErzegovina,   Cipro,
Comunita' europea, Croazia, Egitto, Francia, Grecia, Israele, Italia,
iamahiriya araba libica, Libano, Malta, Marocco,  Monaco,  Repubblica
araba di Siria, Slovenia, Spagna Tunisia e Turchia. 
4. Hanno accettato l'invito ed  hanno  partecipato  alla  Conferenza:
Albania,  Algeria,  Bosnia-  Erzegovina,  Cipro,  Comunita'  europea,
Croazia, Egitto, Francia, Grecia-, Israele, Italia, iamahiriya  araba
libica, Malta, Marocco, Monaco, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia. 
5. Erano inoltre presenti  alla  Conferenza  i  rappresentanti  degli
organi e delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e  delle
organizzazioni intergovernative e non governative in appresso: 
Nazioni unite: 
- Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 
-Centro d'informazione delle Nazioni Unite 
Istituzioni specializzate 
-  organizzazione  delle  Nazioni   Unite   per   l'alimentazione   e
l'agricoltura (FAO) 
- organizzazione mondiale della salute (OMS) 
- organizzazione meteorologica mondiale (OMM) 
- organizzazione marittima internazionale (OMI) 
- Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA), Laboratorio di 
studio dell'ambiente marino di Monaco 
- Commissione oceanografica intergovernativa dell'UNESCO (COI) 
- Banca mondiale 
organizzazioni intergovernative e non governative 
- Amigos del Mediterraneo 
- Amis de la Terre (Amici della Terra) 
- Arab Office for Youth and Environment (AOYE) (Ufficio Arabo per  la
Gioventu' e l'Ambiente)  Associazione  mediterranea  per  salvare  le
tartarughe marine(MEDASSET) 
- Associazione per la protezione. della  natura  e  dell'ambiente  di
Kairouan (APNEK) 
-Associazione turca per la protezione dell'ambiente marino (TURMEPA) 
- Banca europea per gli investimenti (BEI) 
- Ufficio europeo per l'ambiente (BEE) 
- Ufficio mediterraneo d'informazione per l'ambiente, la cultura e lo
sviluppo durevole (MIO-ECSDE) 
- Centro arabo per lo studio delle zone aride e non irrigue (ACSAD) 
- Centro delle regioni Euromediterranee per l'Ambiente (CREE) 
- Consiglio Europeo delle Federazioni dell'Industria Chimica(CEFIC) 
-  Centro  per  l'ambiente  e  lo  sviluppo  della  regione  araba  e
dell'Europa (CEDARE); 
- Convenzione sulle zone umide (RAMSAR) 
- Ecomediterrania 
- Studio e conservazione degli ecosistemi  insulari  e  costieri  nel
Mediterraneo (MEDMARAVIS) 
- Preservazione dell'Europa 
- Fondazione di studi internazionali 
- Fondo mondiale per la natura (WWF) 
- foro per la Laguna di Venezia 
- Greenpeace International 
- Istituto oceanico internazionale(101) 
- Istituto mediterraneo dell'acqua (IME-MEDWAN) 
- Istituto Universitario de Ciencias Ambientales 
- International Centre for Coastal and Ocean Policy  Studies  (CCOPS)
(Centro internazionale di strategie costiere ed oceaniche) 
- International Centre for Coastal Resources Research  (CIIRC)(Centro
internazionale di ricerca sulle risorse costiere) 
- Facolta' dell'Arte e della Scienza 
- MAREVIVO Associazione Ambientalista 
- MEDWET 
- Oil Industry International Exploration and Production Forum;P 
forum) (Foro  industriale  internazionale  per  l'esplorazione  e  la
produzione di petrolio) 
-  organizzazione  giuridica  internazionale  per  l'ambiente  e   lo
sviluppo (OJI) 
- Rete MEDCITIES 
- Societa' per la protezione della natura (DHDK) 
- Stazione biologica della Tour de Valat 
- Unione interparlamentare (UIP) 
- Unita' di coordinamento del Programma ambientale del mar Nero. 
6. La Conferenza era stata preceduta dalla  Nona  riunione  ordinaria
delle Parti contraenti svoltasi a Barcellona dal 5 all'8 giugno  1995
che aveva predisposto i testi finali degli strumenti in appresso, per
adozione  dalla  Conferenza  dei  Plenipotenziari:  emendamenti  alla
Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo dall'inquinamento; 
emendamenti  al  Protocollo   relativo   all'inquinamento   del   mar
Mediterraneo  da  operazioni  d'immersione  effettuate  con  navi  ed
aeronavi; e Risoluzione di Barcellona sull' ambiente  e  lo  sviluppo
sostenibile nel bacino  Mediterraneo.  Inoltre  la  Conferenza  aveva
preparato.  per  l'adozione  e   la   firma   della   Conferenza   di
plenipotenziari, il Protocollo  relativo  alle  zone  particolarmente
protette ed alla diversita' biologica nel Mediterraneo. 
7. Nella cerimonia di apertura, il Sig. Jose' Borrell,  Ministro  dei
Lavori pubblici,  dei  Trasporti  e  dell'Ambiente  della  Spagna  ha
augurato il benvenuto ai partecipanti. 
8. Il Sig. Lucien Chabason, coordinatore del Piano  d'azione  per  il
Mediterraneo ha trasmesso ai partecipanti un messaggio della  Signora
Elisabetta  Dowdeswell,  Direttore  esecutivo  del  Programma   delle
Nazioni  Unite  per  l'ambiente.  S.E.M.   Nourdine   Benomar   Alami
(Marocco),  Presidente  dell'Ufficio  di   Presidenza   delle   Parti
contraenti, ha pronunciato un discorso. 
9. La Conferenza ha adottato il seguente ordine del giorno: 
l. Apertura della Conferenza 
2. Regolamento interno 
3. Elezione dell'Ufficio di Presidenza 
4. Adozione dell'ordine del giorno e organizzazione dei lavori 
5. Adozione degli emendamenti alla Convenzione per la protezione  del
mar Mediterraneo dall'inquinamento e dei suoi Protocolli: 
a) adozione degli emendamenti alla Convenzione per la protezione  del
mar Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona); 
b) adozione degli emendamenti al Protocollo relativo alla prevenzione
dell' inquinamento dei mar Mediterraneo  da  operazioni  d'immersione
effettuate da navi ed aeronavi (Protocollo immersioni) 
c) adozione del Protocollo relativo alle zone particolarmente 
protette ed alla diversita' biologica nel Mediterraneo 
6. Adozione  della  risoluzione  di  Barcellona  sull'ambiente  e  lo
sviluppo durevole nel bacino Mediterraneo. 
7. Rapporto della Commissione di verifica dei poteri 
8. Adozione dell'Atto finale della Conferenza 
9. Firma dell'Atto finale della Conferenza 
10. Firma del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette 
ed alla diversita' biologica nel mediterraneo 
11. Chiusura della Conferenza 
10. La Conferenza ha applicato il Regolamento interno delle  riunioni
e  conferenze  delle  Parti  contraenti  alla  Convenzione   per   la
protezione  del  mar  Mediterraneo   dall'inquinamento   e   relativi
Protocolli (UNEP(OCA)/MED IG.43/6), annesso XI.) 
11.  In  conformita'  con  l'articolo  20  del  Regolamento   interno
Conferenza ha eletto i seguenti membri dell'Ufficio: 
Presidente: S.E. Jose' Borrell (Spagna) 
Vice-Presidente: S. E. Nourdine Benomar Alami (Marocco) 
Vice-Presidente: S.E. Mme Corinne Lepage (Francia) 
Vice-Presidente: S.E. Mohamed Mendi Mlika (Tunisia) 
Vice-Presidente: S.E. Paolo Baratta (Italia) 
Relatore: M. Viktor Simoncic (Croazia) 
12.  Il   Sig.   Lucien   Chabason,   coordinatore   dell'Unita'   di
coordinamento del Piano d'azione per il Mediterraneo,  ha  svolto  le
funzioni di Segretario generale della Conferenza ed il Sig.  Ljubomir
Jeftic, Vice-Coordinatore (PAM) quelle di Segretario esecutivo  della
Conferenza. 
13. 1 principali documenti utilizzati come base per le delibere della
Conferenza erano i seguenti: 
UNEP(OCA)MED.IG.6/3 Emendamenti alla Convenzione  per  la  protezione
del mar mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona). 
UNEP(OCA)MED.IG.6/4   Emendamenti   al   Protocollo   relativo   alla
prevenzione dell'inquinamento  del  Mar  Mediterraneo  da  operazioni
d'immersione effettuate con navi ed aeronavi (Protocollo immersioni) 
UNEP (OCA)MED. IG. 6/5 Protocollo relativo alle-zone particolarmente 
protette ed alla diversita' biologica nel Mediterraneo 
UNEP (OCA)MED. IG. 616 Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e'  lo
sviluppo sostenibile nel bacino Mediterraneo con i suoi due  Annessi:
Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e  lo  sviluppo
sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo-PAM Fase II (Annesso
I) e Settori prioritari di attivita' per I'ambiente e lo sviluppo nel
bacino Mediterraneo1996-2005 (Annesso II). 
14. In conformita' con  il  Regolamento  interno,  la  Conferenza  ha
deciso che l'Ufficio di Presidenza,  comprendente  il  Presidente,  i
quattro Vice Presidenti ed il Relatore, eserciterebbe le funzioni  di
Commissione di verifica delle credenziali. 
15. La Commissione di verifica delle credenziali si e' riunita  il  9
giugno  1995  per  esaminare  le   credenziali   dei   rappresentanti
partecipanti  alla  Conferenza  ed  ha   constatato   che   tutti   i
rappresentanti erano debitamente accreditati. 
16. La Conferenza ha approvato, il 10 giugno 1995, il rapporto  della
Commissione di verifica delle credenziali. 
17. In base alle sue delibere, la Conferenza ha adottato  i  seguenti
testi: 
a)  Emendamenti  alla  Convenzione  per   la   protezione   del   mar
Mediterraneo dall'inquinamento (Convenzione di Barcellona) 
b)   Emendamenti   al   Protocollo    relativo    alla    prevenzione
dell'inquinamento del Mar  Mediterraneo  da  operazioni  d'immersione
effettuate con navi ed aeronavi (Protocollo immersioni) 
c) Protocollo relativo alle zone particolarmente protette ed alla 
diversita' biologica nel Mediterraneo 
d) Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo  sostenibile
nel bacino Mediterraneo (con due Appendici sul Piano d'azione per  la
protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle  zone
costiere del Mediterraneo-PAM Fase  II  (Appendice  I)  e  i  Settori
Prioritari di attivita'- per l'ambiente  e  lo  sviluppo  nel  bacino
Mediterraneo- 1996-2005 (Appendice II). 
18. La Conferenza ha stabilito che gli Annessi al Protocollo relativo
alle zone particolarmente protette ed alla diversita'  biologica  nel
mediterraneo,saranno  accettati   in   una   prossima   riunione   di
plenipotenziari. 
19. Il  testo  del  Protocollo  relativo  alle  zone  particolarmente
protette ed alla diversita' biologica nel Mediterraneo  sara'  aperto
alla firma a Barcellona il 10 giugno  1995  e  rimarra'  aperto  alla
firma a Madrid fino al 10 giugno 1996, di ogni Stato  costiero  della
regione  Mediterranea  invitato  alla  Conferenza,  della   Comunita'
europea e di ogni gruppo economico regionale simile, di cui almeno un
membro sia Stato  costiero  del  mar  Mediterraneo  ed  eserciti  una
competenza nei settori previsti dalla Convenzione di Barcellona e dei
suoi Protocolli. 
20. La Conferenza ha inoltre adottato  le  seguenti  risoluzioni  che
sono allegate al presente Atto finale: 
I. Adozione  della  Risoluzione  di  Barcellona  sull'ambiente  e  lo
sviluppo sostenibile nel bacino Mediterraneo (con due  appendici  sul
Piano d'azione per la protezione dell'ambiente marino e  lo  sviluppo
sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (PAM Fase II)  ed  i
Settori prioritari di attivita' per  l'ambiente  e  lo  sviluppo  nel
bacino Mediterraneo- 1996-2005. 
II. Adozione degli emendamenti alla Convenzione per la protezione del
mar Mediterranieo dall'inquinamento ed  al  suo  protocollo  relativo
alla prevenzione dell'inquinamento del Mar Mediterraneo da operazioni
d'immersione effettuate con navi ed aeronavi. 
III. Firma, ratifica, accettazione  ed  approvazione  del  Protocollo
relativo  alle  zone  particolarmente  protette  ed  alla  diversita'
biologica nel Mediterraneo ed adesione a detto Protocollo. 
IV. Disposizioni interinali. 
V. Ringraziamenti al Governo spagnolo. 
IN FEDE DI CHE i rappresentanti delle Parti  contraenti  in  appresso
hanno firmato il presente Atto finale. 
                            RISOLUZIONE I 
Adozione della Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo 
sostenibile nel bacino mediterraneo 
La Conferenza, 
Ricordando le raccomandazioni della  Nona  riunione  ordinaria  delle
Parti contraenti tenutasi a Barcellona dal 5 all' 8 giugno  1995,  di
approvare una "Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo  sviluppo
sostenibile nel bacino mediterraneo", il  "Piano  di  azione  per  la
protezione dell'ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle  zone
costiere del Mediterraneo (PAM - Fase II) ed i "Settori prioritari di
attivita' per l'ambiente e lo sviluppo nel bacino mediterraneo (1996 
- 2005)" 
Intendendo vigilare affinche' le modifiche del Piano d'azione per  il
Mediterraneo (PAM) stabilite  a  seguito  di  queste  raccomandazioni
siano concretamente applicate, 
Notando con soddisfazione che le  modifiche  raccomandate  del  Piano
d'azione per il Mediterraneo corrispondono alla  sfida  rappresentata
dallo sviluppo sostenibile nel contesto mediterraneo, 
l. Adotta la Risoluzione di Barcellona sull'ambiente  e  lo  sviluppo
sostenibile nel bacino mediterraneo, il cui testo figura  all'Annesso
alla presente risoluzione assieme alle due Appendici  relative,  i.e.
il Piano  d'azione  per  la  protezione  dell'ambiente  marino  e  lo
sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mediterraneo (PAM-  Fase
II) (Appendice I) e i Settori prioritari di attivita' per  l'ambiente
e lo sviluppo nel bacino mediterraneo (1996-2005) (Appendice II); 
2. Invita  le  Parti  contraenti  ad  applicare  la  Risoluzione  dei
Barcellona con i mezzi piu'  efficaci  possibili,  in  considerazione
della particolare importanza rappresentata dagli orientamenti del Pi-
ano  d'azione  per  il  Mediterraneo  ai   fini   del   Conseguimento
dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. 
                               ANNESSO 
Risoluzione di Barcellona sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile nel 
bacino mediterraneo 
I  ministri  dei  paesi  mediterranei  incaricati  dell'ambiente   in
rappresentanza dei rispettivi governi, ed il membro della Commissione
europea responsabile per l'ambiente, riuniti a Barcellona (Spagna  il
10 giugno 1995 nell'ambito del Piano d'azione per il Mediterraneo, 
Ricordando che  il  Piano  d'azione  per  il  Mediterraneo  e'  stato
approvato a Barcellona nel 1975 dai governi degli Stati  mediterranei
e dalla Comunita' europea per  sorvegliare  e  proteggere  l'ambiente
marino del Mediterraneo e garantire un'integrata pianificazione dello
sviluppo nonche' la gestione delle risorse del Bacino; in base ad una
cooperazione multilaterale sotto  gli  auspici  del  Programma  delle
Nazioni Unite per l'ambiente, 
Ricordando  l'adozione  della  Convenzione  di  Barcellona   per   la
protezione  del  mare  Mediterraneo  contro  l'inquinamento   e   dei
Protocolli ivi contenuti, nel 1976 e negli anni successivi, 
Riconoscendo l'importante, contributo che il Piano  d'azione  per  il
Mediterraneo, il programma  MEDPOL  nonche'  i  centri  di  attivita'
regionali e le organizzazioni internazionali cooperanti hanno fornito
alla  protezione  dell'ambiente  marino   ed   alla   promozione   ed
all'istituzione di un sistema  di  diritto  dell'ambiente  e  di  una
struttura istituzionale ambientale a livello  regionale  e  nazionale
nel bacino del Mediterraneo, 
In   considerazione   dei   risultati   delle    riunioni    svoltesi
successivamente a Genova (1985) a Nicosia (1990) al Cairo (1992) ed a
Casablanca (1993), e'  consapevoli  dei  risultati  della  Conferenza
ministeriale svoltasi a  Tunisi  nel  1994,  nonche'  dell'importanza
della dichiarazione e delle  risoluzioni  da  essa  adottate  per  la
promozione   dello   sviluppo   sostenibile   nel   Mediterraneo   in
considerazione della Dichiarazione di Rio e di Azione 21, 
Consapevoli   delle   differenze    di    sviluppo    socio-economico
chesussistono tra gli Stati rivieraschi del Mediterraneo. 
Preoccupati per le continue pressioni esercitate sulle zone marine  e
costiere ed i loro ecosistemi  dal  processo  di  urbanizzazione,  di
accrescimento  demografico  e  di  sviluppo  economico,   che   hanno
comportato il degrado delle risorse umane e  naturali  della  regione
mediterranea, come chiaramente dimostrato  dagli  scenari  del  Piano
Blu; 
Riconoscendo  i  progressi  compiuti  dall'adozione  nel  1985  della
Dichiarazione di  Genova  sul.  secondo  Decennio  mediterraneo,  pur
notando che la qualita' attuale dell'ambiente  del  mar  Mediterraneo
esige che le azioni siano fortemente intensificate, 
Soddisfatti di poter adottare gli  emendamenti  alla  Convenzione  di
Barcellona, che ampliano considerevolmente il settore di applicazione
della stessa, con l'introduzione di principi che consentiranno di far
fronte alle sfide dello sviluppo sostenibile, 
Sottolineando l'importanza di applicare gli emendamenti al Protocollo
relativo alla  prevenzione  dell'inquinamento  del  mar  Mediterraneo
mediante operazioni di  immersione  effettuate  dalle  navi  e  dalle
aeronavi, in conformita' con gli accordi internazionali pertinenti 
che garantiranno una crescente protezione del mar Mediterraneo 
Sottolineando l'importanza di adottare il nuovo  Protocollo  relativo
alle zone. specialmente protette ed  alla  diversita'  biologica  nel
Mediterraneo volta a  garantire  la  preservazione  ed  una  migliore
gestione  della  diversita'  biologica  soprattutto  per  le   specie
minacciate di estinzione ed i siti naturali di grande interesse, 
Ricordando l'importanza della risoluzione adottata alla Conferenza di
Tunisi riguardo all'utilizzazione di strumenti di gestione  fondiaria
in vista di garantire  la  preservazione  della  natura  e  dei  siti
naturali delle regioni costiere del mediterraneo, 
Riconfermando   l'impegno    di    proteggere    individualmente    e
collettivamente l'ambiente  mediterraneo,  grazie  al  dialogo,  alla
concertazione, alla solidarieta' ed  al  partenariato  tra  i  popoli
della regione, 
Confermando l'impegno di  promuovere  uno  sviluppo  sostenibile  nel
quadro della formulazione e dellapplicazione di  politiche  regionali
relative  alla  protezione  dell'ambiente   ed   allo   sviluppo   in
considerazione delle Dichiarazioni di Rio e di Tunisi, 
Considerando  che  l'Unione  europea  ha  deciso  di  convocare   una
Conferenza  ministeriale  euromediterranea   che   si   svolgera'   a
Barcellona il 27 e 28  novembre  1995,  in  vista  di  rafforzare  il
partenariato euroemediterraneo tra i paesi dell'Unione europea e gli 
altri paesi del Mediterraneo 
l. Adottano la seconda fase del Piano d'azione  per  il  Mediterraneo
contenuto nell'Annesso I della risoluzione in vista di  realizzare  i
seguenti obiettivi: 
-integrare l'ambiente nelle politiche di sviluppo economico, sociale,
culturale e altre, nonche' nelle  politiche  di  utilizzazione  delle
terre; 
- garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali marine  e
costiere  in  considerazione  del  programma   Azione   21   per   il
Mediterraneo; 
-preservare la natura e proteggere le specie  nonche'  i  siti  ed  i
paesaggi d'interesse ecologico o culturale; 
- prevenire l'inquinamento del mare Mediterraneo e delle sue  regioni
costiere; 
- applicare meccanismi razionali per  l'esecuzione  ed  il  controllo
dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e delle 
misure di protezione stabilite 
-  rafforzare  la  cooperazione  con  le  organizzazioni  governative
internazionali e con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite  in
ogni  fase  della  formulazione  o   dell'esecuzione   di   attivita'
specifiche; 
- intensificare l'appoggio e la partecipazione  delle  organizzazioni
non governative (ONG) internazionali e regionali e  nazionali  e  del
pubblico; 
2. S'impegnano ad attuare  pienamente  la,  seconda  fase  del  Piano
d'azione per il Mediterraneo,  la  Convenzione  di  Barcellona  ed  i
relativi Protocolli ed a tal fine stabiliscono i  settori  prioritari
di attivita' per l'ambiente e lo 'sviluppo  nel  Bacino  mediterraneo
(1996-2005) figuranti all'Annesso II della presente risoluzione; 
3. Decidono la creazione,  nel  quadro  del  Piano  d'azione  per  il
Mediterraneo,  della  Commissione  Mediterranea   per   lo   Sviluppo
Sostenibile (CMDD) che iniziera' le sue attivita' nel primo  semestre
del 1996. 
4. Incaricano l'unita' di  coordinamento  di  portare  a  termine  il
processo di preparazione del  Protocollo  relativo  alla  prevenzione
dell'inquinamento   del   Mediterraneo   derivante   dai    movimenti
transfrontalieri di rifiuti  pericolosi  e  dalla  loro  eliminazione
nonche' dagli emendamenti.  al  Protocollo  tellurico  e  pregano  il
Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per  l'ambiente
di convocare entro marzo 1996 una Conferenza  di  plenipotenziari  in
vista dell'adozione di tali Protocolli; 
5. S'impegnano ad adottate ogni misura necessaria per incorporare  ed
integrare la preservazione della diversita' biologica negli obiettivi
delle  politiche  di  sviluppo  economico  e  di  pianificazione  del
territorio e' delle risorse naturali nonche' a rafforzare con urgenza
tutte le  attivita'  intraprese  al  fine  di  preservare  le  specie
minacciate di estinzione, l'habitat e i siti d'interesse ecologico; 
6. Convengono di ridurre, entro il 2005, le discariche e le emissioni
di  sostanze  tossiche  persistenti  e  suscettibili  di  bioaccumuli
pregiudizievoli  per  l'ambiente  marino,  in  particolare  per   gli
organoalogeni, a livelli non nocivi per l'uomo o la natura fino  alla
loro graduale eliminazione ed a questo scopo di ottenere  sostanziali
riduzioni di tali discariche o emissioni completando se del  caso  le
misure di riduzione con programmi volti  a  vietare  l'uso  di  dette
sostanze; incaricano le parti contraenti a rivedere regolarmente  gli
scadenzari pertinenti; 
Al  fine  di  eliminare  entro  l'anno  2005  la  maggiore  quantita'
possibile di queste sostanze, in particolare gli organoalogenati,e di
facilitare  e  affrettare  la  definizione  di  metodi,  programmi  e
scadenzari  suddividendoli  in  categorie  di  sostanze  e.  in  rami
industriali, avvalendosi' delle migliori tecniche  disponibili,  essi
incaricano l'UNEP  di  organizzare  la  concertazione  con  le  Parti
contraenti, gli esperti scientifici, gli industriali e le ONG; 
La prima riunione avra' luogo quanto prima e al piu' tardi entro il 1
luglio 1996; 
7.Simpegnano a promuovere attivamente il trasferimento di  tecnologie
proprie in particolare ai paesi in via di  sviluppo,per  incoraggiare
la creazione, se del caso, di centri di produzione propria incaricati
di portare a termine attivita' di ricerca e di promozione nonche'  di
raccolta  e  di  diffusione  dell'informazione  sui  procedimenti  di
produzione non inquinati; 
8. S'impegnano a dimostrare la loro solidarieta' con  le  popolazioni
del bacino mediterraneo che subiscono le conseguenze dell'aggressione
e del terrorismo elaborando  ed  eseguendo  programmi  di  ripristino
delle regioni, degli ambienti e delle risorse danneggiate  da  azioni
distruttive; 
9. S'impegnano a cooperare ed a rafforzare la loro  solidarieta'  con
le popolazioni mediterranee in caso di calamita' -naturali e di gravi
incidenti tecnici, eseguendo programmi, volti a riabilitare  le  zone
danneggiate e l'ambiente; 
10. Incaricano  l'Unita'  di  coordinamento  di  mobilitare  fondi  e
risorse' supplementari per eseguire le attivita' previste durante  la
fase  del-  Piano  d'azione  per  il  Mediterraneo,  e  'nei  Settori
pri'oritari di attivita' per l'ambiente e,  lo  sviluppo  nel  Bacino
mediterraneo (1996-2005); 
11.  chiedono  che  si  proceda  ad  una  valutazione  dei  risultati
dell'attuazione  delle  attivita'  previste   tenendo   conto   degli
obiettivi nel  quadro  della  fase  II  del  Piano  d'azione  per  il
Mediterraneo, nonche' delle attivita' previste nei settori prioritari
di attivita' per l'ambiente e lo sviluppo-  nel  Bacino  mediterranee
(1996- 2005) che saranno oggetto di un sistema di monitoraggio  sulla
loro realizzazione; 
12. Convengono di trasmettere  alla  Conferenza  euro-mediterranea  i
documenti  adottati  nella  Conferenza.  di   plenipotenziari   sulla
Convenzione di  Barcellona  tenutasi  il  9  e  10  giugno  1995  per
contribuire agli sforzi della  Conferenza,  ai  fini  soprattutto  di
garantire la protezione dell'ambiente e  dello  sviluppo  sostenibile
della regione, rafforzando la cooperazione regionale nel  quadro  del
PAM; 
13. Pregano la Commissione mediterranea di  sviluppo  sostenibile  in
seno  alla  quale  le  ONG  saranno  debitamente  rappresentate,   di
esaminare  la  possibilita'  di  creare  un  fondo  speciale  per  la
promozione di progetti relativi alla preservazione  della  natura  ed
alla gestione integrata del litorale,  per  completare  il  fondo  di
stanziamento speciale per il mediterraneo mirante a mobilitare  e  ad
assicurare le risorse finanziarie addizionali necessarie; 
14. Invitano  tutti  gli  operatori  socio-economici  interessati  in
particolare le comunita' locali gli ambienti scientifici e didattici,
le  imprese  e  le  organizzazioni  non  governative  ad   associarsi
all'esecuzione della fase II del Piano d'azione per il Mediterraneo, 
15. Invitano le organizzazioni internazionali e gli  altri  programmi
di finanziamento e di sviluppo  ad  associarsi  all'esecuzione  della
nuova fase del Piano d'azione per il Mediterraneo, ed a coordinare ed
armonizzare  con  il  Piano  d'azione  per  il  Mediterraneo  i  loro
programmi relativi alla regione mediterranea; 
16. Decidono d'incontrarsi nuovamente nella decima  riunioneordinaria
delle Parti contraenti nel 1997 a Tunisi. 
                             APPENDICE I 
PIANO D'AZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DELLE ZONE COSTIERE DEL MEDITERRANEO 
(PAM FASE II) 
Introduzione 
I paesi. mediterranei e la CEE  hanno  adottato  nel  1975  il  Piano
d'azione-per il Mediterra'neo (PAM) e nel 1976 la Convenzione per  la
protezione del mare Mediterraneo contro  l'inquinamento  (Convenzione
di Barcellona) L'obiettivo  principale  del  PAM  era  di  aiutare  i
Governi a valutare e controllare l'inquinamento marino,  a  formulare
le loro politiche nazionali dell'ambiente, a migliorare la. capacita'
di meglio identificare le, opzioni  di  ricambio  per  i  modelli  di
sviluppo, ed a procedere a scelte piu' razionali per lo 
stanziamento delle risorse. 
Benche' in origine il PAM avesse centrato i suoi Sforzi  sulla  lotta
anti- inqui'namento marino, l'esperienza ha presto dimostrato che  le
tendenze socio- economiche, associate ad una pianificazione e ad  una
gestione di sviluppo mediocri, erano la causa della maggior parte dei
problemi  ambientali,  e  che  una  protezione  valida   e   durevole
dell'ambiente era indissolubilmente connessa allo sviluppo sociale ed
economico, Da un approccio settoriale alla lotta anti-  inquinamento,
il PAM ha potuto passare ad una  pianificazione  e  ad  una  gestione
integrate in quanto mezzi essenziali per la ricerca di soluzioni. 
Benche' sia  difficile  valutare  i  progressi  realizzati,  possiamo
disporre di indici diretti e indiretti in base ai  quali  vari  paesi
hanno preso misure concrete secondo le prescrizioni e le disposizioni
del PAM, con un'influenza positiva sull' evoluzione ed i progressi in
materia ambientale nel Mediterraneo. Possiamo citare, tra i progressi
piu' significativi, la  nascita  di  una  presa  di  coscienza  circa
l'importanza di un ambiente salubre per, il Mediterraneo, presente  e
futuro e per le sue popolazioni, un radicale mutamento  di  opinione,
da.  parte  di  coloro  che  decidono,   riguardo   alla   protezione
dell'ambi'ente, un  senso  di  solidarieta'  e  l'esigenza  di  agire
collettivamente in vista di un migliore avvenire del Mediterraneo. 
Tra le  grandi  lacune  nella  protezione  dell'ambiente  marino  del
Mediterraneo e del  suo  litorale,citiamo:  impropria  pianificazione
della zona costiera in mancanza di piani e di gestione; inadeguatezza
ed attuazione inefficiente delle legislazioni nazionali;  carenza  di
strutture istituzionali e insufficienza delle risorse umane assegnate
a questo tipo di attivita'; inoltre non si e' provveduto a mobilitare
le risorse finanziarie necessarie  ed  a  prendere  impegni  politici
Precisi per risolvere i problemi esistenti. 
Il PAM Fase II e' stato concepito in considerazione  dei  successi  e
dei fallimenti dei primi  venti  anni  di  esistenza  del  programma,
nonche' dei risultati di recenti sviluppi come  la  Conferenza  delle
Nazioni Unite sull'ambiente e lo  sviluppo  (Rio  de  Janeiro,  1992)
l'Ottava  riunione  delle  Parti  contraenti  alla   Convenzione   di
Barcellona (Antalya, 1993) e la Conferenza "MED  21"  sullo  sviluppo
sostenibile nel Mediterraneo (Tunisi 1994) 
Obiettivi 
- Gli obiettivi principali sono i seguenti: 
- garantire una gestione durevole delle risorse  naturali,  marine  e
terrestri, ed integrare l'ambiente nello sviluppo economico  e  nella
pianificazione del territorio; 
-  proteggere  l'ambiente  marino  e  le  zone  costiere   prevenendo
l'inquinamento, nonche'  riducendo  e  se  possibile  eliminando  gli
apporti di inquinanti di qualsiasi natura, cronici o incidentali; 
- tutelare la natura e  salvaguardare  e  valorizzare  i  siti  ed  i
paesaggi d'interesse ecologico o culturale; 
-  rafforzare  la  solidarieta'  tra  gli   Stati   rivieraschi   del
Mediterraneo gestendo il loro patrimonio comune e le loro  risorse  a
vantaggio delle generazioni presenti e future; 
- contribuire al miglioramento della qualita' della vita. 
Attuazione 
Gli Stati rivieraschi del Mediterraneo sono  pienamente  responsabili
della gestione delle loro politiche volte a migliorare l' ambiente  e
garantire  uno  sviluppo   sostenibile.   Al   riguardo   essi   sono
responsabili dell'applicazione della Convenzione di  Barcellona,  dei
suoi Protocolli e del PAM. 
Per realizzare questo compito le Parti  contraenti  ricevono  l'aiuto
del Segretariato della Convenzione di Barcellona affidato  all'  UNEP
ed alla sua Unita' di  coordinamento  e,  sotto  la  supervisione  di
quest'ultima, dei Centri di attivita' regionali del PAM. 
Le specifiche missioni affidate  al  Segretariato  ed  ai  Centri  di
attivita' regionali per la  realizzazione  delle  attivita'  del  PAM
nonche' dei bilanci corrispondenti sono stabilite nel quadro delle 
riunioni delle Parti contraenti alla Convenzione di Barcellona. 
L'Unita'  di  coordinamento  del  PAM   stabilisce   e   rafforza   i
collegamenti con gli altri programmi per i  mari  regionali,  con.  i
segretariati  delle  convenzioni  internazionali  applicabili   nella
regione, con la Commissione  delle  Nazioni  unite  per  lo  sviluppo
sostenibile e  con  le  istituzioni  finanziarie  internazionali  che
operano nel settore dell'ambiente e dello  sviluppo  sostenibile  nel
Mediterraneo. 
Le  Parti  contraenti  della  Convenzione   di   Barcellona   faranno
sistematicamente  appello  alla  collaborazione   delle   istituzioni
specializzate delle  Nazioni  Unite.  interessate  per  elaborare  ed
attuare i programmi di attivita' del PAM Fase II. 
Le  Parti  contraenti  faranno  appello  alla  collaborazione   delle
autorita' locali, provinciali e regionali, se del caso, per elaborare
ed attuare i programmi di attivita' del PAM - Fase II. 
Le Parti contraenti faranno inoltre partecipare  alle  attivita'  del
PAM Fase II le organizzazioni non governative che  operano  a  favore
della protezione dell'ambiente e dello sviluppo  nonche'  quelle  che
rappresentano attivita' economiche. 
Nell'attuazione dello sviluppo durevole.  sara'  data  precedenza  al
rafforzamento delle capacita' istituzionali ed al coordinamento delle
politiche a livello nazionale, provinciale e  locale  a  seconda  dei
casi. Al  riguardo,  e'  concessa  una  particolare  attenzione  agli
strumenti giuridici esistenti come la Convenzione di Barcellona  e  i
suoi Protocolli, l'attuazione di strumenti economici per una gestione
integrata delle  risorse,  una  rigorosa  pianificazione  delle  zone
costiere e la gestione delle risorse naturali. 
I. LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MEDITERRANEO 
l. INTEGRAZIONE DELL'AMBIENTE E DELLO SVILUPPO 
La  gestione  e   la   conservazione   delle   risorse   naturali   e
l'orientamento dato.  ai  cambiamenti  tecnologici  ed  istituzionali
affinche' continuino  a  corrispondere  costantemente  alle  esigenze
delle generazioni presenti e future sono  essenziali  per  il  bacino
mediterraneo. Le complesse interazioni tra le  componenti  ambientali
(acqua, foreste, suoli) ed i  settori  socio-economici  (agricoltura,
industria,  energie,  turismo  e  trasporto)  esigono  l'integrazione
delle, politiche ambientali nel le politiche di sviluppo.  A  livello
regionale, le corrispondenti attivita'  saranno  elaborate  Œin  seno
alla Commissione mediterranea di sviluppo sostenibile  da  istituire,
ed  eseguite  nell'ambito  del  PAM)   in   collaborazione   con   le
organizzazioni  internazionali  interessate  e  con  l'appoggio   del
Segretariato e dei Centri di attivita' regionali competenti,  se  del
caso. 
1.1. Attivita' economiche e ambiente 
Il recente andamento, socio-economico del bacino mediterraneo, le cui
risorse naturali sono fragili e limitate, ha dato luogo a  importanti
mutamenti  pregiudizievoli  per  il  suo  patrimonio;   la   dinamica
demografica che probabilmente portera' la popolazione da 410  milioni
di abitanti nel  1994  a  550  nel  2025,  nonche'  le  modalita'  di
produzi'one e di consumo moderne svolgono un  ruolo  fondamentale  in
tali mutamenti. 
L'agricoltura tende ad intensificarsi esercitando effetti  importanti
sulle risorse d'acqua e sui suoli. L'industrializzazione e' in  pieno
sviluppo fin dagli anni 70 ma  le  industrie  pesanti  ed  inquinanti
rivelano il segno di un declino. Le tecnologie utilizzate spesso sono
obsolete e producono un forte inquinamento.  Grande  consumatrice  di
risorse naturali  e  di  energia,  l'industria  contende  lo-  spazio
disponibile allo sviluppo urbano ed  alle  grandi  infrastrutture  di
trasporto,  in  particolare  sul  litorale.  Il  turismo  in   quando
produttore  di  valuta,  'ha  mire   sullo   spazio   del   litorale,
intensificando le costruzioni in cemento armato e sfruttandone  tutte
le qualita' patrimoniali, naturali e storiche. Circa 100  milioni  di
turisti provenienti da ogni parte del mondo  sono  oggi  accolti  sul
litorale Mediterraneo, 170 a 340 milioni vi sono attesi nel  2025,  e
si prevede che anche il turismo nazionale abbia una  forte  crescita.
La pressione sulle risorse d'acqua e' importante, il sovraffollamento
dei siti naturali e storici nonche' l'abuso del territorio causano la
distruzione, e quindi l'impoverimento di questo  capitale  turistico,
tanto essenziale per alcuni paesi. 
Per tali attivita' economiche, i principali obiettivi in  materia  di
sviluppo sostenibile sono i seguenti: 
1.1.1. Agricoltura 
La  regione  mediterranea  e'  chiamata  ad  intensificare   la   sua
produzione agricola, in particolare nei paesi  del  Sud  e  dell'est.
Tale  intensificazione,  in  particolare  per   via   della   pratica
dell'irrigazione, danneggia sempre piu' la  qualita'  dei  terreni  e
delle acque. Anche le terre arabili si riducono  sotto  la  pressione
delle costruzioni, della perdita di fertilita', della  salinizzazione
e dell'erosione. 
L'espansione  della  desertificazione  in  varie  forme  minaccia  lo
sviluppo  agricolo  e  sociale,  sia  nelle  regioni   costiere   sia
nell'hinterland. 
Al fine  di  contribuire  allo  sviluppo  sostenibile,  le  attivita'
devono, a livelli adeguati, privilegiare: modalita' razionali per  lo
sfruttamento delle risorse sui terreni e nelle acque, incentivando le
culture piu' adatte  alle  condizioni  fisiche  ed  ecologiche  delle
regioni interessate; 
- accrescimento della produttivita' e della produzione  agricola  per
mezzo di tecniche rispettose dell'ambiente locale; 
- messa  a  punto  e  utilizzazione  di  tecniche  d'irrigazione  che
consumino meno acqua e di sistemi di drenaggio appropriati; 
- identificazione ed uso di tecniche appropriate, sia per la gestione
agricola sia per il miglioramento delle risorse genetiche locali; 
- controllo dell' uso di prodotti chimici che inquinano  il  suolo  e
l'acqua e maggiore uso di fertilizzanti naturali; 
1.1.2 Industria 
Lo sviluppo delle attivita' industriali aggrava taluni problemi  gia'
preoccupanti   d'inquinamento   dell'aria   e   dell'acqua,   e    di
deterioramento della qualita' della vita. 
Ai fini della soddisfazione dei fabbisogni nazionali 'e  dell'accesso
ai mercati mediterranei ed internazionali in un'ottica  di  sviluppo,
sono richieste le seguenti azioni: 
-  incoraggiare  e  facilitare  l'uso  di  procedimenti   industriali
adeguati e di tecnologie proprie; 
-agevolare il trasferimento,  l'adeguamento  e  la  padronanza  della
tecnologia nei paesi mediterranei; 
-consolidare ed accelerare l'attuazione di programmi di  controllo  e
di riduzione dell'inquinamento industriale; 
- rafforzare e sviluppare i programmi di gestione  per  la  riduzione
dei rifiuti industriali. 
1.1.3 Energia 
Il  consumo   crescente   di   energie,   nel   Mediterraneo   basato
principalmente   sulle   fonti   di   energia   fossile,    amplifica
l'inquinamento ed i problemi di degrado  dell'ambiente  mediterraneo.
Urge  dunque  vigilare  su  una   migliore   gestione   dell'energia,
istituendo politiche compatibili con io sviluppo sostenibile. 
Al riguardo, gli obiettivi a livello mediterraneo,  nazionale  e  lo-
cale,  in   cooperazione   con   le   organizzazioni   internazionali
interessate dovranno essere di : 
-incoraggiare  e  facilitare  il  ricorso  alle   energie   nuove   e
rinnovabili per usi domestici ed industriali, pubblici e privati,  se
del caso con progetti pilota; 
- sviluppare le tecniche di controllo e di risparmio dell'energia; 
- vigilare che l'installazione delle nuove centrali  elettriche.  sul
litorale mediterraneo sia effettuata  nel  rispetto  dell'ambiente  e
ammodernare come opportuno le centrali esistenti. 
1.1.4 Turismo 
Il turismo e' uno dei fattori  piu'  influenti  sull'ambiente  -e  lo
sviluppo dei bacini mediterranei. Se, da una parte, svolge  un  ruolo
importante nel- miglioramento delle  condizioni  economiche  in  vari
paesi mediterranei, d'altra parte  ha  gravi  effetti  sulle  risorse
terrestri marine, sui suoli e le terre  costiere,  sui  siti  storici
naturali e sui paesaggi, sulla societa' e la popolazione locale. 
I principali obiettivi in materia di  turismo  nazionale  elocale,  a
livello del Mediterraneo, sono i seguenti: 
-  esaminare,  seguire  in  permanenza  e  valutare,  per  mezzo   di
indicatori appropriati, le attivita' connesse al turismo  e  le  loro
conseguenze sull'ambiente, 
- incentivare la  cooperazione  regionale  e  internazionale  atta  a
favorire un turismo rispettoso dell'ambiente  e  compatibile  con  lo
sviluppo sostenibile; 
-  seguire  costantemente  l'evoluzione   delle   risorse   naturali,
culturali, umane e turistiche  ed  intraprendere  regolarmente  studi
d'impatto   sull'ambiente,   e   valutazioni   sulla   capacita'   di
accoglienza; 
-  elaborare  programmi  d'informazione  e  di  formazione  per   gli
operatori  interessati,  in  particolare  sensibilizzando  i  turisti
sull'esigenza di preferire una forma di turismo rispettosa 
dell'ambiente mediterraneo. 
1.1.5 Trasporti 
L'evoluzione dei trasporti aerei e terrestri, abbinata all'espansione
delle attivita' economiche,  esercitera'  pressioni  crescenti  sulla
zona costiera. In particolare, si prevede che il  numero  di  veicoli
automobilistici sara' triplicato nel corso dei prossimi 30  anni.  E'
indispensabile tenere  sotto  controllo  questa  tendenza  che  avra'
effetti  considerevoli  sulla  qualita'  dell'ambiente   nelle   zone
costiere ed urbane. 
I principali obiettivi del programma sono i seguenti: 
- valutare e seguire costantemente, mediante indicatori  appropriati,
l'evoluzione dei mezzi di trasporto e la  loro  densita'  nelle  zone
costiere; 
- ricercare ed. incoraggiare l'uso di mezzi di' trasporto di 
sostituzione meno pregiudizievoli per l'ambiente; 
- divulgare informazioni sulle politiche e le tecnologie  in  materia
di trasporti atte a contribuire allo sviluppo sostenibile, ivi 
comprese quelle relative ai trasporti pubblici. 
1.2. Sviluppo urbano e ambiente. 
La  popolazione  urbana  mediterranea,  di  cui  il  40   per   cento
e'concentrato sul litorale, dovrebbe raddoppiare entro il 2025:  cio'
incrementera' sostanzialmente l'occupazione del litorale. 
Il tipo di sviluppo  urbano  risultante  da  tale  concentrazione  e'
preoccupante dal punto di vista ambientale per due ragioni: 
- e' esercitata una notevole pressione sulle  risorse  naturali,  sui
paesaggi  e,  sugli  ambienti  naturali  che   vengono   gradualmente
consumati o distrutti  per  soddisfare  le  esigenze  dello  sviluppo
urbano; 
- l'ambiente venutosi a creare in seno ai nuovi insediamenti per  via
dell'ampiezza delle costruzioni, e' lungi dall'essere soddisfacente e
produce effetti deteriori per i trasporti, il consumo di energia,  la
produzione di rifiuti, la rarefazione  degli  spazi  e  dei  paesaggi
naturali,  inoltre  da'   luogo   ad   una   domanda   crescente   di
infrastrutture; 
le conseguenze di questa evoluzione sono preoccupanti  dal  punto  di
vista dello sviluppo sostenibile per le seguenti ragioni: 
- il degrado dell'ambiente urbano e della qualita' della  vita  hanno
effetti negativi sulla vita sociale e' la sanita' pubblica; 
- dal punto di vista economico, gli insediamenti il cui  ambiente  e'
in degrado possono  rivelarsi  meno  allettanti  in  particolare  per
quanto riguarda il settore dei servizi; 
Le autorita' competenti dovrebbero elaborare  strategie  di  sviluppo
sostenibile, per: 
- creare un quadro istituzionale che  consenta  di  gestire  i  nuovi
insediamenti ad un livello amministrativo adeguato; 
- incoraggiare la creazione di una pianificazione  urbana  che  tenga
conto delle poste ambientali sulla base di valutazioni dell' ambiente
urbano; 
- incentivare politiche urbanistiche dinamiche per  la  realizzazione
di risparmi  energetici,  l'entrata  in  funzione  di  trasporti  non
inquinanti, l'istituzione di  una  gestione.  adeguata  dei  rifiuti,
un'erogazione idrica durevole, e la creazione di installazioni urbane
ricreative; 
- prevedere gli strumenti finanziari pertinenti; 
- sviluppare le capacita' istituzionali e professionali; 
- far partecipare a tale processo tutti gli operatori interessati. 
A livello regionale sanno svolte attivita' concertate e sara' 
incoraggiata una cooperazione coordinata e decentralizzata per: 
- elaborare e divulgare le metodologie appropriate; 
- procedere a scambi di esperienze e di prassi; 
- provvedere alla formazione degli operatori interessati; 
- contribuire a mobilitare  risorse  finanziarie  internazionali  per
l'elaborazione e  l'attuazione  di  strategie  relative  all'ambiente
urbano. 
1.3 Gestione durevole delle risorse naturali 
A livello del bacino, le  specifiche  attivita'  indicate  in  questa
sezione saranno  messe  a  punto  ed  eseguite  dalle  organizzazioni
internazionali. e dai  programmi  pertinenti,  se  del  caso  con  il
sostegno del Segretariato e dei Centri di attivita' regionali. 
l. 3. l. Risorse idriche 
La qualita' e la disponibilita' di risorse idriche sono  d'importanza
vitale per la regione mediterranea, non solo per il consumo umano  ma
anche per l'agricoltura, l'industria, il  turismo  ed  altri  settori
dell'economia. Le interazioni di questi elementi dovranno essere con-
siderate nei piani integrati di gestione delle risorse idriche. 
La gestione e l'uso durevole di  risorse  idriche  rappresentano  gli
obiettivi  fondamentali  di  questo  programma  e,  per  conseguirle,
occorrera': 
- incoraggiare l'uso di strumenti di gestione della domanda idrica 
- valutare e sorvegliare lo stato qualitativo  e  quantitativo  delle
risorse idriche in ogni paese, mediante indicatori appropriati, 
- elaborare in ogni paese, piani direttivi per le risorse idriche per
ciascun bacino, ed ampliare la portata dei piani esistenti secondo  i
principi generalmente ammessi dello sviluppo .sostenibile; sulla base
di un approccio integrato, in particolare nelle isole  e  nelle  zone
costiere; 
- istituire o migliorare  la  legislazione  nazionale  relativa  all'
elaborazione ed all'applicazione di metodi integrati di gestione e di
utilizzazione delle risorse idriche; 
- stabilire principi direttivi, programmi  di  formazione  nonche'  i
mezzi per scambiare  esperienze  in  materia  di  valorizzazione,  di
gestione, di  utilizzazione  e  di  riutilizzazione  integrata  delle
risorse idriche. 
1.3.2. Terreni 
L'erosione dei suoli e la desertificazione sono tra i  problemi  piu'
gravi  della  regione.  L'agricoltura  e  lo  sfruttamento  forestale
indicano  un  declino  di  produttivita'  il  quale  a   sua   volta,
contribuisce ad aggravare i problemi sociali della regione. 
La  preservazione  ed  il   riassetto   dei   terreni   rappresentano
l'obiettivo principale. 
Le attivita' verteranno su: 
u' la valutazione e la sorveglianza della situazione di' degrado  dei
terreni, mediante indicatori appropriati e pertinenti; 
- l'elaborazione di politiche, di strategie e di  programmi  concreti
comportanti  studi  cartografici  e  misure,  di  sorveglianza  e  di
protezione per prevenire e  arginare  le  perdite  di  terreno  e  la
desertificazione; 
- l'applicazione a livello nazionale delle  suddette  misure  nonche'
delle  decisioni  pertinenti  adottate  a   livello   delle   istanze
internazionali  interessate   come   la   FAO,   l'UNEP   e   l,UICN,
privilegiando le disposizioni della' Convenzione sulla  lotta  contro
la desertificazione ed in particolare la parte ivi contenuta relativa
alla regione mediterranea. 
1.3.3. Risorse marine viventi 
Data la 'situazione critica di numerose specie ittiche, occorre agire
senza indugio a vari livelli (comunita' di pescatori,  organizzazione
di  peschiere,  governi),  'rafforzando  innanzitutto  le   strutture
esistenti, in modo da arginare le attuali tendenze al  degrado  delle
risorse e degli habitat. 
L'obiettivo, a livello sia regionale che  nazioanle,  6  la  gestione
durevole delle risorse marine viventi. Le principali attivita' mirano
a: 
- migliorare l'informazione disponibile sullo stato delle risorse ma-
rine viventi, ed incoraggiare la ricerca sugli  effetti  del  degrado
dell'ambiente e le incidenze  sulle  attivita'  della  pesca;  queste
informazioni. sono indispensaibli per lo sviluppo delle politiche  di
gestione di tali risorse; 
- definire politiche comuni per la gestione delle  risorse,  ispirate
ad un principio di precauzione; 
- istituire,  attraverso  il  Consiglio  generale  della:  pesca  nel
Mediterraneo (CGPM), il quadro giuridico di un approccio  cooperativo
per la protezione e la preservazione delle risorse marine viventi  al
di la' delle acque territoriali; 
- provvedere all'applicazione del Codice di condotta  per  una  pesca
responsabile elaborato- dalla  FAO,  dall'Accordo  per  favorire,  da
parte  dei  pescherecci  in  alto  mare,  il  rispetto  delle  misure
internazionali di preservazione e di gestione e delle decisioni prese
nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sulle specie  miste,
e sulle specie di pesci grandi migratori. 
- promuovere un'acquicoltura rispettosa dell'ambiente. 
1.3.4. Foreste e manto vegetale 
Il  degrado  delle  foreste  1   e   del   manto   vegetale   suscita
preoccupazioni crescenti per la  regione  mediterranea.  Leccesso  di
pascolo, l'uso abusivo di legno da riscaldamento nonche' gli  incendi
e l'urbanesimo sono le principali cause della disboscazione. Per  far
fronte a questi problemi, la FAO ha elaborato il "Piano d'azione  per
le  foreste  mediterranee"  con,  il  quale  il  PAM  stabilira'  dei
collegamenti, coordinandone le attivita'. Questo programma  si  fonda
su un appoggio integrato e pluridisciplinare, essenziale sia  per  il
quadro concettuale d'insieme, sia per la sua  attuazione  in  ciascun
paese. 
In particolare le attivita' del programma mirano a: 
- intraprendere, in ciascun paese, una  sollecita  valutazione  dello
stato del manto vegetale naturale e definire le priorita'; 
- istituire, in ciascun paese,  dei  piani  direttivi  per  il  manto
vegetale naturale, vertenti in particolar modo sulla loro protezione,
gestione durevole e utilizzazione polivalente; 
- rafforzare la cooperazione e lo scambio d'informazioni tra i paesi. 
1.4 Gestione integrata delle regioni costiere 
Le strategie di gestione. delle regioni costiere mediterranee  devono
vigilare affinche' le risorse fragili e limitate siano utilizzate  in
modo durevole grazie ad una pianificazione e ad una  regolamžntazione
che garantiscano la preservazione del loro valore ecologico,  nonche'
lo sviluppo di attivita' e la  qualita'  di  vita  delle  popolazioni
costiere. 
Ai fini della gestione integrata delle regioni costiere e' essenziale
la  comprensione  delle  relazioni  intercorrenti  tra   le   risorse
costiere, il loro uso  e  gli  impatti  reciproci  dello  sviluppo  e
dell'ambiente. 
Gli obiettivi della  protezione  e  della  gestione  integrata  delle
regioni costiere sono i seguenti: 
- preservazione della diversita' biologica negli ecositemi litoranei; 
- pianificazione del litorale per risolvere i problemi di concorrenza
tra    urbanizzazione,    industrializzazione,turismo,     trasporti,
agricoltura e acquicoltura, e per preservare gli  ecosistemi  per  le
generazioni future; 
- controllo  delle  pressioni  demografiche  sull'uso  delle  risorse
costiere; 
- realizzazione degli  obiettivi  ambientali  ed  economici  a  costi
accettabili per la societa'; 
- prevenzione ed eliminazione, in  tutta  la  misura  del  possibile,
degli  inquinamenti  di  origine  urbana,   industriale,   turistica,
agricola e acquicola, dei rifiuti solidi  e  liquidi,  e  dei  rischi
naturali e tenologici; 
- partecipazione delle popolazioni  e  delle  loro  associazioni,  in
vista di fare appello al sentimento civico per far  fronte  a  queste
nuove sfide.; 
- sviluppo delle capacita' istituzionali e delle  risorse  umane  per
far  fronte  a  questi  molteplici  obiettivi  incrociati  e   spesso
concorrenti. 
La gestione  integrata  delle  zone  costiere  dovrebbe  gradualmente
divenire l'approccio normale per trattare i problemi di gestione  del
litorale mediterraneo. A tal fine, a livello nazionale e se del  caso
sub-nazionale, dovranno  essere  elaborate  legislazionipertinenti  e
dovranno essere  create  o  rafforzate  le  capacita'  istituzionali.
Converra' inoltre elaborare e e attuare  strumenti  appropriati  come
sistemi di telerilevamento,  d'informazione  geografica,  di  analisi
si'stemica  e  studi  dell'impatto  sull'ambiente  nonche'  strumenti
economici. 
Queste legislazioni dovrebbero  incoraggiare  la  protezione  di  una
parte  importante  della  fascia  litoranea,  evitare  una   continua
urbanizzazione     ed     industrializzazione     della      facciata
litoranea,stabilire regole relative all'identificazione  degli  spazi
naturali da proteggere, e organizzare' la  compatibilita'  degli  usi
della frangia litoranea. 
A livello regionale saranno  organizzate  attivita'  di  cooperazione
per: 
- elaborare di comune accordo le metodologie di  pianificazione  piu'
adatte; 
- svolgere attivita' di formazione, di scambio  d'informazioni  e  di
trasferimento di conoscenze; 
- incoraggiare  e  facilitare  la  cooperazione  con  le  istituzioni
internazionali suscettibili di sostenere  le  politiche  di  gestione
delle regioni costiere. 
1.5. Elementi di una strategia mediterranea 
Le preoccupazioni relative allo sviluppo durevole, sottolineate dalla
CNUED, derivano dai complessi rapporti tra sviluppo socioeconomico  e
ambiente i cui meccanismi vanno chiariti per definire  una  strategia
mediterranea e strategie nazionali di sviluppo  durevole.  Al  centro
degli sforzi da spiegare  a  livello  mediterraneo  deve  esservi  la
preoccupazione  di  integrare  la  gestione  durevole  delle  risorse
naturali.  in  uno  sviluppo  economico,  stabile.  A  tal  fine,  le
principali attivita' a livello regionale dovranno essere : 
-  promuovere  e  sviluppare  una  funzione  di  osservazione  e   di
valutazione delle interazioni tra ambiente e sviluppo nel bacino 
mediterraneo_ 
-  appoggiarsi  sulle  attivita'  pertinenti  esistenti   a   livello
nazionale e regionale; 
- fornire un supporto tecnico allo  sviluppo  di  funzioni  nazionali
analoghe, su richiesta dei governi; 
- ricevere, elaborare ed analizzare le informazioni pertinenti 
sull'ambiente e lo sviluppo nel Mediterraneo ; 
- analizzare l'evoluzione delle  interazioni  tra  l'ambiente  e'  lo
sviluppo per aiutare il processo decisionale; 
-  elaborare  indicatori  di  sviluppo  sostenibile,  applicabili  al
Mediterraneo  conformi  a  quelli  elaborati  dalla  CNUED  ed  altre
istituzioni. internazionali e regionali ; 
- scambiare dati sull'esperienza in  materia  di  sviluppo  economico
sostenibile; 
- formulare raccomandazioni pratiche  per  facilitare  l'integrazione
della gestione delle risorse  naturali  e  dello  sviluppo  economico
nell'elaborazione delle politiche nazionali di sviluppo; 
A livello nazionale le principali attivita' saranno le seguenti: 
- stabilire strutture  -  in  particolare  interministeriali  -  come
commissioni per lo sviluppo' sostenibile raggruppanti l'insieme delle
istituzioni  pertinenti  per  la  formulazione  delle  politiche   di
sviluppo sostenibile, 
- elaborare strategie nazionali di sviluppo sostenibile,  comportanti
la. determinazione degli strumenti finanziari pertinenti; 
-   elaborare   Politiche   settoriali   soprattutto   nei    settori
dell'energia, dell'industria, dei trasporti, dell'agricoltura  e  del
turismo, per integrare la dimensione ambientale. 
1.6 Rafforzamento delle capacita' nazionali e locali 
La' capacita' dei paesi mediterranei  d'impegnarsi  sulla  via  dello
sviluppo sostenibile, sara' in  gran  parte  determinata  dalla  loro
capacita' a valutare i  problemi,  stabilire  una  gerarchia  tra  le
urgenze, dotarsi di strategie di risposta e reperire  i  mezzi,  atti
alla realizzazione di queste politiche. 
-  A  livello  istituzionale  nazionale,  la  politica  di   sviluppo
sostenibile esige un'organizzazione che garantisca la presa in carico
da parte delle  amministrazioni  ed  agenzie  pubbliche  interessate,
nell'ambito di un coordinamento interministeriale; 
- sviluppare, a livello locale,  la  capacita'  di  progettare  e  di
realizzare strategie di sviluppo sostenibile, 
Lo sviluppo delle capacita' mira in particolare a sviluppare i  mezzi
disponibili ed il livello di formazione nei seguenti settori: 
-  scienze  e  tecniche  relative  all'interazione  tra  sviluppo   e
ambiente; 
- gestione dei servizi pubblici connessi con l'ambiente; 
- gestione  delle  imprese  la  cui  attivita'  esercita  un  impatto
sull'ambiente. 
2. CONSERVAZIONE DELLA NATURA , DEI PAESAGGI E DEI SITI 
Il Mediterraneo, con i suoi paesaggi ed il  suo  patrimonio  naturale
variegato  ed  unico,con  il  suo  passato  millenario  di  cui  sono
splendida testimonianza gli innumerevoli  siti  storici,  rappresenta
per i suoi abitanti, e per i milioni di visitatori che vi  si  recano
ogni anno, un patrimonio comune  che  merita  di  essere  protetto  e
preservato per le generazioni presenti e future.Tuttavia,le incidenze
negative   di   uno   sviluppo   urbano,industriale    e    turistico
incontrollato,e  l'insufficienza  delle  strategie   appropriate   in
materia di ambiente sono oramai  flagranti.La  massiccia  occupazione
del  litorale,lo  scarico  e  l'immissione   in   mare   di   ingenti
quantitativi di rifiuti solidi e  liquidi,  nonche'  lo  sfruttamento
abusivo delle risorse naturali,  rappresentano  altrettante  minaccie
per la salvaguardia dell'equilibrio ecologico, per  la  sopravvivenza
delle specie  e  per  la  preservazione  dei  vari  siti  di  elevato
interesse  naturale  e  storico  e  dei  paesaggi   eccezionali   del
Mediterraneo. 
Nel Mediterraneo, gli  esempi  di  gestione  costiera  finalizzata  a
proteggere la natura, i paesaggi ed i siti storici sono ancora  molto
rari o di portata geografica limitata. Di fatto, sotto  la  pressione
di uno sviluppo socio-economico accelerato, la mancanza di  strategie
di gestione  ecologicamente  razionali,  da  troppo  tempo  favorisce
attivita' che consentono  di  ottenere  vantaggi  economici  a  breve
termine ma  che,  a  lungo  termine,  hanno  effetti  negativi  sulla
preservazione  del  litorale  mediterraneo.  E'  evidente  che   tale
tendenza negativa potrebbe effettivamente  essere  rovesciata  se  si
venissero a conoscere le sue ripercussioni sull'ambiente mediterraneo
e sulla diversita' biologica, e se le strategie di  pianificazione  e
di sviluppo delle varie sub-regioni del Mediterraneo 'integrassero la
razionale gestione del patrimonio naturale e cultrale. 
La presente componente del PAM-Fase II tiene pienamente  conto  della
Convenzione di'  Barcellona  e  del  Protocollo  relativo  alla  zone
particolarmente,  protette   ed   alla   diversita'   biologica   nel
Mediterraneo. Essa infatti mira alla realizzazione di un  sistema  di
attivita' che aiuti le Parti contraenti a proteggere ed a gestire  in
maniera durevole il patrimonio naturale e culturale del Mediterraneo,
contribuendo in tal. modo allo sviluppo sostenibile della regione. 
Le attivita' proposte sono state sviluppate secondo i risultati della
CNUED ed  in  particolare  di  Azione  21,  della  Convenzione  sulla
diversita' biologica del programmaazione MED21. 
Le  attivita'  saranno   realizzate   dalle   Parti   contraenti   in
coordinamento con il Segretariato  del  PAM  e  con  l'assistenza  di
quest'ultimo, nonche' dei Centri di  attivita'  regionaliinteressati.
Lo  sviluppo  di  queste  attivita'  avverra',   se   opportuno,   in
cooperazione ed in coordinamento con i programmi corrispondenti delle
Nazioni  Unite,  dei  segretariati  della  Convenzione,   dell'Unione
europea ed in particolare della sua rete  Natura  2000,  delle  altre
organizzazioni internazionali interessate, nonche' delle ONG e  delle
reti particolarmente attive in determinati ambiti al fine  di  creare
una sinergia integrata ed efficace nella regione, evitando  di  dover
riscontrare i lavori. 
Cinque   tipi   di   attivita'   saranno   sviluppati   nel    quadro
dell'attuazione del protocollo: 
- Raccolta di dati e valutazione periodica della situazione; 
- misure giuridiche, 
- pianificazione e gestione; 
- sensibilizzazione e partecipazione del pubblico 
- scambio di esperienze e miglioramento delle capacita' nazionali. 
2.1 Raccolta di dati e valutazione periodica della situazione 
Se nella. regione mediterranea il livello di conoscenze sulla portata
e lo stato di conservazione del patrimonio storico e  culturale  puo'
nell'insieme essere  considerato  soddisfacente,  non  si  puo'  dire
altrettanto  per  quanto  riguarda  il  patrimonio  naturale  la  cui
conoscenza e' ancora frammentaria  occorre  dunque  intensificare  le
ricerche e gli studi per colmare le lacune esistenti  e  definire  le
azioni appropriate. 
Il presente programma ha come  principale  obiettivo  la  valutazione
d'insieme  dello  stato  e,  se  possibile,   dell'evoluzione   della
diversita' biologica nel Mediterraneo per  meglio  proteggerla.  Esso
prevede le seguenti attivita': 
- inventari, a livello regionale,  degli  elementi  della  diversita'
biologica di,  interesse  mediterraneo  comune,  e  liste  di  specie
minacciate e/o  in  via  di  estinzione  nella  regione,  e  di  siti
naturali; 
- inventari,  a  livello  nazionale,  di  specie  e  siti  aventi  un
particolare valore naturale, nonche' di  zone  contenenti  ecosistemi
rari o fragili che sono riserve di diversita' biologica e  che  hanno
importanza per le specie minacciate e/o in via di estinzione. 
Tali inventari e  liste  saranno  stabiliti  secondo  criteri  comuni
adottati  dalle  Parti  contraenti   di   comune   accordo,   saranno
regolarmente aggiornati e costituiranno una base per i  programmi  di
preservazione e  di  pianificazione  utilizzando,  se  necessario  le
migliori tecniche disponibili. 
2.2. Misure giuridiche 
La legislazione che disciplina la protezione del patrimonio  naturale
e culturale e' attualmente insufficiente in molti paesi  mediterranei
: vi e' dunque l'urgenza di adottare leggi moderne  ed  adeguate  per
fornire il sostegno  necessario  all'attuazione  delle  politiche  di
pre'servazione. 
Le  Parti  dovranno  inoltre  adottare  le  disposizioni   necessarie
affinche'  le  misure  legislative  adottate   siano   effettivamente
applicate. 
Saranno realizzate le seguenti attivita': 
- istituzione, a cura delle Parti  contraenti,  di  adeguati  sistemi
legislativi per l'adozione di testi che consentano la concessione  di
una  protezione  legale   ai   siti   d'interesse   particolare,   in
considerazione del loro valore naturale e/o culturale. I metodi e gli
inventari   sviluppati   nell'ambito   dell'Unione   europea   o   di
organizzazioni  internazionali  potranno  costituire  una   base   di
riferimento, al riguardo. Nel bacino del Mediterraneo,  si  prestera'
una particolare attenzione agli habitat delle specie minacciate, agli
ambienti insulari,alle vestigia  archeologiche,  ivi  compresi  porti
sommersi, strutture e relitti; 
- conferimento di  uno  statuto  di  protezione  legale  alle  specie
minacciate e/o endemiche identificate sulla base degli  inventari  di
cui al punto precedente, alla foca monaca ed  alle  varie  specie  di
tartarughe marine e di cetacei presenti nel Mediterraneo che meritano
al riguardo una particolare attenzione; 
- istituzione di meccanismi regionali  di  controllo  dell'attuazione
delle misure di protezione stabilite; 
- l'istituzione di liste di zone specialmente protette 
 d'importanza mediterranea (ASPIM) e di specie minacciate 
2.3. Pianificazione e gestione 
Oltre alla protezione legale di questi siti, questi  ultimi  dovranno
essere provvisti di un sistema di gestione il quale,nel garantire  la
conservazione  del  loro  valore  naturale  e/o  culturale,  dovrebbe
inoltre promuovere i loro  aspetti  sociali,  in  particolare  quelli
relativi all'istruzione, alla sensibilizzazione, alla ricerca  ed  al
tempo libero. 
si dovra' tener conto, nel  processo  di  pianificazione  delle  zone
protette, del ruolo che puo' essere svolto nello  sviluppo  odi  zone
economicamente sfavorite, dalla promozione  di  forme  ecologicamente
compatibili di turismo, ivi compreso il turismo nei siti culturali. 
sara' inoltre necessario identificare i  processi  e  i  fattori  che
possono (o potrebbero) esercitare effetti nefasti sulla preservazione
della diversita' biologica ed  al  contempo  prevedere  procedure  di
sorveglianza regolare e, di  valutazione  periodica  dello  stato  di
conservazione dei siti e delle specie dotate di uno statuto speciale. 
Sono altresi' necessarie forme di gestione per la preservazione della
maggior parte delle specie. 
Saranno pertanto realizzate Ie seguenti attivita': 
-  preparazione  ed  adozione  di  strategie  volte  a  garantire  la
preservazione della diversita' biologica, del patrimonio culturale  e
la loro integrazione nelle politiche di sviluppo e di  pianificazione
; 
- preparazione ed adozione a livello regionale e nazionale  di  piani
d'azione specifici per  la  preservazione  e  la  gestione  di  siti,
habitat, ecosistemi e specie in  pericolo  o  minacciate,  e  per  la
realizzazione di piani d'azione gia' adottati; 
-  un'efficace  gestione  dei  siti  protetti,  in  particolare   con
l'elaborazione  l'adozione  e  l'attuazione  di  piani  di'  gestione
specifici; 
- misure fondiarie per garantire una protezione perenne delle zone da
tutelare, anche al di fuori delle zone protette; 
- incoraggiamento al pubblico affinche'  partecipi  attivamente  alla
preservazione ed alla gestione delle specie e dei siti protetti; 
- istituzione di un  diploma  mediterraneo  che  sara'  conferito  in
occasione  di  riunioni  ordinarie  delle  Parti  contraenti  a  zone
specialmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) che  si  sono
distinte per l'attuazione di azioni specifiche e concrete nel settore
della  gestione  e  della  preservazione  del   patrimonio   naturale
mediterraneo; 
- preparazione di azioni  o  di  progetti  concreti  regionali  perla
preservazione della natura e la biodiversita' al fine  di  mobilitare
le risorse finanziarie necessarie, a prescindere dal Fondo di 
stanziamento speciale per il Mediterraneo 
2.4. Sensibilizzazione e partecipazione del pubblico 
Senza l'adesione del pubblico l'attuazione di misure di protezione  e
di  conservazione  della  natura  non  puo'  dar  luogo  a  risultati
all'altezza delle sfide e delle minaccie che gravano  sul  patrimonio
naturale del Mediterraneo. 
Mediante l'informazione e la sensibilizzazione di'  gruppi  bersaglio
particolari, e del pubblico in  generale,  si  e'  potuto,  in  molti
paesi, non  solo  ridurre  le,  opposizioni  a  taluni  programmi  di
preservazione intrapresi, ma anche ottenere in taluni casi  un'attiva
partecipazione del pubblico. 
Tale componente mira soprattutto a consolidare la sensibilizzazione e
l'informazione a livello sia locale e nazionale, sia regionale, ed  a
divulgare rapidamente i risultati della ricerca scientifica. 
Saranno realizzate le seguenti attivita': 
-   sviluppare   programmi   d'istruzione   e   d'informazione    per
sensibilizzare il pubblico, nonche' iniziative  destinate  a  gruppi-
bersaglio specifici (giovani, pescatori,  popolazione  connessa  alle
zone protette), 
- favorire la rapida divulgazione,  con  svariati  mezzi  compresi  i
mass-media, dei dati disponibili sugli habitat, le popolazioni  e  le
minaccie che su di esse  incombono,  in  particolare  per  le  specie
protette  et  le  azioni  ed   i   programmi   di   gestione   e   di
conservazione,intrapresi, 
- istituzione a livello nazionale e/o locale e valutazione  periodica
di programmi d'informazione e di sensibilizzazione armonizzati con le
misure di conservazione intraprese o previste. 
2.5 Scambio di esperienze e miglioramento delle capacita' nazionali 
La protezione e la  gestione  del  patrimonio  naturale  e  culturale
necessitano di competenze  specifiche  e  di  risorse  finanziarie  e
tecniche adeguate. 
Vi sono attualmente  grandi  differenze  nella  regione  mediterranea
circa  la  disponibilita'  di  competenze   e   di   tecnologie.   Il
miglioramento delle capacita' nazionali in questo settore, nei  paesi
in  via  di  sviluppo  del  Mediterraneo,  rappresenta   un   aspetto
importante   in   vista   del   rafforzamento   della    cooperazione
intermediterranea in materia di protezione del patrimonio naturale  e
culturale e di una migliore partecipazione ai programmi regionali. 
L'obiettivo del presente programma e'  di  migliorare  le  capacita''
istituzionali dei paesi mediterranei in materia  di  conservazione  e
di' gestione delle risorse naturali e del patrimonio culturale. 
Tale obiettivo sara' realizzato mediante: 
- la cooperazione tecnica ed il trasferimento di  conoscenze  tra  le
Parti contraenti e con terzi; 
- la creazione di collegamenti per un migliore scambio di, esperienze
tra gli specialisti mediterranei in  particolare  nel  settore  delle
zone protette e dei siti; 
- la creazione di programmi di formazione  nel  settore  scientifico,
tecnico   e   della   gestione,   per   il   personale    interessato
all'elaborazione e all'attuazione di misure  di  conservazione  e  di
gestione; 
- l'assistenza ai paesi per la preparazione di progetti eleggibili al
finanziamento dei finanziatori internazionali; 
3. VALUTAZIONE, PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO MARINO 
Dall'adozione del Piano d'azione per il  Mediterraneo,  nel  1975,  i
vari paesi mediterranei e  l'insieme  della  regione  hanno  compiuto
progressi considerevoli per la protezione  dell'ambiente  marino  del
bacino  dall'inquinamento  cronico  o  incidentale.  Malgrado  questi
progressi, la fascia mediterranea e' sottoposta a pressioni  notevoli
e per risolvere il  problema  sono  richieste  azioni  coordinate  di
valutazione  di  prevenzione  e  di  eliminazione  dell'inquinamento,
tenendo conto del rapporto indissociabile tra  sviluppo  economico  e
ambiente. 
In conformita' con i concetti e le raccomandazioni della. CNUED ed in
particolare  di  Azione  21,  tali  componenti  del   PAM   Fase   II
costituiscono  il  quadro  delle  azioni  per  la   valutazione,   la
prevenzione  e  l'eliminazione  dell'ambiente   marino   causato   da
attivita' svolte a  terra  ed  in  mare,  nella  prospettiva  di  uno
sviluppo durevole. Questa componente del programma mira  innanzitutto
ad eliminare  l'inquinamento  del  mare  Mediterraneo  a  seguito  di
attivita' svolte a terra o in mare. 
3.1 Valutazione dei problemi legati all'inquinamento 
La valutazione dei problemi connessi con l'inquinamento  consente  di
ridurre le  incertezze  quando  i  responsabili  sono  confrontati  a
decisioni di  gestione,  e  di  delucidare  i  collegamenti  tra  gli
apporti, le concentrazioni e gli effetti degli inquinanti.  Da  molti
decenni questa valutazione viene svolta nel Mediterraneo,  come  pure
nel PAM dopo l'avviamento del suo programma MEDPOL. 
In  base  a  questo  programma  eseguito  in  collaborazione  don  le
istituzioni competenti delle Nazioni Unite, e'  stata  istituita  una
rete mediterranea di oltre 150 istituzioni partecipanti alla  ricerca
nonche' una sorveglianza continua in materia di inquinamento  marino;
molte di queste istituzioni hanno ricevuto aiuti per  rafforzarne  le
capacita'. 
I risultati di queste attivita'  hanno  costituito  la  base  per  la
compilazione dei documenti di valutazione che sono  stati  presentati
alle  Parti  contraenti,  nonche'  per  l'elaborazione  di  strumenti
giuridici e di comuni misure anti-inquinamento.  Benche'  molti  dati
siano stati accumulati sui principali inquinanti, sulle  loro  fonti,
le loro vie migratorie ed il loro divenire nell'ambiente,  le  nostre
cognizioni sono ancora lacunose, in particolare per  la  mancanza  di
dati quantitativi sulle fonti d'inquinamento,  l'inadeguatezza  della
rete geografica a sud del bacino , la scarsita' di  informazioni  sul
divenire degli inquinanti nell'ambiente  ed  il  misconoscimento  dei
rapporti tra livelli ed effetti sulle comunita' biologiche. 
Questa componente del programma mira a valutare: 
- i livelli e le tendenze del  carico  inquinante  che  raggiunge  il
Mediterraneo proveniente da fonti situate su terra o in mare; 
- i livelli le tendenze e gli effetti degli inquinanti  nell'ambiente
marino; 
- i rischi degli inquinanti per  le  risorse  biologiche  marine,  le
pesca e la salute dell'uomo nelle acque del litorale, degli estuari e
dell'alto mare; 
- la situazione in materia  di  trattamento  e  di  eliminazione  dei
rifiuti solidi e liquidi nella regione costiera del Mediterraneo; 
- le tecniche di prevenzione del l'inquinamento ed i procedimenti  di
produzione propria nonche' la diffusione  d'informazioni  e  di  dati
d'esperienza per consentire  a  tutte  le  Parti  di  applicare  tali
tecniche e procedimenti; 
-  in  quale  misura  l'ambiente  marino   del   Mediterraneo   viene
pregiudicato dall'inquinamento marino delle navi e si  trova  esposto
ad incidenti marittimi importanti; 
Per  conseguire  tali  obiettivi,  occorre   svolgere   le   seguenti
attivita': 
Livello regionale 
- raccogliere informazioni sui livelli e le tendenze dei carichi 
inquinanti che raggiungono il mare Mediterraneo 
-  completare  la  reste  esistente   di   programmi   nazionali   di
sorveglianza  continua  dell'inquinamento  per  mezzo   di   adeguate
tecniche   di   osservazione   e   di   sorveglianza   che    debbono
obbligatoriamente comportare programmi di assicurazionequalita' dei 
dati 
- raccogliere informazioni sulla situazione in materia di trattamento
e di eliminazione di rifiuti solidi e liquidi nella regione  costiera
del  Mediterraneo  e  presentare  queste  informazioni   alle   Parti
contraenti; 
- raccogliere informazioni sugli effetti dell' inquinamento ivi 
compreso quello proveniente dalle navi,sull'ambiente marino; 
- fornire alle Parti contraenti, ai gruppi interessati ed ai privati,
informazioni  relative  ai  problemi  generali  e  specifici  imposti
dall'inquinamento nonche' alle minaccie  potenziali,  a  breve  ed  a
lungo termine che gravano sulla regione mediterranea; 
-  raccogliere  e  fornire  alle   altre   Parti   informazioni   sui
provvedimenti ed i procedimenti adottati per prevenire  ed  eliminare
l'inquinamento e garantire una produzione propria. 
Livello nazionale 
-  instaurare/migliorare  i  programmi  nazionali   di   sorveglianza
continua, contribuendo a  rafforzare  le  capacita'  delle  autorita'
nazionali e dei vari laboratori, nonche' la formazione ed i programmi
di garanzia-qualita' dei dati. 
3.2 Prevenzione dell'inquinamento 
3.2.1. Prevenzione ed  eliminazione  dell'inquinamento  dell'ambiente
marino causato da attivita' svolte a terra. 
 L'inquinamento marino dovuto a fonti e ad attivita' situate a  terra
e'  da  lunga  data   considerato   uno   dei   principali   problemi
dell'ambiente marino. Per  far  fronte  a  questo  problema  i  paesi
mediterranei hanno adottato il Protocollo  relativo  alla  protezione
del  mar  Mediterraneo   dall'inquinamento   di   origine   tellurica
(Protocollo tellurico) entrato in vigore  nel  1983.  Alla  fine  del
1994,  le  Parti  contraenti  avevano  adottato,  nel   quadro   dell
'applicazione  del  Protocollo  tellurico,  tredici   raccomandazioni
mediterranee relative alle misure comuni  di  controllo  delle  fonti
terrestri d'inquinamento. Per rafforzare ulteriormente il Protocollo,
il programma  di  sorveglianza  continua  e  di  ricerca  in  materia
d'inquinamento (MEDPOL) svolto nel quadro del Piano di Azione per  il
Mediterraneo e'  stato  gradualmente  indirizzato  verso  i  problemi
direttamente  attinenti  alla   prevenzione   e   all'   eliminazione
dell'inquinamento causato da attivita' svolte a terra. 
Tale componente mira: 
-  alla   protezione   dell'ambiente   marino   mediterraneo   contro
l'inquinamento dovuto ad attivita' svolte a terra.  Questo  obiettivo
sara' realizzato grazie ad attivita' specifiche derivanti dalle norme
del Protocollo  tellurico  e  all'adozione  di  misure  comuni  anti-
inquinanti, in particolare la formulazione e l'adozione di  un  piano
d'azione regionale per la  riduzione  e  l'eliminazione,  per  quanto
possibile, dell 'inquinamento causato da attivita'  svolte  a  terra,
con obiettivi qualitativi ed un calendario di attuazione. Questo  pi-
ano dovrebbe essere basato sui seguenti principi : gestione integrale
delle zone costiere e dei  bacini  fluviali;  principio  di  cautela;
principio di "chi inquina paga" principio delle  tecnologie  proprie;
approccio  preventivo  invece  che  reattivo;   studio   dell'impatto
sull'ambiente;  controllo  ecologico;  strumenti  economici   (canoni
d'uso, tasse specifiche, politiche e sistemi di fissazione di prezzi)
e accordi volontari (contratti). 
Sono raccomandate le seguenti attivita': 
Livello regionale 
- elaborare proposte per provvedimenti concreti  di  prevenzione,  di
riduzione e di eliminazione dell'inquinamento fondate su un approccio
precauzionale, come stabilito dalla Convenzione di Barcellona  e  dai
suoi Protocolli; 
- elaborare linee direttive tecniche per l'applicazione delle  misure
adottate e fornire  assistenza  ai  paesi  in  via  di  sviluppo  per
l'effettiva applicazione di tali misure; 
- raccogliere informazioni sull' applicazione delle misure adottate o
raccomandate  dalle  Parti  contraenti  e  sulla  loro  efficacia   e
informarne le Parti contraenti; 
-  identificare  i  problemi  incontrati   dalle   Parti   contraenti
nell'applicazione delle misure  adottate  e  formulare  proposte  per
risolverli; 
Livello nazionale 
-formulare e attuare programmi o piani d'azione nazionali fondati  su
un approccio precauzionale per prevenire ed eliminare  l'inquinamento
dovuto ad attivita' svolte a terra. Tali programmi o piani dovrebbero
comportare a seconda dei casi: 
- l'istituzione o il  rafforzamento  di  un'amministrazione  pubblica
specializzata nella prevenzione e nella lotta contro  l'inquinantento
, con lo stanziamento di fondi sufficienti per il suo finanziamento; 
- l'elaborazione di strumenti giuridici adeguati e la formulazione  e
l'adozione   di   misure   di   prevenzione   e    di    eliminazione
dell'inquinamento: 
- la creazione o il rafforzamento di corpi d'ispettori ambientali con
una specifica formazione e muniti di poteri amministrativi; 
-  l'utilizzazione  di  adeguati  indicatori  economici  ispirati  al
principio "chi inquina paga" e all'approccio precauzionale; 
- l'incoraggiamento di accordi volontari (contratti) per la riduzione 
e l'eliminazione dell' inquinamento, ove necessario; 
- l'istituzione di un calendario per l'applicazione  integrale  delle
misure comuni anti- inquinamento adottate dalle  Parti  contraenti  e
dei punti pertinenti della Dichiarazione di Genova; 
- l'elaborazione e l,attuazione di programmi nazionali per verificare
l'osservanza degli impegni che saranno eseguiti dalle  organizzazioni
nazionali partecipanti; 
- una disposizione che preveda l'obbligo, per, i vari paesi, di  fare
rapporto sull'applicazione dei piani d'azione nazionali, compreso  il
controllo dell'osservanza degli impegni. 
3.2.2. Prevenzione e lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino 
causato da attivita' svolte in mare 
Tale componente  del  PAM  Fase  II  mira  a  proporre  strategie  ed
attivita' che appoggeranno e completeranno gli  sforzi  nazionali  di
prevenzione  e  di  preparazione  alla  lotta,  e  di  lotta   contro
l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto  ad  attivita'  svolte  in
mare. 
a) Prevenzione dell' inquinamento marino causato da navi 
Tra gli oceani del pianeta, il Mediterraneo presenta una densita'  di
traffico marittimo commerciale particolarmente importante.  Circa  il
30 per 'cento  del  volume  del  commercio  marittimo  internazionale
proveniente dai 300 porti del mediterraneo giunge in questo mare o vi 
transita 
L'inquinamento marino dovuto alle navi deriva in gran parte dal fatto
che le norme  internazionali  non  sono  rispettate  come  dovrebbero
esserlo ne' applicate con sufficiente rigore. Durante  le  operazioni
di routine, le navi riversano in mare una grande varieta' di sostanze
quali  rifiuti  oleosi,  prodotti  liquidi  nocivi,  acque  reflue  e
detriti. Il riversamento di queste sostanze costituisce un'importante
fonte  d'inquinamento  dell'ambiente  marino.  La  progettazione,  la
manutenzione e  la  gestione  delle  navi  secondo  le  rigide  norme
adottate sotto l'egida dell'organizzazione marittima  internazionale,
nonche' l'installazione di strutture portuali,  consentiranno  almeno
per l'essenziale, di ridurre l'inquinamento a livelli accettabili. 
In seguito alla Dichiarazione di Genova del 1985  che  prevedeva  tra
gli   altri   obiettivi   da   conseguire   a   titolo   prioritario,
l'installazione di strutture di deposito portuali per le acque reflue
di zavorra ed altre residui oleosi, e' stato adottato al  Cairo,  nel
dicembre  1991,  nel  quadro.  del  PAM,  un   Piano   d'azione   per
l'installazione di strutture  di  deposito  portuali  adeguate  nella
regione Mediterranea. 
Questa componente ha per obiettivo: 
- di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino  del  Mediterraneo
causato dalle navi, mediante  incentivi  ad  adottare,  rispettare  e
applicare concretamente le convenzioni internazionali sulla 
prevenzione dell'inquinamento marino dovuto alle navi; 
- di installare, ove necessario, strutture di deposito  portuali  per
la raccolta di rifiuti liquidi e solidi generati dalle navi  (residui
oleosi e chimici, acque reflue e detriti). 
Le attivita' di cui sopra dovranno essere svolte con l'assistenza dei
Centri di  attivita'  regionali  competenti  e  con  la  cooperazione
dell'organizzazione marittima internazionale: 
Livello regionale 
-  attuazione  del  piano  d'azione  installazione  di  strutture  di
deposito portuali adeguate nella regione  mediterranea  (adottato  al
Cairo nel dicembre del 1991). 
- cooperare a livello regionale alle  attivita'  di  controllo  dello
Stato del porto; 
- promuovere la cooperazione regionale  in  materia  di  sorveglianza
continua dell'inquinamento marino causato dalle navi, in  particolare
dovuto  ai  riversamenti  illegali,  grazie  ad  una  piu'   rigorosa
attuazione delle norme di MARPOL 73/78; 
-  elaborare  linee  direttive  tecniche  per  l'installazione  e  la
gestione di strutture di deposito portuali  per  i  rifiuti  generati
dalle attivita' collegate ai trasporti marittimi. 
Livello nazionale 
-  assistere  alla  progettazione  ed  all'esecuzione   di   progetti
sull'installazione e la gestione di strutture di deposito portuali; 
-  aiutare  le  Parti  contraenti  che  incontrano  difficolta'  nel.
ratificare, applicare e far rispettare le convenzioni  internazionali
pertinenti. 
b)  Preparazione  alla  lotta,   lotta   e   cooperazione   in   caso
d'inquinamento marino accidentale. 
Nel  mar  Mediterraneo,  permane  elevato  il   rischio   d'incidenti
suscettibili di provocare un inquinamento massiccio da idrocarburi  o
altre sostanze pericolose . Il mar Mediterraneo e' una grande via  di
trasporto di idrocarburi e di gas dal Medio Oriente e dall'Africa del
Nord a destinazione dell'Europa e dell'America del Nord (20 per cento
del trasporto marittimo internazionale di idrocarburi) e  si  contano
nella regione 58 grandi porti di carico e di scarico di idrocarburi. 
La maggior parte dei paesi non puo'  contare  unicamente  sui  propri
mezzi per far fronte a  gravi  incidenti  d'inquinamento  marino.  La
cooperazione  regionale  e'  l'assistenza.  reciproca   sono   dunque
indispensabili. La  messa  in  comune  di  risorse  e  di  competenze
tecniche consentira' di controbattere i riversamenti massicci in modo
economico. Per essere rapidi  ed  efficaci,  occorre  organizzare  la
cooperazione e l'assistenza reciproca. 
Nel 1976, i paesi mediterranei hanno  adottato  un  protocollo  sulla
cooperazione in. materia  di  lotta  contro  l'inquinamento  del  mar
Mediterraneo da idrocarburi ed  altre  sostanze  nocive  in  caso  di
situazione critica: questo protocollo offre  il  quadro  giuridico  e
istituzionale per operazioni di cooperazione  regionale  nella  lotta
contro l1 inquinamento accidentale dell' ambiente marino, ed i  paesi
hanno  deciso  di  creare  un   Centro   regionale   per   assisterli
nell'attuazione del protocollo. Questo Centro regionale  (REMPEC)  e'
amministrato dall'organizzazione marittima internazionale. 
Dal 1976, le attivita' intraprese hanno contribuito a  sviluppare  le
capacita'  individuali  e  collettive  degli   Stati   costieri   del
Mediterraneo di combattere l'inquinamento  accidentale  dell'ambiente
marino da idrocarburi e sostanze nocive. 
Tale componente mira: 
- a istituire sistemi nazionali , bilaterali  e/o  sub  regionali  di
preparazione alla lotta e di lotta contro l'inquinamento  accidentale
dell'ambiente marino da idrocarburi ed altre sostanze nocive, con una
struttura organizzativa, piani di emergenza  personale  addestrato  e
mezzi d'intervento adeguato contro l'inquinamento; 
- organizzare la cooperazione tra le Parti contraenti in  materia  di
preparazione alla lotta, e di lotta contro l'inquinamento accidentale
dell'ambiente marino in caso di situazione critica. 
Per conseguire gli. obiettivi enunciati, saranno svolte  le  seguenti
attivita': 
Livello regionale 
-  creare  e  mantenere  un  sistema  d'informazione  regionale   con
strumenti informatizzati per aiutare le decisioni nella lotta  contro
l'inquinamento marino; 
- adottate misure per agevolare  la  cooperazione  tra  i  paesi  per
intervenire contro gli incidenti che provocano. o  sono  suscettibili
di provocare l'inquinamento del mare con idrocarburi o altre sostanze
nocive; 
- elaborare linee direttive, manuali, documenti  e  pubblicazioni  di
riferimento  sulla  preparazione  alla  lotta  e  la   lotta   contro
l'inquinamento accidentale dell'ambiente marino; 
-  agevolare  e   coordinare   la   cooperazione   internazionale   e
l'assistenza reciproca, e in  caso  di  situazione  critica,  fornire
consulenza, se richiesta. 
Livello bub-regionale 
- concludere  accordi  operativi  sub-regionali  per  combattere  gli
incidenti  d'inquinamento  marino  gravi  che   colpiscono   o   sono
suscettibili  dicolpire  le  acque  territoriali,  le  coste  e   gli
interessi connessi di paesi vicini. 
Livello nazionale 
- elaborare un sistema nazionale di  preparazione  alla  lotta  e  di
lotta contro  l'inquinamento  accidentale  dell'ambiente  marino  che
comporta in particolare la formazione di personale; 
- assistere la progettazione e l'esecuzione di progetti  dimostrativi
pilota. 
c)  Prevenzione  dell'inguinamento  dell'ambiente  marino  dovuto  ad
operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi. 
L'inquinamento dell'ambiente marino con operazioni  d'immersione  dei
rifiuti o altre materie effettuate da navi  ed  aeronavi,  se  non  6
tenuto sotto controllo, minaccia l'ambiente del mar Mediterraneo. 
Tale componente ha come obiettivo:, 
- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento della zona del  mar
Mediterraneo causata dalle operazioni d'immersione  effettuate  dalle
navi e  dalle  aeronavi.  Tale  obiettivo  sara'  raggiunto  mediante
specifiche  attivita'  ai  sensi   del   Protocollo   relativo   alla
prevenzione  del  l'inquinamento  dell'ambiente  marino   dovuto   ad
operazioni d'immersioni effettuate da navi ed aeronavi. 
Per ottenere l'obiettivo sopra enunciato, saranno svolte le  seguenti
attivita': 
Livello regionale 
-  raccogliere  informazioni  sul  rilascio  dei  permessi  e   sulle
operazioni di immersione, e presentare  rapporti  riepilogativi  alle
Parti interessate; 
- elaborare linee direttive tecniche sui metodi di eliminazione e  la
sorveglianza continua dei siti di eliminazione; 
- valutare  in  che  misura  questo  Protocollo  viene  applicato  ed
esaminare l'efficacia delle misure adottate e la' necessita' di altre
misure. 
Livello nazionale 
-  aiutare  le  Parti  contraenti  a   prendere   individualmente   o
nell'ambito di una  cooperazione  bilaterale  o  multilaterale,  ogni
misura appropriata per prevenire e  ridurre  l'inquinamento  del  mar
Mediterraneo in base al Protocollo relativo alle immersioni; 
- conformarsi rigorosamente alla procedura adottata per  il  rilascio
dei permessi e la presentazione di rapporti annuali sui permessi e le
operazioni di immersione; 
- istituire e attuare programmi di  sorveglianza  continua  dei  siti
d'immersione stabiliti. 
d) Prevenzione e lotta  contro  l'inquinamento  dell'ambiente  marino
derivante dall'esplorazione e dalla gestione della piattaforma 
continentale, dei fondali marini e del suo sotto-suolo 
Le  attivita'  collegate  all'esplorizione  ed  alla  gestione  della
piattaforma continentale dei fondali marini e  del  suo  sotto  suolo
sono una forma importante  d'inquinamento  per  il  Mediterraneo.  In
particolare   l'esplorazione,   la   costruzione    di    piattaforme
petrolifere,i fanghi di trivellazione, gli  scarichi  d'acqua,,,  gli
scarichi  operativi  d'idrocarburi,  i  carichi   e   gli   incidenti
costituiscono una minaccia concreta per l'ambiente marino del 
Mediterraneo 
Questa  componente  mira   a   proteggere   l'ambiente   marino   del
Mediterraneo da ogni  forma  specifica  d'inquinamento  derivante  da
attivita'  offshore.  L'obi'ettivo  sara'  raggiunto  con   attivita'
specifiche derivanti dalle disposizioni del Protocollo relativo  alla
protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dalla
esplorazione e gestione della piattaforma  continentale  dei  fondali
marini e del suo sotto suolo. Per ottenere questo obiettivo, dovranno
essere svolte le seguenti attivita': 
Livello regionale 
-  promuovere  la  cooperazione  tra   le   Parti   contraenti.   con
l'assistenza  delle   organizzazioni   regionali   o   internazionali
competenti e formulare e attuare programmi di assistenza ai paesi  in
via di sviluppo, in particolare con  la  formazione  di  personale  e
l'acquisizione di materiale appropriato; 
- formulare ed adottare norme comuni per l'eliminazione delle miscele
d'idrocarburi e di miscele  oleose,  nonche'  per  l'utilizzazione  e
l'eliminazione di liquidi e tagli di trivellazione. 
Livello nazionale 
- sorvegliare gli effetti delle attivita' sull'ambiente  grazie  alla
creazione di programmi nazionali di sorveglianza continua; 
- organizzare studi e programmi di ricerca che consentano di eseguire
le attivita' con un minimo rischio di inquinamento. 
3.2.3.  Prevenzione  e  lotta  contro  l'inquinamento   dell'ambiente
risultante da movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e loro 
eliminazione 
Nel Mediterraneo, crocevia di tre continenti e  di  paesi  che  hanno
raggiunto  livelli   di   sviluppo   industriale   e   socioeconomico
differenziati,i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi sono
divenuti una grave minaccia potenziale, in particolare per i paesi in
via di sviluppo della regione. Si sa  infatti  che  solo  una  debole
quota di rifiuti pericolosi  prodotti,  e'  eliminata  per  mezzo  di
tecnologie appropriate. 
Per ottenere l'obiettivo sopra enunciato, saranno svolte le  seguenti
attivita': 
- protezione dell'ambiente Mediterraneo contro l'inquinamento causato
dai movimenti transfrontalieri,e eliminazione dei rifiuti pericolosi; 
- il divieto di tutte le esportazioni di livelli pericolosi dei paesi
mediterranei  membri  dell'OCSE  verso  paesi  che  non  sono  membri
dell'Unione europea; 
-  la  ratifica  e  l'applicazione,  alla   data   piu'   ravvicinata
possibile,del progetto di Protocollo relativo  alla  prevenzione  del
l'inquinamento  del  mar  Mediterraneo   risultante   dai   movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi  e  loro  eliminazione,nonche'
della Convenzione di Basilea; 
Per conseguire tali obiettivi, saranno svolte 19 seguenti attivita': 
Livello regionale 
- elaborare linee direttive appropriate per la valutazione dei danni,
nonche'   regole   e'   procedure   per   la   determinazione   delle
responsabilita' e la riparazione dei danni risultanti  dai  movimenti
transfrontalieri di rifiuti pericolosi e dalla loro eliminazione; 
- elaborazione di nuovi processi  di  produzione  atti  a  ridurre  e
eliminare i rifiuti pericolosi; 
- instaurare una cooperazione  a  livello  regionale  ai  fini  della
prevenzione e della lotta  contro  i  movimenti  transfrontalieri  di
rifiuti pericolosi. 
Livello nazionale 
- aiutare li Parti contraenti a ridurre al  minimo  e  se  possibile,
eliminare la generazione ed i movimenti transfrontalieri  di  rifiuti
pericolosi nel Mediterraneo; 
- aiutare  le  Parti  contraenti  a  prendere  le  misure  giuridiche
amministrative e altre appropriate  nella  zona  soggetta  alla  loro
giurisdizione,in vista di vietare l'esportazione ed  il  transito  di
rifiuti pericolosi nei paesi in via di sviluppo; 
- elaborare programmi di assistenza finanziaria e tecnica per i paesi
in via di sviluppo per  l'applicazione  del  Protocollo  relativo  ai
rifiuti pericolosi. 
3.3. Misure di sostegno 
La valutazione, la  prevenzione  e  l'eliminazione  dell'inquinamento
marino nel Mediterraneo  non  possono  essere  realizzati  senza  una
solida base istituzionale che benefici di un appoggio  sufficiente  e
di mezzi finanziari, equipaggiamenti ed esperti. Anche se  nei  paesi
progrediti della regione mediterranea la situazione sembra adatta per
la realizzazione di questa componente, per quanto riguarda i paesi in
via di sviluppo, le loro capacita' necessitano di essere  rafforzati.
Questa componente  ha  come  obiettivo  di  rafforzare  le  capacita'
istituzionali  delle  Parti   contraenti   per   la   valutazione   e
l'eliminazione dell'inquinamento marino. 
Per  ottenere  l'obiettivo  enunciato,  dovranno  essere  svolte   le
attivita' seguenti: 
- fornire consulenze sulle politiche,strategie  e  prassi  di  natura
giuridica, tecnica e fiscale che possono contribuire all'applicazione 
di misure ed obiettivi adottati dalle Parti contraenti; 
- elaborare linee direttive, manuali, documenti  e  pubblicazioni  di
riferimento sull'attuazione di questa componente; 
- formulare  ed  attuare  programmi  di  garanzia-qualita'  dei  dati
relativi all'inquinamento; 
- agevolare lo scambio d'informazioni, l'accesso alle  tecnologie  in
questione ed il trasferimento delle stesse; 
- organizzare una  formazione  individuale  e  di  gruppo  (seminari,
laboratori  ecc.)  di  esperti  nazionali  (amministratori,  tecnici,
scientifici) su tutti i soggetti relativi a questa componente; 
- formulare ed attuare  programmi  appropriati  di  istruzione  e  di
sensibilizzazione del pubblico; 
- agevolare i contatti cori le istituzioni finanziarie internazionali
per ottenere un appoggio finanziario per  l'attuazione  di  attivita'
specifiche. 
4. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
L'informazione e la partecipazione del pubblico sono  una  dimensione
essenziale della  politica  di  sviluppo  durevole  e  di  protezione
dell'ambiente. 
Per conseguire tali obiettivi, saranno svolte le seguenti attivita': 
- fornire al pubblico in generale  le  informazionidisponibili  sulle
condizioni di sviluppo e dell'ambiente nel Mediterraneo e le misure 
prese per migliorarle; 
- elevare la coscienza  ambientale  della  popolazione  e  creare  un
approccio comune ai problemi ambientali del Mediterraneo ; 
- agevolare al pubblico l'accesso alle attivita' di protezione e di 
gestione dell'ambiente ed alle cognizioni scientifiche appropriate; 
- mobilitare l'interesse e garantire la partecipazione dei principali
operatoti  interessati  (a   livello   delle   autorita'   locali   e
provinciali, dei gruppi economici e sociali, dei consumatori); 
Per conseguire i  sopra  enunciati  obiettivi,  occorre  svolgere  le
seguenti attivita' a livello nazionale e regionale: 
- lanciare campagne coordinate d'informazione e di attivita' speciali
per la protezione dell'ambiente,  ad  intenzione  dei  gestori  e  di
coloro che decidono, nonche' dei fanciulli,  studenti,  insegnanti  e
turisti; 
- lanciare programmi educativi volti a far conoscere al  pubblico  ed
al giovani in particolare, il valore  e  la  rarita'  del  patrimonio
naturale, la necessita' di evitare il degrado degli ambienti naturali
ed  urbani  e  l'importanza  che  il  pubblico  partecipi  alla  loro
conservazione e gestione; 
-  proseguire  e  ampliare  la  pubblicazione  e  la  diffusione   di
.opuscoli, de'pliants, poster, rapporti,  bollettini  d'informazione,
ed altri supporti, nonche' i contatti con i mass-media; 
- migliorare e rafforzare lo scambio d'informazioni e  di  esperienze
sui problemi ambientali della regione,  nonche'  la  cooperazione  in
questo settore; 
- vigilare, per il tramite dell'unita' di coordinamento e dei  Centri
di attivita' regionali, affinche' tutte le  OIG  et  ONG  qualificate
abbiano l'accesso richiesto  alle  informazioni  sul  PAM  e  possano
partecipare attivamente, se del caso, alle attivita' del PAM; 
- pubblicare  ad  intervalli  regolari  il  Rapporto  sullo  stato  e
l'andamento dell'ambiente nel Mediterraneo. 
II RAFFORZAMENTO DEI QUADRI GIURIDICI 
Lo sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente si  e'fortemente
accelerato dalla Conferenza di Stoccolma del  1972,  e  la  CNUED  ha
messo in rilievo l'evoluzione crescente dello stesso in direzione  di
uno sviluppo sostenibile,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il
delicato equilibrio tra preoccupazioni ambientali e preoccupazioni di
sviluppo. 
Il programma Azione 21 ha messo in rilievo che occorre  fare  appello
alla legislazione per garantire questo  equilibrio,  nell'ambito  del
controllo dell'osservanza degli impegni. 
Nel corso di venti anni di cooperazione,  le  Parti  contraenti  alla
Convenzione  di  Barcellona  (1976)   hanno   adottato   un   insieme
sostanziale  di  strumenti   giuridici   per   facilitare   la   loro
cooperazione, in particolare: 
-  Convenzione  per  la  protezione  del  Mare  Mediterraneo   contro
l'inquinamento (Barcellona, 1976); 
- Protocollo relativo alla  prevenzione  dell'inquinamento  del  mare
Mediterraneo mediante operazioni d'immersione effettuate da  navi  ed
aeronavi (Barcellona, 1976); 
- Protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro  i
inquinamento del mar Mediterraneo da idrocarburi  ed  altre  sostanze
nocive in caso di situazione critica (Barcellona, 1976); 
- Protocollo relativo alla protezione  del  mar  Mediterraneo  contro
l'inquinamento di origine tellurica (Atene, 1980); 
-  Protocollo  relativo  alle  zone  particolarmente   protette   del
Mediterraneo (Ginevra, 1982); 
- Protocollo relativo alla protezione  del  mar  Mediterraneo  contro
l'inquinamento derivante dall'esplorazione  e  dalla  gestione  della
piattaforma continentale, del fondo del mare  e  del  suo  sottosuolo
(Madrid, 1994). 
Per  quanto  riguarda  l'aspetto  giuridico,  la  Fase  II  del   PAM
comportera' una  Convenzione  emendata  per  la  protezione  del  mar
Mediterraneo contro l'inquinamento, un Protocollo  emendato  relativo
alla  prevenzione  dell'  inquinamento  del  mar   Mediterraneo   con
operazioni d'immersione effettuate da navi ed aeronavi, ed  un  nuovo
Protocollo  relativo  alle  zone  particolarmente  protette  e   alla
biodiversita' nel Mediterraneo. 
Si prevede inoltre che saranno presto adottati  un  nuovo  Protocollo
relativo  alla   protezione   della   regione   mediterranea   contro
l'inquinamento derivante dai movimenti transfrontalieri  dei  rifiuti
pericolosi  e  dalla  loro  eliminazione,  nonche'   emendamenti   al
Protocollo relativo  alla  protezione  del  mar  Mediterraneo  contro
l'inquinamento di origine tellurica. 
Questi  emendamenti  tengono  conto  dello   sviluppo   del   diritto
internazionale dell'ambiente e del concetto di sviluppo sostenibile. 
Per quanto concerne l'aspetto giuridico il PAM Fase II sara'  attuato
in conformita' con le seguenti linee direttive: 
- elaborare nuovi strumenti giuridici per  rafforzare  e  consolidare
,la base giuridica della cooperazione mediterranea; 
- sostenere i paesi mediterranei ed in particolare i paesi in via  di
sviluppo,  ad  elaborare  e  migliorare  le   loro   regolamentazioni
ambientali sulla protezione dell'ambiente e Io sviluppo  sostenibile,
garantire la loro piena  partecipazione  ai  negoziati  regionali  ed
internazionali concernenti gli stessi settori, e  fornire  aiuto  per
accelerare l'entrata  in  vigore  e  l'applicazione  effettiva  degli
accordi  regionali  ed  internazionali  pertinenti  in   materia   di
ambiente; 
- fornire  assistenza  tecnica  ai  paesi  in  via  di  sviluppo  del
Mediterraneo,  per  aiutarli  a  rafforzare  le   norme   legislative
nazionali nel settore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, per
chiarirle e accrescerne l'efficacia; 
-  garantire  l'applIcazione  completa,  rapida  ed  efficace   degli
strumenti  giuridici  adottati  dalle  Parti  contraenti  a   livello
regionale,   preliminarmente   alla   cooperazione   ed   al   futuro
partenariato dei paesi mediterranei, in considerazione  degli  sforzi
da essi effettuati per proteggere l'ambiente e sviluppare la  regione
su base durevole; 
- migliorare i mezzi amministrativi  nell'ambito  di  un  sistema  di
autorizzazioni  e  di  controlli,  e  rafforzare  le   capacita'   di
giurisdizione in materia di diritto ambientale, contribuendo  in  tal
modo alla concreta attuazione  delle  legislazioni  e  degli  accordi
regionali e nazionali per la protezione dell'ambiente e  lo  sviluppo
sostenibile nella regione del Mediterraneo ; 
- incoraggiare i paesi mediterranei a procedere a esami e valutazioni
periodiche  per  determinare  e  favorire  l'efficacia   delle   loro
legislazioni e regolamentazioni regionali e promuovere l'integrazioni
delle politiche ambientali e  di  sviluppo  durevole  nel  quadro  di
legislazioni nazionali e' di accordi regionali effettivi. 
Le Parti contraenti hanno un ruolo determinante nel  buon  esito  del
Piano d'azione per il Mediterraneo in  particolare  se  opereranno  a
livello nazionale e bilaterale per il rafforzamento e lo sviluppo del
quadro giuridico  relativo  alla  protezione  dell'ambiente  ed  allo
sviluppo sostenibile. 
Le Parti contraenti vigileranno continuamente che  gli  strumenti  da
essi stabiliti a livello regionale e nazionale  siano  conformi  allo
sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente. 
III DISPOSIZIONI ISTITUZIOMALI E FINANZIARIE 
l. DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 
A livello istituzionale, il Piano d'azione per il  Mediterraneo  Fase
II sara' applicato secondo le seguenti condizioni: 
- Le Parti contraenti della Convenzione di Barcellona  esercitano  le
funzioni stabilite nella Convenzione nel quadro delle  loro  riunioni
ordinarie e straordinarie. Esse approvano le attivita' ed il bilancio
preventivo del PAM Fase II. Esse designano un Ufficio  di  Presidenza
al quale delegano parte delle loro competenze durante gli  intervalli
tra le riunioni delle Parti contraenti; 
- le Parti contraenti hanno  designato  il  Programma  delle  Nazioni
Unite  per   l'ambiente   come   responsabile   delle   funzioni   di
Segretariato; 
- per adempiere a questo compito, il Direttore esecutivo dell'UNEP ha
istituito un'Unita' di coordinamento. L'Unita'  prepara  le  riunioni
delle Parti contraenti e dell'Ufficio di residenza ed  e'  incaricata
dell'attuazione delle decisioni adottate. L'Unita' mantiene relazioni
e coordina le sue attivita' con le  organizzazioni  internazionali  e
non governative. Essa 'rende conto regolarmente di queste attivita' e
di quelle dei centri di attivita' regionali; 
- I centri d'attivita' regionali sono creati dai Protocolli  o  dalla
Riunione delle Parti contraenti su proposta di una  Parte,  la  quale
rende disponibili i  mezzi  e  le  agevolazioni  necessarie  al  loro
funzionamento.  Essi  sono  incaricati  di  svolgere   le   attivita'
specifiche stabilite di comune accordo dalle Parti  contraenti  sotto
l'orientamento   generale   e   la   supervisione   dell'Unita'    di
coordinamento del Piano d'azione per il  Mediterraneo  dell'UNEP.  Il
loro  statuto  dovra'  essere  armonizzato  nel  quadro  di   accordi
ufficiali tra l'UNEP ed i paesi ospiti; 
- La Commissione mediterranea  per  lo  sviluppo  sostenibile,  sara'
creata nel quadro del PAM.  Essa  costituira'  un  luogo  di  dialogo
aperto e di concertazione con i vari partners sulle politiche attuate
per promuovere lo sviluppo sostenibile nel bacino  del  Mediterraneo,
in base alle attivita' ed ai contributi identificati dal PAM-Fase II,
realizzati dalle Parti e dal PAM in  base  ad  Azione  MED  21.  Essa
fornira' il suo parere sui programmi di  attivita'  e  formulera'  le
necessarie raccomandazioni alle  Parti  contraenti.  Il  Segretariato
della Commissione sara' assicurato dall'Unita' di coordinamento; 
- dei comitati consultivi ad hoc potranno essere creati  dalle  Parti
contraenti per seguire l'applicazione dei Protocolli o  di  programmi
specifici; 
- ciascuna Parte contraente, nominai in seno alla sua amministrazione
nazionale,  uno  o  piu'  punti   focali   incaricati   di   vigilare
sull'attuazione ed il coordinamento delle attivita' del PAM a livello
regionale  e  di  garantire  la  divulgazione   delle   informazioni.
Specifici punti focali devono  inoltre  essere  designati  da  quello
nazionale per seguire l'applicazione di un Protocollo  o  l'attivita'
di un Centro di attivita' regionali. 
2. DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
Le Parti contraenti esaminano  ed  adottano  il  bilancio  preventivo
predisposto dall'Unita' di coordinamento. Tale bilancio preventivo e'
finanziato con i contributi  delle  Parti  contraenti,  i  contributi
volontari dei governi, delle organizzazioni di appoggio  e  di  fonti
non governative selezionate, nonche'  con  i  contributi  forniti  da
controparti di provenienza certa. 
I contributi delle Parti contraenti saranno valutati in  base  ad  un
tariffario stabilito di comune accordo, in base al  tariffario  delle
quote delle Nazioni Unite. 
Nell'ambito del Programma delle  Nazioni  unite  per  l'ambiente,  e'
istituito un Fondo  di  stanziamento  speciale  per  il  Mediterraneo
munito di un fondo di rotazione, per garantire il coordinamento ed il
finanziamento del Piano d'azione per il Mediterraneo. 
                            APPENDICE II 
SETTORI PRIORITARI DI ATTIVITA' PER L'AMBIENTE E LO SVILUPPO NEL 
BACINO MEDITERRANEO 
(1996- 2005) 
La  Nona  riunione  delle  Parti  contraenti  alla   Convenzione   di
Barcellona (Barcellona, 5-8 giugno 1995) ha approvato e la Conferenza
di plenipotenziari dal 9 al 10 giugno  1995  ha  adottato  i  settori
prioritari di  attivita',  di  seguito  enumerati,  per  il  prossimo
decennio (1995 - 2005) che tengono conto di azione MED 21. 
1. INTEGRAZIONE DELL'AMBIENTE E DELLO SVILUPPO 
i) Elaborazione di strategie nazionali per lo sviluppo sostenibile, 
ii) sviluppo di strumenti adeguati di osservazione e  di  valutazione
dell'ambiente e dello sviluppo nel bacino mediterraneo. 
iii) Istituzione  di  un  quadro  regionale  e  di  un  programma  di
risanamento dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile. 
2.GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE NATURALI 
2.1 Gestione integrata dell'acqua 
i) Promuovere, in ciascun paese, l'elaborazione di strumenti  per  la
gestione integrata dell'acqua basati per quanto possibile sui  bacini
idrografici. 
ii) Promuovere misure, per la protezione delle risorse d'acqua  e  la
lotta contro la siccita'. 
iii) Promuovere. strumenti per una gestione razionale  della  domanda
d'acqua. 
iv) Promuovere l'istituzione di  sistemi  nazionali  di  sorveglianza
qualitativa e quantitativa delle risorse d'acqua. 
vi) Promuovere il trattamento ed una adeguata  riutilizzazione  delle
acque reflue e delle acque salmastre. 
vii) l'installazione di infrastrutture per il trattamento delle acque
reflue municipali di 100 citta'  mediterranee  corrispondenti  ad  un
carico inquinante di circa 10 milioni di abitanti. 
2.2 Gestione dei terreni 
i) Valutare e sorvegliare la vulnerabilita' delle risorse in terreni. 
ii) Proteggere e conservare i terreni mediante l'attuazione di misure
preventive. 
iii)  Promuovere  la  riabilitazione  delle  terre  degradate  ed  il
ripristino del manto vegetale. 
2.3. Lotta contro l'erosione e la desertificazione 
i)   Promuovere   misure   di   lotta   contro   l'erosione   e    la
desertificazione. 
ii)    Promuovere    l'applicazione    della    Convenzione     sulla
desertificazione. 
2.4 Gestione delle foresta e del manto vegetale 
i)  Promuovere  la  gestione  durevole  delle  risorse  forestali   e
partecipare al Programma d'azione per le foreste mediterranee. 
ii) Sviluppare le capacita' nazionali  e  elaborare  piani  d'urgenza
nazionali o regionali anti-incendio e promuovere tecniche e mezzi  di
lotta adeguati. 
2.5. Gestione delle risorse genetiche 
i) Predisporre adeguate misure in  vista  della  protezione  in  situ
delle risorse genetiche. 
ii) Promuovere la creazione di banche di geni e l'uso razionale delle
risorse genetiche a livello dei vari paesi. 
2.6 Risorse biologiche marine 
i) Stabilire politiche di gestione comune delle risorse in base ad un
principio precauzionale. 
ii) Attuare convenzioni internazionali  per  le  zone  di  pesca,  in
particolare il Codice dicondotta per un pesca responsabile. 
3. GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE COSTIERE 
i) sviluppare misure e tecniche  adatte  per  la  gestione  integrata
delle zone costiere e per la protezione del litorale. 
ii) Sviluppare in ciascun  paese  capacita'  in  questo  settore  ivi
compresa la formazione professionale. 
iii) Elaborare ed  attuare  programmi  per  la  gestione  delle  zone
costiere in particolare in zone pilota. 
4. GESTIONE DEI RIFIUTI 
i) Elaborare ed adottare programmi nazionali  sulla  riduzione  e  la
gestione  ambientale  dei  rifiuti  pericolosi,  in  base   a   guide
metodologiche per una gestione ecologicamente razionale. 
ii)  Elaborare  ed  adottare  programmi  nazionali   sulla   gestione
ambientale dei rifiuti urbani in base a guide metodologiche  per  una
gestione ecologicamente razionale. 
iii) Promuovere l'installazione  di'  discariche  controllate  o  di'
impianti di smaltimento  nelle  citta'  costiere  con  oltre  100.000
abitanti. 
iv) Promuovere l'installazione di almeno un deposito. di sicurezza e,
ove necessario, di un impianto di smaltimento dei rifiuti  pericolosi
nei paesi mediterranei. 
v) Vietare, ai paesi  membri  dell'OCSE,  l'esportazione  di  rifiuti
tossici e di altri residui, ivi compresi quelli radioattivi, verso  i
paesi mediterranei non membri dell'Unione europea; 
vi) Incentivare le misure che mirano  ad  impedire  il  deposito'  di
rifiuti' marini e costieri,in particolare di materie sintetiche 
persistenti. 5. AGRICOLTURA 
i) Partecipare ai programmi ed alle  attivita'  delle  organizzazioni
internazionali, in particolare della FAO, per lo sviluppo agricolo  e
rurale durevole nel Mediterraneo . 
ii) Promuovere l'elaborazione  di  strategie  nazionali  e  regionali
mediterranee basate sull'uso  controllato,  adeguato  e  razionale,di
semenze,  di  fertilizzanti  e  di   pesticidi,   ivi   compreso   il
miglioramento delle semenze. 
iii) Sviluppare l'uso di tecniche d'irrigazione che  favoriscano.  il
risparmio di acqua. 
iv) Identificare zone pilota nelle quali sviluppare l'applicazione e 
lo scambio di esperienze sullo sviluppo agricolo sostenibile. 
6. INDUSTRIA ED ENERGIA 
i)  Individuare  le  tecniche  piu'  rispettose  dell'ambiente  e  le
migliori prassi ambientali  disponibili,  privilegiando  gli  aspetti
disponibilita', accessibilita' ,  redditivita',  in  particolare  nei
settori della produzione e dell'uso dell'energia,  della  carta,delle
concerie e derivati, dei cementifici, della  metallurgia,  dell'agro-
alimentare e degli  stabilimenti  di  prodotti  chimici  organici  ed
inorganici. 
ii)  Promuovere  lo  sviluppo  e  l'applicazione  di   programmi   di
trasferimento, di adeguamento e di padronanza delle tecnologie appro-
priate, privilegiando le rispettive tecnologie e  tenendo  conto  dei
costi addizionali indotti. 
iii) Sviluppare e realizzare programmi di riduzione  delle  emissioni
inquinanti, e di controllo dei residui industriali. 
iv) Promuovere ed  agevolare  l'uso  di  fonti  di  energia  nuove  e
rinnovabili nel settore domestico, pubblico e privato. 
7. TRASPORTI 
i)  Promuovere  l'installazione.  secondo  la   Convenzione   MARPOL,
d'impianti di deposito portuali per la raccolta dei rifiuti solidi  e
liquidi originati dalle navi. 
ii) Promuovere la creazione di sistemi di  aiuto  e  di  sorveglianza
della navigazione: 
iii)    Promuovere    la    cooperazione    regionale    controllando
l'applicazione, da parte delle navi, delle Convenzioni internazionali
pertinenti relative alla protezione dell'ambiente marino  causato  da
navi. 
8. TURISMO 
i) Sviluppare azioni per una gestione razionale del turismo costiero. 
ii)   Elaborare   e   realizzare   programmi.   nazionali   per    la
diversificazione del turismo. 
iii) Favorire uno sviluppo turistico rispettoso dell'ambiente e della
cultura. 
9. SVILUPPO URBANO ED AMBIENTE 
i) Incoraggiare i responsabili delle citta' ad applicare strategie di
sviluppo sostenibile, secondo Azione 21  e  nella  prospettiva  della
Conferenza delle Nazioni Unite "Habitat II". 
ii) Incoraggiare politiche urbane  attive  in  materia  di  controllo
dell'energia, di trasporti non inquinanti, di gestione  dei  rifiuti,
di uso durevole dell'acqua  e  di  creazione  di  luoghi  ricreativi'
urbani, in particolare nei quartieri sub-integrati. 
iii) Sviluppare ed attuare programmi per la riabilitazione delle zone
colpite da recenti ostilita'. 
10.INFORMAZIONE 
i) Promuovere l'elaborazione di metodologie per la  realizzazione  di
un approccio di partecipazione al processi decisionali relativi  allo
sviluppo sostenibile, a livello nazionale e locale. 
ii) Intensificare la comunicazione di informazioni relative  al  1  l
ambiente e al la Fase II del Piano d'azione per  il  Mediterraneo  ai
Governi ed alle istituzioni nazionali ed internazionali e  promuovere
una  maggiore  sensibilizzazione  dell'opinione  pubblica  a   queste
questioni. 
iii) Elaborare materiale  divulgativo  sui  dati  e  le  informazioni
scientifiche e tecniche prodotte dalla Fase II del Piano d'azione per
il mediterraneo; promuovere ed incoraggiare la produzione, a  livello
nazionale,  di  documenti  divulgativi  per  sostenere  le   campagne
d'informazione e di sensibilizzazione relative all'ambiente  ed  allo
sviluppo durevole. 
11. VALUTAZIONE, PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO MARINO 
i) Valutare, in base a metodologie comuni, gli apporti di  inquinanti
al  mare,  attraverso  i  corsi  d'acqua,  per  via   atmosferica   e
provenienti  da  fonti  diffuse,  e  valutare  in  ciascun  paese  le
principali fonti d'inquinamento marino. 
ii) Predisporre valutazioni della  qualita'  dell'ambiente  marino  a
livello sia nazionale che regionale. 
iii)  Promuovere   la   riduzione   degli   apporti   di   inquinanti
nell'ambiente marino  rafforzando  le  capacita'  per  l'applicazione
delle 13 misure specifiche adottate. 
iv)  Elaborare  ed  adottare   linee   direttive   sulle   operazioni
d'immersione dei detriti di dragaggio. 
v) Promuovere la creazione di sistemi' nazionali bilaterali e/o  sub-
regionali  di  pianificazione  preliminare  e  d'intervento  in  caso
d'inquinamento accidentale dell'ambiente marino. 
12. CONSERVAZIONE DELLA NATURA DEI PAESAGGI E DEI SITI 
i) Elaborare ed approvare strategie nazionali  per  la  conservazione
della biodiversita'. 
ii)  Elaborare  inventari  di  elementi   di   diversita'   biologica
d'interesse mediterraneo, liste di specie minacciate e di siti aventi
valore naturale o culturale. 
iii) Redigere ed approvare gli annessi al  protocollo  relativo  alle
zone specialmente protette ed alla diversita' biologica nel 
Mediterraneo 
iv) Promuovere, la conservazione e la gestione razionale  delle  zone
umide mediterranee. 
v) Incentivare la creazione di meccanismi nazionali di  consulenza  e
di strumenti di politica fondiaria atti a  consentire  la  protezione
delle zone costiere  da  salvaguardare.,  che  tengano.  conto  delle
condizioni specifiche di ciascun paese. 
vi)  Applicare,  in  cooperazione   con   le   altre   organizzazioni
interessate, piani d'azione per la foca monaca, le tartarughe  marine
ed i mammiferi marini. 
                               ANNESSO 
        1. EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEL 
               MAR MEDITERRANEO CONTRO L'INQUINAMENTO 
                              A. TITOLO 
Il titolo della Convenzione 6 in. tal modo modificato: 
       CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E DEL 
                      LITORALE DEL MEDITERRANEO 
B. PREAMBOLO 
Il  secondo  capoverso  del  Preambolo  della  Convenzione  e'  cosi'
modificato: 
Pienamente consapevoli della loro  responsabilita'  di  preservare  e
sviluppare durevolmente questo patrimonio comune nell'interesse delle
generazioni presenti e future, 
Sono aggiunti al Preambolo i seguenti capoversi: 
Pienamente consapevoli che il Piano d'azione per il mediterraneo, sin
dalla sua adozione nel  1975  e  per  tutta  la  sua  evoluzione,  ha
contribuito  al  processo  di.  sviluppo   durevole   nella   regione
mediterranea ed ha rappresentato uno strumento essenziale e  dinamico
per 1 attuazione, da. parte delle Parti contraenti,  delle  attivita'
correlate alla Convenzione e relativi Protocolli, 
In considerazione dei risultati della Conferenza delle Nazioni  Unite
sull'ambiente e lo sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro  dal  4  al  14
giugno 1992, 
In considerazione inoltre della Dichiarazione  di  Genova  del  1985,
della Carta di Nicosia del 1990, della Dichiarazione  del  Cairo  del
1992 sulla cooperazione euromediterranea in  materia  d'ambiente  nel
bacino  mediterraneo,  delle  Raccomandazioni  della  Conferenza   di
Casablanca del 1993 e della Dichiarazione di Tunisi  del  1994  sullo
sviluppo durevole del Mediterraneo, 
Tenendo presente le disposizioni pertinenti della  Convenzione  delle
Nazioni Unite sul diritto  del  mare,  fatta  a  Montego  Bay  il  10
dicembre 1992 e firmata da numerose Parti contraenti: 
                C. ARTICOLO PRIMO: PORTATA GEOGRAFICA 
Il paragrafo 2 dell'articolo primo e' cosi' modificato: 
2. L'applicazione della Convenzione puo' essere  estesa  al  litorale
come definito da ciascuna Parte CONTAENTE per quel che  la  riguarda.
Il seguente paragrafo e' aggiunto all'articolo primo in quanto  nuovo
paragrafo 3: 
3. Ogni  Protocollo  alla  presente  Convenzione  puo'  estendere  la
portata geografica del Protocollo in oggetto. 
                     D. ARTICOLO 2: DEFINIZIONI 
Il paragrafo a) dell'articolo 2 e' cosi' modificato: 
a) Per "inquinamento" s'intende l'introduzione diretta  o  indiretta,
da parte dell'uomo, di sostanze o  di  energia  nell'ambiente  marino
compresi gli estuari, qualora siano  suscettibili  di  avere  effetti
nocivi come danni per le risorse biologiche, - la fauna  e  la  flora
marine, rischi per. la salute  dell'uomo,  ostacoli  alle  -attivita'
marittime, compresa la pesca e gli  altri  usi  legittimi  del  mare,
alterazione della qualita' dell'acqua  di  mare  ai  fini  della  sua
utilizzazione e degrado dei valori d'attrattiva. 
                E. ARTICOLO 3: DISPOSIZIONI GENERALI 
I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 sono cosi' modificati: 
l.(rinumerato  2)  Le  Parti  contraenti  possono  stipulare  accordi
bilaterali o multilaterali, compresi accordi regionali o subregionali
per  la   promozione   dello   sviluppo   durevole,   la   protezione
dell'ambiente, la preservazione  e  la  salvaguardia  delle-  risorse
naturali nella zona  del  mar  Mediterraneo,  con  riserva  che  tali
accordi siano compatibili con la presente Convenzione ed i Protocolli
e siano conformi  al  diritto  internazionale.  La  copia  di  questi
accordi sara' trasmessa all'organizzazione. Se  del  caso,  le  Parti
contraenti devono fare appello alle organizzazioni, accordi o  intese
esistenti. nella zona del mar Mediterraneo. 
2. (rinumerato 3) Nessuna disposizione della presente Convenzione e 
dei suoi 
 Protocolli pregiudica i diritti e le posizioni di ogni Stato per 
quel 
 che riguarda la Convenzione delle Nazioni  Uni'te  sul  diritto  del
mare del 1982. 
I seguenti nuovi paragrafi sono aggiunti all'articolo 3: 
0.(rinumerato  1)  Le  Parti  contraenti,  applicando   la   presente
Convenzione ed i relativi Protocolli, agiscono in conformita' con  il
diritto internazionale. 
3. (rinumerato 4) Le  Parti  contraenti,  adottano  congiuntamente  o
individualmente, per il tramite delle  organizzazioni  internazionali
qualificate,  iniziative  conformi  al  diritto  internazionale,  per
incoraggiare  l'applicazione  delle   disposizioni   della   presente
Convenzione e dei suoi Protocolli da tutti gli Stati non Parti. 
3 bis. (rinumerato 5) Nulla nella presente  Convenzione  e  nel  suoi
Protocolli pregiudica l'immunita' sovrana delle navi da guerra  o  di
altre navi appartenenti ad uno Stato, o da esso gestite, quando  sono
abilitate ad un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ciascuna
Parte contraente deve accertarsi che le  sue  navi  ed  aeronavi  che
godono dell'immuni'ta'  sovrana  secondo  il  diritto  internazionale
agiscono in maniera compatibile con il presente Protocollo. 
                  P. ARTICOLO 4: OBBLIGHI GENERALI 
L'articolo 4 e' cosi' modificato: 
l. Le Parti contraenti adottano e individualmente  o  congiuntamente.
tutte le misure  appropriate  conformi  alle.  norme  della  presente
Convenzione e dei  Protocolli  in  vigore  di  cui  sono  parti,  per
prevenire, ridurre, combattere  e  per  quanto  possibile,  eliminare
l'inquinamento nella zona del mar Mediterraneo  e  per  proteggere  e
migliorare l'ambiente marino *in questa -zona per contribuire al  suo
sviluppo sostenibile. 
2. Le Parti contraenti s'impegnano a  prendere  misure  adeguate  per
attuare il Piano d'azione del Mediterraneo, ed. inoltre, si  sforzano
di proteggere l'ambiente marino e le risorse naturali della zona  del
mar Mediterraneo in quanto parte integrante del processo di sviluppo,
facendo fronte  in  maniera  equa  al  fabbisogni  delle  generazioni
presenti e future. Ai fini  dei  conseguimento  degli  obiettivi,  le
Parti contraenti tengono pienamente conto delle raccomandazioni della
Commissione mediterranea per lo sviluppo durevole, creata nell'ambito
del Piano d'azione per il Mediterraneo. 
3. Per proteggere l'ambiente e  contribuire  allo  sviluppo  durevole
della zona del mar Mediterraneo, le Parti contraenti: 
a)  applicano,  in  funzione  delle  loro  capacita',  il   principio
precauzionale secondo il quale,  quando  esistano  minacce  di  danni
gravi o irreversibili, la mancanza. di certezza scientifica  assoluta
non dovrebbe essere invocata per rinviare indefinitamente  le  misure
di prevenzione del degrado dell'ambiente aventi  un  buon  rendimento
rispetto ai costi. 
b) applicano il principio  "chi  inquina-paga"  secondo  il  quale  i
costi'   delle   misure   per   prevenire,   combattere   e   ridurre
l'inquinamento devono essere a carico di colui che inquina, in debita
considerazione dell'interesse generale. 
c) intraprendono studi d'impatto sull'ambiente per quanto riguarda  i
progetti di attivita' suscettibili di avere  conseguenze  sfavorevoli
gravi sull'ambiente marino e  che  sono  soggette  all'autorizzazione
delle autorita' nazionali competenti; 
d) incoraggiano la cooperazione fra gli Stati per quanto riguarda  la
procedura di studi dell'impatto causato sull'ambiente dalle attivita'
soggette alla loro giurisdizione o al loro controllo, suscettibili di
danneggiare gravemente l'ambiente marino di altri Stati o di zone  al
di la' dei limiti della giurisdizione nazionale, mediante  notifiche,
scambi d'informazioni e consultazioni; 
e)   s'impegnano   a   promuovere   la   gestione    integrata    del
litorale,tenendo  conto  della  protezione  delle  zone   d'interesse
ecologico  e  paesaggistico  e  dell'utilizzazione  razionale   delle
risorse naturali. 
4. Nel attuare la Convenzione ed  i  relativi  Protocolli,  le  Parti
contraenti : 
a)  adottano  programmi  e  misure  accompagnati,  se  del  caso   da
scadenzari per la loro esecuzione; 
b) utilizzano le migliori tecniche disponibili e le- migliori  prassi
ambientali ed incoraggiano  l'accesso  alle  tecniche  ecologicamente
razionali ed  il  loro  trasferimento,  ivi  comprese  le  rispettive
tecnologie di produzione. in considerazione delle condizioni sociali,
economiche e tecnologiche. 
5. Le Parti contraenti cooperano per elaborare ed adottare protocolli
che  stabiliscono   misure,   procedure   e   norme   per   garantire
l'applicazione della Convenzione. 
6. Le Parte contraenti s'impegnano inoltre a promuovere.  nell'ambito
delle organizzazioni internazionali che ritengono qualificate, misure
concernenti la realizzazione di programmi di  sviluppo  durevole,  la
protezione, la conservazione: e il ripristino dell'ambiente  e  delle
risorse naturali nella zona del mar Mediterraneo. 
G. L'articolo 5 ed il suo titolo sono cosi' modificati: 
    ARTICOLO 5: INQUINAMENTO DOVUTO ALLE OPERAZIONI D'IMMERSIONE 
                        EFFETTUATE DA NAVI ED 
                 AERONAVI 0 D'INCENERIMENTO IN MARE 
Le  Parti  contraenti  adottano  ogni  adeguato,  provvedimento   per
prevenire, ridurre e per quanto  possibile  eliminare  l'inquinamento
nella zona del mar Mediterraneo dovuto alle  operazioni  d'immersione
effettuate da navi ed aeronavi o di incenerimento in mare. 
                 H. ARTICOLO 6: INQUINAMENTO DA NAVI 
L'articolo 6 e' In tal modo modificato: 
Le  Parti  contraenti  adottano  ogni  misura  conforme  al   diritto
internazionale per  prevenire,  ridurre,  combattere  e  per  quanto'
possibile eliminare l'inquinamento nella zona  del  mar  Mediterraneo
causato da discariche di navi, nonche' per  garantire  l'applicazione
in  questa  zona,  delle  regole  generalmente  ammesse   a   livello
internazionale relative alla lotta contro questo tipo d'inquinamento 
  I. ARTICOLO 7: INQUINAMENTO DERIVANTE DALL 'ESPLORAZIONE E DALLA 
                           GESTIONE DELLA 
                      PIATTAFORMA CONTINENTALE, 
              DEL FONDO DEL MARE E DEL SUO SOTTO SUOLO. 
L'articolo 7 e' cosi' modificato: 
Le  Parti  contraenti  adottano  ogni  adeguato   provvedimento   per
prevenire,' ridurre, combattere  e  per  quanto  possibile  eliminare
l'inquinamento   dalla   zona   del   mar   Mediterraneo    derivante
dall'esplorazione e dalla gestione  della  piattaforma  continentale,
del fondo del mare e del suo sotto-suolo. 
           J. ARTICOLO 8: INQUINAMENTO D'ORIGINE TELLURICA 
L'articolo 8 6 cosi' modificato: 
Le  Parti  contraenti  adottano  ogni  adeguato   provvedimento   per
prevenire, ridurre,, combattere e, per  quanto  possibile,  eliminare
l'inquinamento della zona del mar Mediterraneo  e  per  elaborare.  e
realizzare  dei  piani  miranti  alla  :riduzione  ed  alla  graduale
eliminazione  delle   sostanze   di   origine   tellurica   tossiche,
persistenti e suscettibili di bioaccumulo. Tali misure si applicano: 
a) all'inquinamento di origine tellurica emanante dai territori delle
Parti e che raggiungono il mare: 
-direttamente,  da  emissari  in  mare,   oppure   per   deposito   o
riversamenti effettuati sulla costa o a partire da quest'ultima; 
- indirettamente, attraverso fiumi, canali  o  altri  corsi  d'acqua,
compresi i corsi d'acqua sotterranei, o scoli vari; 
b) all'inquinamento di origine tellurica trasportato  dall'atmosfera.
K. E' adottato il nuovo articolo 9A di seguito: 
ARTICOLO 9A (rinumerato articolo 10): CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITA' 
                              BIOLOGICA 
Le Parti contraenti adottano, individualmente o congiuntamente,  ogni
adeguato provvedimento per proteggere e  preservare,  nella  zona  di
applicazione  della  Convenzione,  la   diversita'   biologica,   gli
ecosistemi rari o fragili,'- nonche' le specie della  fauna  e  della
flora selvatica che sono rare, in regressione, minacciate o in via di
estinzione, nonche' i loro habitat. 
L. E' adottato il nuovo articolo 9B di seguito: 
       ARTICOLO 98 9B articolo 11): INQUINAMENTO DERIVANTE DAI 
          MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI PERICOLOSI, 
                      9 DALLA LORO ELIMINAZIONE 
Le  Parti  contraenti  adottano  ogni  adeguato   provvedimento   per
prevenire,ridurre e per  quanto  possibile  eliminare  l'inquinamento
dell'ambiente eventualmente d dovuto ai movimenti transfrontalieri  e
all'eliminazione di rifiuti pericolosi, e per ridurre al minimo e per 
quanto possibile eliminare, tali movimenti transfrontalieri. 
Gli articoli 9A e 9B sono rinumerati articoli 10 e 11 
        M. ARTICOLO 11 (rinumerato articolo 13): COOPERAZIONE 
                      SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
Il paragrafo 2 e' cosi' modificato: 
2. Le Parti  contraenti  s'impegnano  a  promuovere.  la.  ricerca  e
l'accesso  alle  tecnologie  ecologicamente  razionali,  comprese  le
tecnologie di produzione. propria ed il loro trasferimento, ed a 
cooperare alla formulazione, all'instaurazione ed 
 alla realizzazione di procedimenti di produzione propria. 
N. E' adottato il seguente nuovo articolo il A: 
               ARTICOLO 11.( rinumerato articolo 14): 
                 LEGISLAZIONE IN MATERIA D'AMBIENTE 
l. Le Parti  contraenti  adottano  le  leggi  ed  i  regolamenti  che
applicano la Convenzione ed i Protocolli. 
2. Il Segretariato puo', a domanda di una Parte  contraente,  aiutare
tale Parte ad elaborare leggi  e  regolamenti  ..lamenti  in  materia
d'ambiente conformemente alla Convenzione ed ai Protocolli. 
O. E' adottato il seguente nuovo articolo 11B: 
                ARTICOLO 11B (rinumerato articolo 15) 
             INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 
l. Le Parti contraenti fanno in modo che le loro autorita' competenti
concedano al pubblico un adeguato  accesso  alle  informazioni  sulle
condizioni dell'ambiente nella zona di applicazione della Convenzione
e dei Protocolli, sulle attivita' o misure che comportano, o che sono
suscettibili di comportare, effetti  gravi  per  tale  zona,  nonche'
sulle  misure  adottate  e  le  attivita'   intraprese   secondo   la
Convenzione ed i Protocolli. 
2.  Le  Parti  contraenti  fanno  in  modo  che  il  pubblico   abbia
l'occasione di partecipare, se  del  caso,  ai  processi  decisionali
relativi alla portata della Convenzione e dei Protocolli. 
3. La disposizione di cui al paragrafo i del  presente  articolo  non
pregiudica il diritto delle Parti contraenti di rifiutare, secondo  i
loro  sistemi  giuridici   e   le   regolamentazioni   internazionali
applicabili,  l'accesso  a"   tali   informazioni   per   motivi   di
riservatezza,  di  sicurezza  pubblica  o  di  procedure  di   natura
giurisdizionale, specificando i motivi di tale rifiuto. 
               P. ARTICOLO 12 (rinumerato articolo 16) 
               RESPONSABILITA' E RIPARAZIONE DEI DANNI 
L'articolo 12 e' cosi' modificato: 
Le Parti contraenti s'impegnano a cooperare per elaborare ed adottare
regole e procedure appropriate sulla determinazione delle 
responsabilita' e la 
 riparazione dei danni derivanti  dall'  inquinamento,  dell'ambiente
marino nella zona del mar Mediterraneo. 
              Q. ARTICOLO 13 (rinumerato articolo 17): 
                        INTESE ISTITUZIONALI 
Il paragrafo iii) dell'articolo 13 e' cosi' modificato: 
iii) ricevere, esaminare e rispondere alle richieste d'informazioni 
e 
 di notizie provenienti dalle Parti contraenti, 
I nuovi paragrafi di seguito sono aggiunti all'articolo 13: 
iii bis) (rinumerato  iv):  ricevere,  esaminare  e  rispondere  alle
richieste d'informazioni e di notizie provenienti  da  organizzazioni
non governative e di pubblico quando vertano su argomenti d'interesse
comune e su attivita' svolte a livello regionale; in questo  caso  le
Parti contraenti sono tenute informate. 
iv) bis) (rinumerato  vi):  fare  regolarmente  rapporto  alle  Parti
contraenti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli. 
I paragrafi iv) v) e vi).sono rinumerati paragrafi v), vii)  e  viii)
rispettivamente. 
               R. ARTICOLO 14 (rinumerato articolo 18) 
                   RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI 
Il.  nuovo  capoverso  di  seguito  e'  aggiunto   al   paragrafo   2
dell'articolo 14: 
vii) di approvare il bilancio-preventivo programma. 
S. E' adottato il seguente nuovo articolo 14 A: 
                ARTICOLO 14A (rinumerato articolo 19) 
                        UFFICIO DI PRESIDENZA 
l. L'ufficio di Presidenza delle  Parti  contraenti  e'  composto  da
rappresentanti delle Parti contraenti  eletti  dalle  riunioni  delle
Parti contraenti. Nell'eleggere i membri  dell'Ufficio,  le  riunioni
delle  Parti  contraenti   rispettano   il   principio   di   un'equa
ripartizione geografica. 
2. Le funzioni dell'Ufficio di Presidenza  e  le  modalita'  del  suo
funzionamento sono definite nel regolamento  interno  dalle  riunioni
delle Parti contraenti. 
T. E' adottato il seguente nuovo articolo 14B: 
                ARTICOLO 14B (rinumerato articolo 20) 
                             OSSERVATORI 
l. Le Parti contraenti possono decidere di ammettere in  qualita'  di
osservatori alle loro riunioni e conferenze: 
a) Ogni Stato non Parte contraente alla Convenzione; 
b)   ogni   organizzazione   internazionale   governativa   o    ogni
organizzazione non governativa le cui attivita' hanno rapporto con la
Convenzione. 
2.  Questi  osservatori.  possono  partecipare  alle  riunioni  senza
disporre di diritto di voto e possono sottoporre ogni informazione o 
rapporto relativo agli obiettivi 
 della Convenzione. 
3. Le condizioni di ammissione e di partecipazione degli  osservatori
sono  stabilite  dal  regolamento  interno   adottato   dalle   Parti
contraenti. 
Gli articoli 14A e 14B sono rinumerati come articoli 19 e 20 
   U. ARTICOLO 15 (rinumerato articolo 21) ADOZIONE DI PROTOCOLLI 
                             ADDIZIONALI 
E' soppresso il paragrafo 3 dell'articolo 15. 
               V. ARTICOLO 18 (rinumerato articolo 24) 
              REGOLAMENTO INTERNO E REGOLE FINANZIARIE 
Il paragrafo 2 dell'articolo 18 6 cosi' modificato: 
2. Le Parti contraenti  adottano  regole  finanziarie-  elaborate  in
consultazione con l'organizzazione per determinare in particolare  la
loro partecipazione finanziaria al -Fondo di stanziamento speciale. 
               W. ARTICOLO 20 (rinumerato articolo 26) 
                              RAPPORTI 
L'articolo 20 e' cosi' modificato: 
l. Le Parti contraenti inviano all'Organizzazione rapporti su: 
a) le misure giuridiche  amministrative  o  di  altro  tipo  da  esse
adottate in applicazione della presente Convenzione,  dei  Protocolli
nonche' delle raccomandazioni adottate dalle loro riunioni; 
b) l'efficacia delle misure di cui al  capoverso  a)  ed  i  problemi
incontrati nell'applicazione degli strumenti sopracitati. 
2. 1 rapporti sono presentati nella forma e secondo le frequenze  de-
terminate dalle riunioni delle Parti contraenti. 
               X. ARTICOLO 21 (rinumerato articolo 27) 
                       RISPETTO DEGLI IMPEGNI 
L'articolo 21 e' cosi' modificato: 
Le riunioni delle Parti contraenti, sulla base dei rapporti periodici
di cui all'articolo 20 e di  ogni  altro  rapporto  presentato  dalle
Parti contraenti valutano il rispetto  da  parte  di  queste  ultime,
della Convenzione e dei Protocolli nonche'', delle  misure  e  delle,
raccomandazioni. Esse  raccomandano,  se  del  caso  i  provvedimenti
necessari affinche' la Convenzione ed i Protocolli  siano  pienamente
rispettati e favoriscano la realizzazione  delle  decisioni  e  delle
raccomandazioni. 
Gli articoli: 10, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28,  e  29  sono
rinumerati come articoli 12, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e
35 rispettivamente. 
       II. EMENDAMENTI AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA PREVENZIONE 
                      DELL'INQUINAMENTO DEL MAR 
   MEDITERRANEO CON OPERAZIONI D'IMMERSIONE EFFETUATE DA NAVI E DA 
                              AERONAVI 
A. TITOLO 
Il titolo del Protocollo e' cosi' modificato: 
PROTOCOLLO   RELATIVO   'ALLA   PREVENZIONE    ED    ALL'ELIMINAZIONE
DELL'INQUINAMENTO DEL  MAR  MEDITERRANEO  DOVUTO  AD,  OPERAZIONI  D'
IMMERSIONE EFFETTUATE DA NAVI E DA AERONAVI 0 A INCENERIMENTO IN MARE
                            B. PREAMBOLO 
Il secondo capoverso del Preambolo del Protocollo a cosi' modificato: 
RICONOSCENDO il pericolo, per  l'ambiente  marino,  dell'inquinamento
derivante da operazioni d'immersione o d'incenerimento di  rifiuti  o
di altre materie, 
Il quarto capoverso del preambolo del Protocollo e' cosi' modificato: 
RICORDANDO che il capitolo 17 di Azione 21 della CNUED incoraggia  le
Parti contraenti alla Convenzione sull' inquinamento marino derivante
dall'immersione di rifiuti e  di  altre  materie  (Londra,  1972)  ad
adottare  le  misure  necessarie  per  porre  fine  alle   operazioni
d'immersione  negli  oceani  ed  all'  incenerimento  delle  sostanze
pericolose, 
Il seguente capoverso 6 aggiunto al Preambolo: 
In considerazione delle risoluzioni LC.49(16) e LC 50 (16)  approvate
dalla sedicesima riunione  consultiva  della  Convenzione  di  Londra
(1972)  che  vieta  l'immersione  e   l'incenerimento   dei   rifiuti
industriali nei mari, 
                          C. ARTICOLO PRIMO 
L'articolo primo e' cosi' modificato: 
Le Parti contraenti al presente Protocollo (di seguito denominate  le
Parti) adottano ogni misura appropriata  per  prevenire,  ridurre  ed
eliminare per quanto possibile l'inquinamento  del  mar  Mediterraneo
dovuto ad operazioni d' immersione effettuate da navi e da aeronavi o
all'incenerimento in mare. 
                            D. ARTICOLO 2 
L'articolo 2 e' cosi modificato: 
La zona d'applicazione del presente Protocollo e'  la  zona  del  mar
Mediterraneo delimitata all'articolo primo  della  Convenzione  sulla
protezione dell'ambiente marino e del litorale del  Mediterraneo  (di
seguito denominata "la Convenzione"). 
                            E. ARTICOLO 3 
i nuovi capoversi in appresso sono aggiunti all'articolo 3: 
3 c) Ogni eliminazione  o  deposito,  o  deliberato  affondamento  di
rifiuti e di altre materie nei fondali marini e nel  loro  sottosuolo
provenienti da navi ed aeronavi. 
4 bis) (rinumerato 5) Per  "incenerimento  in  mare"  s'intende  ogni
deliberata combustione di rifiuti o di altre materie nelle acque  ma-
rine del mar Mediterraneo ai  fini  della  loro  distruzione  termica
questo termine non include la distruzione termica  di  rifiuti  o  di
altre materie provenienti dalla normale gestione di navi ed aeronavi. 
Il paragrafo 5 e' rinumerato paragrafo 6. 
                            F. ARTICOLO 4 
L'articolo 4 e' cosi' modificato: 
1. L'immersione  di  rifiuti  o  di  altre  materie  e'  vietata,  ad
eccezione dei rifiuti o altre materie enumerate al  paragrafo  2  del
presente articolo. 
2. L'elenco di cui al  paragrafo  i  del  presente  'articolo  e'  il
seguente: 
a) materiali di dragaggio; 
b) rifiuti di pesci  o  materie  organiche  derivanti  da  operazioni
industriali di trasformazione del pesce e di altri organismi marini; 
c) navi, fino al 31 dicembre 2000; 
d) piattaforme. o altre, opere collocate in mare, con riserva  che  i
materiali che possono produrre rifiuti galleggianti o contribuire  in
ogni altra forma all'nquinamento dell'ambiente  marino,  siano  stati
ritirati in tutta la misura del possibile, fatte salve le  norme  del
Protocollo relativo  alla  protezione  del  mar  Mediterraneo  contro
l'inquinamento derivante dal 1 esplorazione e  dalla  gestione  della
piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo. 
e) materie geologiche inerti non inquinanti, i cui componenti chimici
non rischiano di fuoruscire nell'ambiente marino. 
                            G. ARTICOLO 5 
L'articolo 5 e' cosi' modificato: 
L'immersione di rifiuti o o di altre materie  enumerate  all'articolo
4.2 e' subordinata al rilascio preliminare. da parte delle  autorita'
nazionali competenti, di un'autorizzazione speciale. 
                            H. ARTICOLO 6 
L'articolo 6 e' cosi' modificato: 
l. L" autorizzazioni di cui  all'articolo  5  di  cui  sopra  saranno
rilasciate solo dopo un attento esame di tutti  i  fattori  enumerati
all'annesso del presente Protocollo o dei criteri, linee direttive  e
'procedure- pertinenti adottate dalla riunione delle Parti contraenti
secondo il paragrafo 2 di cui in appresso: 
2. Le Parti contraenti elaborano ed adottano criteri, linee direttive
e procedure pertinenti per l'immersione dei  rifiuti  e  delle  altre
materia enumerate al  paragrafo  2  dell'arti'colo  4  del  presente,
Protocollo,  allo  scopo   di   prevenire,   ridurre   ed   eliminare
l'inquinamento. 
                            I. ARTICOLO 7 
L'Articolo 7 e' cosi' modificato: 
E' vietato l'incenerimento in mare. 
                            J. ARTICOLO 9 
L'articolo 9 4 cosi' modificato: 
In caso di situazione critica di carattere eccezionale, se una  Parte
ritiene che i rifiuti o altre materie non  previste  al  paragrafo  2
dell'articolo 4 del presente Protocollo non possono essere  eliminate
a terra senza rischi o danni inaccettabili,  in  particolare  per  la
sicurezza  della  vita  dell'uomo,  essa  consultera'  immediatamente
l'organizzazione. L'Organizzazione, dopo aver consultato le Parti  al
presente Protocollo, raccomandera' i metodi di stoccaggio o  i  mezzi
di distruzione o di eliminazione piu' soddisfacenti a  seconda  delle
circostanze.  La  Parte  informera'  l'organizzazione  delle   misure
adottate  in  applicazione  di   tali   raccomandazioni.   Le   Parti
s'impegnano a prestarsi reciprocamente assistenza in tali situazioni. 
                           K. ARTICOLO 10 
Il capoverso 1 a) dell'articolo 10 e' cosi' modificato: 
a) rilasciare le autorizzazioni di cui all'articolo 5; 
E' soppresso il capoverso 1 h) dell'articolo 10 
il capoverso 1 c) e' rinumerato come capoverso 1 b) 
il paragrafo 2 e' cosi' modificato,: 
2.  Le  autorita'  competenti  di  ciascuna   Parte   rilasciano   le
autorizzazioni di cui all'articolo 5 per i rifiuti  o  altre  materie
destinate all'immersione. 
L. ARTICOLO 11 
E' soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 11. 
                           M. ARTICOLO 14 
Il paragrafo 3 dell'articolo 14 e' cosi' modificato: 
3. L'adozione degli emendamenti all'annesso del presente  Protocollo,
secondo  l'articolo  17  della  Convenzione,  richiede  un   voto   a
maggioranza di tre quarti delle Parti. 
                            N. ANNESSO I 
L'Annesso I e' soppresso. 
                            O. ANNESSO II 
L'Annesso II soppresso. 
                           P. ANNESSO III 
L'Annesso III diviene Annesso ed 6 modificato come segue: 
                               ANNESSO 
I fattori da prendere in considerazione per stabilire i  criteri  che
disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'immersione  delle
materie, secondo le disposizioni dell'articolo 6, sono in particolari
le seguenti: 
                           RISOLUZIONE IV 
                       Disposizioni interinali 
La Conferenza, 
Avendo adottato gli emendamenti alla Convenzione  per  la  protezione
del  mar  Mediterraneo  dall'inquinamento  (di   seguito   denominata
"Convenzione  di  Barcellona)  ed   al   Protocollo   relativo   alla
prevenzione dell'inquinamento  del  mar  Mediterraneo  da  operazioni
d'immersione effettuate da navi ed aeronavi .(di seguito  denominata1
"Protocollo immersione"), 
Avendo  concluso  ed  adottato  il  Protocollo  relativo  alle   zone
particolarmente  protette   ed   alla   diversita'.   biologica   nel
Mediterraneo, 
In considerazione dell'articolo 13 della  Convenzione  di  Barcellona
che designa il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)  a
svolgere le funzioni di segretariato inerenti alla Convenzione  e  ad
ogni Protocollo relativo; 
Desiderosa di agevolare la piu' rapida applicazione  possibile  degli
emendamenti alla Convenzione di -Barcellona.  nonche'  al  Protocollo
immersione  ed  al  Protocollo  relativo  alle  zone  particolarmente
protette ed alla diversita' biologica nel Mediterraneo, 
l. Invita le Parti contraenti ed il Direttore esecutivo  dell'UNEP  a
vigilare  affinche'  la  Decima  riunione   ordinaria   delle   Parti
contraenti della Convenzione per la protezione del  mar  Mediterraneo
dall'inquinamento e relativi  Protocolli  (Tunisi  1997)  esamini  le
misure e le azioni necessarie per il successo dell'applicazione degli
emendamenti alla Convenzione di  Barcellona  nonche'  del  Protocollo
immersione e delle disposizioni del  Protocollo  relativo  alle  zone
particolarmente   protette   ed   alla   diversita'   biologica   nel
Mediterraneo; 
2. Chiede al Direttore esecutivo dell'UNEP di intraprendere,  con  le
Parti  contraenti,  consultazioni  sul  programma  di  lavoro  ed  il
calendario delle riunioni degli esperti incaricati di mettere a punto
gli aspetti tecnici degli emendamenti alla Convenzione di Barcellona,
nonche' al Protocollo immersione ed alle disposizioni del  Protocollo
relativo  alle  zone  particolarmente  protetta  ed  alla  diversita'
biologica nel Mediterraneo; 
3.  Invita  il  Direttore  esecutivo  dell'UNEP  ad  instaurare   una
cooperazione  con  le  organizzazioni  regionali  ed   internazionali
competenti  per  le  attivita'  connesse  all'applicazione  di   tali
strumenti; 
                            RISOLUZIONE V 
Ringraziamenti del Governo spagnolo 
La Conferenza, 
Riunitasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995 su  cortese  invito  del
Governo spagnolo, 
Convinta che l'importante contributo  fornito  dal  Governo  spagnolo
abbia  notevolmente  migliorato  l'efficacia  dello  svolgimento  dei
lavori, 
Sensibile alla cortesia ed alla generosa  ospitalita'  di  cui  hanno
fatto prova il Governo spagnolo, il Governo autonomo della  Catalogna
ed il Comune di Barcellona riguardo ai membri delle delegazioni, agli
osservatori ed ai funzionari del segretariato che  hanno  partecipato
alla Conferenza, 
Esprime la  sua  sincera  gratitudine  al  Governo  spagnolo  per  la
cordiale accoglienza riservata alla Conferenza ed  alle  persone  che
hanno partecipato ai  lavori.,  nonche'  per  il  suo  contributo  al
successo della Conferenza. 
    PROTOCOLLO RELATIVO ALLE ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE E ALLA 
                        DIVERSITA' BIOLOGICA 
                          NEL MEDITERRANEO 
Le Parti contraenti al presente Protocollo, 
Essendo Parti alla Convenzione per la protezione del mar Mediterraneo
dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976; 
Consapevoli delle profonde ripercussioni delle attivita' umane  sullo
stato dell'ambiente marino e  del  litorale,  ed  in  generale  sugli
ecosistemi  di   zone   presentanti   caratteristiche'   mediterranee
dominanti; 
Sottolineando l'importanza di proteggere e se del caso migliorare  lo
stato  del  patrimonio  naturale   e   culturale   mediterraneo,   in
particolare con la creazione di zone particolarmente protette  e  con
la protezione e la conservazione delle specie minacciate; 
Considerando gli strumenti adottati dalla Conferenza  delle  Nazioni,
Unite  sull'ambiente  e  lo  sviluppo,  .,ed.   in   particolare   la
Convenzione sulla diversita' biologica (Rio de Janeiro, 1992); 
Consapevoli che qualora esista un minaccia di riduzione  sensibile  o
di perdita della diversita' biologica, la mancanza  di  una  certezza
scientifica  assoluta  non  deve   essere   invocata   per   rinviare
indefinitamente le misure che consentirebbero di evitare tale rischio
o di attenuarne gli effetti, 
Considerando che tutte  le  Parti  contraenti  devono  cooperare  per
conservare, proteggere e ristabilire la salute e  l'integrita'  degli
ecosistemi e che  hanno,  a  tale  riguardo,  responsabilita'  comuni
sebbene differenziate; 
Hanno convenuto quanto segue 
                               PARTE I 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
                           Articolo primo 
                             DEFINIZIONI 
Al fini del presente Protocollo: 
a) S'intende per "Convenzione 0 la Convenzione per  la protezione del
mai Mediterraneo dall'inquinamento,  adottata  a  Barcellona,  il  16
febbraio 1976 ed emendata a Barcellona nel 1995; 
b) S'intende per diversita' biologica la variabilita' degli organismi
viventi di qualsiasi origine, compresi, tra l'altro,  gli  ecosistemi
terrestri marini' ed altri ecosistemi acquatici', nonche' i complessi
ecologici di cui ne fanno parte; cio' include la diversita'  In  sono
alle specie o tra le specie, nonche' quella degli ecosistemi; 
c) S'intende per "specie  In  pericolo"  ogni  specie  minacciata  di
estinzione in tutta la sua zona di ripartizione o in parte; 
d) S'intende per "specie endemica" ogni specie la cui zona di 
ripartizione 4 limitata ad una zona geografica particolare;' 
e) S'intende per "specie minacciata" ogni specie  che  in  un  futuro
previsibile  rischia  di  scomparire  in  tutta  la   sua   zona   di
ripartizione o in parte, di essa, e  la  cui  sopravvivenza  e'  poco
probabile qualora dovessero persistere- fattori di declino numerico o
di degrado dell'habitat; 
f) S'intende per "stato di' conservazione di  una  specie"  l'insieme
delle influenze che agendo su tale  specie,  possono  pregiudicare  a
lungo  termine  la  sua  ripartizione  e   l'importanza   della   sua
popolazione; 
g)  S'intendono  per  "Parti"  le  Parti   contraenti   al   presente
Protocollo; 
h) S'intende per "Organizzazione" l'organizzazione di cui 
all'articolo 2 della Convenzione 
i) S'intende per "Centro" il centro di  attivita'  regionali  per  le
zone particolarmente protette. 
                             Articolo 2 
                         PORTATA GEOGRAFICA 
l. La zona di applicazione del presente Protocollo e' la zona del mar
Mediterraneo delimitata all'articolo primo  della  Convenzione.  Essa
comprende inoltre: 
- il fondo del mare ed il suo sottosuolo; 
- le acque, Il fondo del mare ed il suo sottosuolo situati al di  qua
della linea di base a partire della quale si misura la larghezza  del
mare territoriale, e che si estendono, per i corsi d'acqua,  fino  al
limite delle acque dolci; 
- le zone costiere  terrestri  designate  da  ciascuna  delle  Parti,
comprese le zone umide; 
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo o  atto  adottato  in
base  al  presente  Protocollo  puo'  pregiudicare  i  diritti  e  le
rivendicazioni  o  le  posizioni  giuridiche  attuali,  o  future  di
qualsiasi Stato relative al  diritto  del  mare,  In  particolare  la
natura e l 'estensione delle zone marine, la  delimitazione  di  tali
zone  tra  gli  Stati  adiacenti  o  dirimpettai,  la   liberta'   di
navigazione in alto mare, Il diritto  e  le  modalita'  di  passaggio
attraverso gli stretti utilizzati per la  navigazione  internazionale
ed il diritto di passaggio innocuo nel mare territoriale, nonche'  la
natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato costiero, dello
Stato di bandiera e dello Stato del porto. 
3. Nessun atto o attivita' effettuata in base al presente  Protocollo
potra' costituire un motivo per far valere,  sostenere  o  contestare
una rivendicazione di sovranita' o di giurisdizione nazionale. 
                             Articolo 3 
                          OBBLIGHI GENERALI 
l. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per: 
a) proteggere, preservare e gestire in maniera durevole e  rispettosa
dell'ambiente  gli  spazi  aventi  un  valore  naturale  o  culturale
particolare,  in  particolare   mediante   la   creazione   di   zone
particolarmente protette; 
b) proteggere, preservare e gestire gli spazi animali e  vegetali  in
pericolo o minacciati. 
2. Le Parti cooperano direttamente o  attraverso,  le  organizzazioni
internazionali competenti, ai fini  della  conservazione  e  dell'uso
durevole della diversita' biologica  nella  zona  d'applicazione  del
presente Protocollo. 
3.  Le  Parti  identificano  e  fanno  l'inventario  degli   elementi
costitutivi della diversita'  biologica,  aventi  rilevanza  ai  fini
della preservazione e dell'utilizzazione durevole della stessa. 
4. Le Parti adottano. ed integrano nelle loro politiche settoriali ed
intersettoriali, strategie, piani e programmi miranti a garantire  la
preservazione   della   diversita'   biologica   e    l'utilizzazione
sostenibile delle risorse biologiche marine e costiere. 
5. Le Parti sorvegliano gli  elementi  costitutivi  della  diversita'
biologica menzionati al  paragrafo  3  del  presente  articolo.  Esse
identificano i processi e le  categorie  di  attivita'  che  hanno  o
rischiano  di  avere  un'influenza  sensibilmente  sfavorevole  sulla
preservazione  e   l'utilizzazione   sostenibile   della   diversita'
biologica, e vigilano sul loro effetti. 
6.  Ciascuna  Parte  applica  le   misure   previste   dal   presente
Protocollo,senza   tuttavia   pregiudicare   la   sovranita'   o   la
giurisdizione delle altre Parti o  degli  altri  Stati.  Ogni  azione
intrapresa da  una  parte  per  applicare  tali  misure  deve  essere
conforme al diritto internazionale. 
                              PARTE II 
                        PROTEZIONE DELLE ZONE 
            PRIMA SEZIONE - ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE 
                             Articolo 4 
                              OBIETTIVI 
Le zone particolarmente protette mirano a salvaguardare: 
a) i tipi di ecosistemi  marini  e  costieri  rappresentativi  aventi
dimensioni sufficienti per  garantire  la  loro  viabilita'  a  lungo
termine e mantenere la loro diversita' biologica; 
b) gli habitat che sono in pericolo di estinzione nella loro zona  di
ripartizione naturale nel Mediterraneo, o la cui zona di ripartizione
naturale e' diminuita a causa della loro regressione, o che hanno una
zona intrinsecamente ristretta; 
c) gli habitat necessari per la sopravvivenza, la riproduzione ed  Il
rinnovo delle specie animali e vegetali  in  pericolo,  minacciate  o
endemiche; 
d) i siti che presentano una particolare importanza  in  ragione  del
loro interesse scientifico, estetico, culturale o istruttivo. 
                             Articolo 5 
             CREAZIONE DI ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE 
1. Ciascuna Parte puo' creare  zone  particolarmente  protette  nelle
zone marine e costiere sottoposte alla  sua  sovranita'  o  alla  sua
giurisdizione. 
2. Qualora una Parte intenda creare, in una zona sottoposta alla  sua
sovranita'  o  giurisdizione  nazionale,  una  zona   particolarmente
protetta contigua alla frontiera ed ai confini di una zona sottoposta
alla sovranita' o  giurisdizione  nazionale  di  un'altra  Parte,  le
autorita' competenti delle due Parti si  sforzano  di  cooperare  per
raggiungere un accordo sulle  misure  da  prendere  ad  esaminano  le
possibilita' per l'altra Parte di  creare  una  zona  particolarmente
protetta corrispondente, o di adottare ogni altra misura appropriata. 
3. Qualora una Parte intenda creare, in una  zona  sottoposta  sua  o
giurisdizione nazionale, una zona particolarmente  protetta  contigua
alla frontiera ed al confini di una zona sottoposta alla sovranita' o
alla giurisdizione nazionale di una Parte al presente Protocollo,  la
Parte si sforza di  cooperare  con  detto  Stato  come  previsto  nel
paragrafo precedente. 
4. Qualora uno Stato non parte del presente Protocollo intenda creare
zona particolarmente protetta.contigua alla frontiera ad  ai  confini
di una zona sottoposta alla sovranita' o alla giurisdizione nazionale
di una Parte al presente Protocollo, la Parte si sforza di  cooperare
con tale Stato, come previsto al paragrafo 2. 
                             Articolo 6 
                        MISURE DI PROTEZIONE 
Le  Parti,  in  conformita'  con  il  diritto  internazionale  et  in
considerazione delle caratteristiche di ciascuna zona particolarmente
protetta adottano le misure di  protezione  necessarie,  tra  cui  in
particolare: 
a) l'applicazione rinforzata degli altri Protocolli della Convenzione
e di altri trattati pertinenti di cui sono Parti; 
b) il divieto di scaricare o di riversare rifiuti  o  altre  sostanze
suscettibili   di   pregiudicare   direttamente   o    indirettamente
l'integrita' della zona particolarmente protetta; 
c) la regolamentazione del passaggio delle navi e  di  ogni  sosta  o
ancoraggio; 
d) la regolamentazione dell'introduzione di ogni specie non indigena,
o geneticamente  modificata,  nella  zona  particolarmente  protetta,
nonche' l'introduzione (o la rintroduzione) di specie che sono o  che
erano presenti nella zona particolarmente protetta in oggetto; 
e) la  regolamentazione  o  il  divieto  di  qualsiasi  attivita'  di
esplorazione o implicante una modifica della configurazione dei suolo
o lo sfruttamento del sottosuolo della parte terrestre, del fondo del
mare o del suo sottosuolo; 
f) la regolamentazione di qualsiasi attivita' di ricerca scientifica; 
g) la regolamentazione o il divieto di pesca, di caccia,  di  cattura
di animali e di raccolta di vegetali o loro distruzione, nonche'  del
commercio di animali o di parti di animali, di vegetali o di parti di
vegetali provenienti da zone particolarmente protette; 
h) la regolamentazione e  se  del  caso  il  divieto  di  ogni  altra
attivita' o atto suscettibile di nuocere o di turbare le specie o  di
mettere a repentaglio lo stato di preservazione  degli  ecosistemi  o
delle specie,  o   di  pregiudicare  le  caratteristiche  naturali  o
culturali della zona particolarmente protetta; 
i) ogni altra a misura volta a salvaguardare i processi  ecologici  e
biologici, nonche' i paesaggi. 
                             Articolo 7 
                      PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
l. Le Parti adottano secondo, le regole del  diritto  internazionali,
misure di pianificazione, di gestione, di sorveglianza e di controllo
delle zone particolarmente protette. 
2.  Tali   misure   dovrebbero   comprendere,   per   ciascuna   zona
particolarmente protetta: 
a) l'elaborazione e l'adozione di un piano di gestione che specifichi
il quadro giuridico ed istituzionale, -nonche' le misure di  gestione
e di protezione applicabIli; 
b) la sorveglianza continua dei processi  ecologici,  degli  habitat,
delle dinamiche delle popolazioni, dei paesaggi, nonche' dell'impatto
delle attivita' umane; 
c) la partecipazione attiva delle collettivita' e popolazioni  locali
alla gestione delle zone particolarmente  protette,  come  opportuno,
compresa  l'assistenza   agli   abitanti   che   potrebbero   .essere
pregiudicati dalla creazione di queste zone; 
d) l'adozione di meccanismi per il finanziamento della  promozione  e
della gestione di zone particolarmente protette, nonche' lo  sviluppo
di attivita' suscettibili di garantire una gestione  compatibile  con
la vocazione di tali zone; 
e) la regolamentazione delle attivita' compatibili con gli  obiettivi
che hanno motivato la creazione della zona particolarmente protetta e
le condizioni per le relative autorizzazioni; 
f) la formazione di  gestori  e  di  personale  tecnico  qualificato,
nonche' la realizzazione di una infrastruttura appropriata. 
3. Le Parti vigilano affinche' i loro piani  nazionali  di  emergenza
contengano misure miranti a rispondere  agli  incidenti  che  possono
provocare,  danni   o   costituire   una   minaccia   per   le   zone
particolarmente protette. 
4. Quando istituiscono zone particolarmente  protette  che  includono
spazi sia terrestri sia  marini,  le  Parti  fanno  ogni  sforzo  per
garantire il  coordinamento  dell'amministrazione  e  della  gestione
nell'insieme della zona particolarmente protetta. 
    SECONDA SEZIONE - ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE DI RILEVANZA 
                            MEDITERRANEA 
Articolo 8 
ISTITUZIONE DI UNA LISTA DI ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE DI 
RILEVANZA MEDITERRANEA 
1. Al fine di promuovere la cooperazione in materia di gestione. e di
preservazione delle  zone  naturali  e  di  protezione  delle  specie
minacciate e dei loro habitat, le Parti istituiscono una "Lista delle
zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea", di seguito 
denominata *Lista delle ASPIM" 
2. Possono figurare sulla-lista delle ASPIM i siti: 
- che hanno rilevanza per la preservazione degli elementi costitutivi
della diversita' biologica nel Mediterraneo, 
- che contengono ecosistemi specifici della  regione  mediterranea  o
degli habitat di specie minacciate di estinzione, 
- o che presentano un  interesse  specifico  a  livello  scientifico,
estetico, culturale o istruttivo. 
3. Le Parti convengono: 
a) di riconoscere la particolare  importanza  di  tali  zone  per  la
regione del Mediterraneo; 
b) di conformarsi alle  misure  applicabili  alle  ASPIM,  e  di  non
autorizzare ne' intraprendere  attivita'  che  potrebbero  essere  in
contrasto. con gli obiettivi alla base dell'istituzione delle stesse. 
                             Articolo 9 
        PROCEDURA PER LA CREAZIONE E L'ISCRIZIONE DELLE ASPIM 
l. Le ASPIM possono essere Istituito secondo le procedure  Menzionate
ai paragrafi 2 e 4  del  presente  articolo  in:  a)  zone  marine  e
costiere sottoposte alla sovranita' o alla giurisdizione delle Parti; 
b) zone situate, in tutto o in parte, in alto mare. 
2. La proposta d'iscrizione e' presentata: 
a) dalla Parte interessata, se la zona e' situata in uno spazio  gia'
-'delimitato sul quale esercita la sua sovranita' o giurisdizione; 
b) da due o piu'. Parti vicine interessate", se la zona 6 situata, in
tutto o in parte, in alto mare; 
c) da Parti vicine interessate, per zone i cui limiti di sovranita' o
di giurisdizione nazionale non sono ancora definiti. 
3. Le Parti che presentano una  proposta  d'iscrizione  di  una  zona
nella  lista  delle  ASPIM  forniscono  al  Centro  un  rapporto   di
presentazione  contenente  informazioni  sulla   sua   localizzazione
geografica, sulle sue caratteristiche fisiche ed ecologiche, sul  suo
statuto giuridico, sul piano di  gestione  ed  i  relativi  mezzi  di
attuazione  nonche'  un  resoconto   a   sostegno   della   rilevanza
mediterranea della zona; 
a) se una proposta e' stata formulata a titolo di una zona menzionata
nei capoversi 2 b) e 2 c) del  presente  articolo,  le  Parti  vicine
interessate si consultano in vista di  assicurare  la  compatibilita'
della misure di protezione e di gestione proposte, nonche' I relativi
mazzi di attuazione; 
b) le proposte formulate riguardo ad una zona di cui al  par.  2  del
presente articolo' devono indicare  le  misure  di  protezione  e  di
gestione  applicabili.  alla  zona,  nonche'  i  relativi  mezzi   di
attuazione; 
4. Le procedure per l'iscrizione della zona proposta nella lista sono
le seguenti: 
a) per ciascuna zona, la proposta  e''  presentata  ai  Punti  focali
nazionali che esaminano la conformita' della proposta  con  le  linee
direttive ed i criteri comuni adottati ai sensi dell'articolo 16; 
b) se una proposta  presentata  ai  sensi  del  capoverso  2  a)  del
presente articolo corrisponde alle  linee  direttive  ed  ai  criteri
comuni, previa valutazione,  1  organizzazione  informa  la  riunione
delle Parti che decide di Iscrivere la zona nella lista delle ASPIM; 
c) Se una proposta presentata ai sensi dei capoverso 2 b) e  2c)  del
presente articolo corrisponde alle  linee  direttive  ed  ai  criteri
comuni, il Centro la  trasmette  all'Organizzazione  che  informa  la
riunione delle Parti. La decisione di iscrivere la zona  nella  lista
delle ASPIM viene presa, mediante consenso,  dalle  Parti  contraenti
che devono anche approvare le misure  di  gestione  applicabili  alla
zona. 
5. Le Parti che hanno proposto l'iscrizione della zona  nella  lista,
applicano le misure di protezione e di preservazione  definite  nelle
loro proposte secondo il paragrafo 3 del presente articolo. Le  Parti
contraenti s'impegnano a rispettare le regole in tal modo  enunciate.
Il  Centro  informa  le  organizzazioni   internazionali   competenti
riguardo alla lista nonche' le misure prese nelle ASPIM. 
6. Le Parti possono modificare la lista delle ASPIM. A  tal  fine  il
Centro predispone un rapporto. 
                             Articolo 10 
                 MODIFICA DELLO STATUTO DELLE ASPIM 
La modifica della  delimitazione  di  una  ASPIM  o  del  suo  regime
giuridico, oppure l'abolizione di tale zona  in  tutto  o  in  parte,
possono essere decise solo per ragioni importanti, in  considerazione
della necessita' di salvaguardare l'ambiente  le  di  rispettare  gli
obblighi previsti dal presente Protocollo,  nonche'  di  seguire  una
procedura  analoga  a  quella  adottata  per  la  sua  creazione   ed
iscrizione nella lista. 
                              PARTE III 
               PROTEZIONE E PRESERVAZIONE DELLE SPECIE 
                             Articolo 11 
 MISURE NAZIONALI PER LA PROTEZIONE E LA PRESERVAZIONE DELLE SPECIE 
1. Le Parti gestiscono le specie animali e  vegetali  allo  scopo  di
mantenerla in uno stato di conservazione favorevole. 
2.  Le  Parti  identificano  e'  fanno   l'inventarlo,   nelle   zone
sottooposte alla loro sovranita'  o  giurisdizione  nazionale,  delle
specie animali e vegetali in pericolo o minacciate e concedono a tali
specie lo statuto di specie protette. Le Parti  regolamentano  e  ove
necessario. vietano, le attivita' nocive a  tali  specie  o  al  loro
habitat e applicano misure di gestione, di  pianificazione  di  altro
genere per garantire uno stato di conservazione favorevole. 
3.  Per  quanto  riguarda  le  specie'  animali  protette,  le  Parti
controllano e, ove necessario, vietano: 
a) la cattura, il possesso, l'uccisione  (ivi  compreso,  per  quanto
possibile, la cattura,  l'uccisione  ed  il  possesso  fortuito),  il
commercio, il trasporto e l'esposizione per fini commerciali di  tali
specie, delle loro uova, parti e prodotti; 
b)  nella  misura  del  possibile,  ogni  perturbazione  della  fauna
selvatica,  In  particolare  durante  I  periodi  511   riproduzione,
d'incubazione, d'ibernazione o di migrazione ed in ogni altro periodo
biologico critico; 
4. Oltre alle misure precisate  al  paragrafo  precedente,  le  Parti
coordinano loro sforzi in azioni bilaterali  o  multilaterali,  anche
con  accordi,  ove  necessario,  per  proteggere  e  ripristinare  le
popolazioni di specie migratorie  la  cui  zona  di  ripartizione  si
estende  all'interno   della   zona   d'applicazione   del   presente
Protocollo; 
5. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti  e
prodotti, le Parti e se del caso vietano ogni forma di distruzione  e
di perturbazione, ivi compreso la raccolta, il raccolto,  il  taglio,
lo  sradicamento,  il  possesso,  il  commercio,   il   trasporto   e
l'esposizione di tali specie per fini commerciali; 
6. Le parti elaborano ed adottano misure e piani per quanto  riguarda
la riproduzione ex situ, in particolare in  cattivita',  della  fauna
protetta e la cultura della flora protetta; 
7. Le Parti, direttamente o per il tramite del, Centro,  si  sforzano
di consultare gli  Stati  non  Parti  a:  questo  Protocollo  il  cui
territorio e' incluso nella zona di ripartizione di tali specie, allo
scopo di coordinare i loro sforzi per gestire, e proteggere, le  spe-
cie in pericolo o minacciate. 
8. La Parti adottano per quanto possibile misure per il rientro,  nel
loro paese di origine, delle specie protette, esportato  o  posseduto
Illegalmente. Le Parti dovranno fare  ogni  sforzo  per  reintrodurre
tali esemplari nel loro habitat naturale. 
                             Articolo 12 
 MISURE CONCERTATE PER LA PROTEZIONE E LA PRESERVAZIONE DELLE SPECIE 
1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione  e
la preservazione delle specie animali e vegetali che  figurano  negli
annessi al presente Protocollo relative alla Lista  delle  specie  in
pericolo o minacciate e nella Lista delle specie il cui  sfruttamento
e' regolamentato. 
2. Le Parti  garantiscono  la  massima  protezione  possibile  ed  il
ripristino delle specie animali  e  vegetali  enumerate  nell'annesso
relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate,  adottando
a livello nazionale le misure previste ai punti 3 e  5  dell'articolo
11 del presente Protocollo. 
3. Le Parti vietano la distruzione ed il deterioramento degli habitat
di specie comprese nell'Annesso relativo alla Lista delle specie  in.
pericolo o minacciate, ed elaborano ed attuano piani. di  azione  per
la loro preservazione o il loro rinnovo. Le Parti coopereranno  anche
nell'attuazione  di   piani   d'azione   pertinenti   precedentemente
adottati. 
4. Le Parti, in cooperazione  con  le  organizzazioni  internazionali
competenti,  adottano  ogni  misura  appropriata  per  garantire   la
preservazione delle specie enumerate nell'annesso relativo alla Lista
delle specie il cui sfruttamento 6 regolamentato, pur autorizzando  e
regolamentando tale sfruttamento per garantire e mantenere le varie 
popolazioni in condizioni di preservazione favorevoli. 
5. Quando la zona di  ripartizione  di  una.  specie  in  pericolo  o
minacciata si estende da  una  parte  e  dall'altra  della  frontiera
nazionale o del confine che separa i territori o gli spazi  sotto  la
sovranita' o la giurisdizione nazionale  di  due  Parti  al  presente
Protocollo, tali Parti cooperano per garantire  la  protezione  e  la
preservazione e se del caso, il rinnovo della specie in questione. 
6. A condizione che non esistano altre soluzioni soddisfacenti e  che
la deroga non pregiudichi la sopravvivenza  della  popolazione  o  di
ogni altra specie, le Parti  possono  concedere  deroghe  al  divieti
stabiliti per la protezione delle specie che figurano  negli  annessi
al presente Protocollo, in considerazione di finalita'  scientifiche,
istruttive o di gestione, necessarie per la sopravvivenza delle, spe-
cie o per impedire danni importanti.  Tali  deroghe  dovranno  essere
notificate alle Parti contraenti. 
                             Articolo 13 
   INTRODUZIONE DI SPECIE NON INDIGENE 0 GENETICAMENTE MODIFICATE 
1. Le Parti adottano tutto le misure  appropriate  per  regolamentare
l'introduzione volontaria o occidentale, nella natura, di specie  non
indigene  o  modificate  geneticamente,  e  per  vietare  quella  che
potrebbero comportare effetti nocivi sugli ecostemi, sugli habitat  o
sulla specie nella zona d'applicazione del presento Protocollo. 
2. Le Parti fanno ogni sforzo per attuare  tutte  le  misure  atte  a
sradicare specie gia'  introdotte,  qualora  risulti,  a  seguito  di
valutazione  scientifica,  che   tali   specie   provocano   o   sono
suscettibili di provocare danni ad ecosistemi, habitat o specie nella
zona d'applicazione del. presente Protocollo. 
                              PARTE IV 
        DISPOSIZIONI COMUNI PER LE ZONE E LE SPECIE PROTETTE 
                             Articolo 14 
                      EMENDAMENTI AGLI ANNESSI 
2.  Le  procedure  per  gli  emendamenti  agli  annessi  al  presente
Protocollo sono quelle indicate all'articolo 17 della Convenzione. 
2. Tutte le proposte di emendamento presentate  alla  riunione  delle
Parti contraenti dovranno essere state valutate in precedenza  dalla.
riunione dei Punti focali nazionali. 
                             Articolo 15 
                              INVENTARI 
Ciascuna Parte fa inventari esaurienti: 
a) delle zone poste sotto  la  sua  sovranita'  o  giurisdizione  che
comprendono ecosistemi rari o fragili costituenti  veri  serbatoi  di
diversita' biologica, e che sono importanti per le specie in pericolo
o minacciate; 
b) specie animali o vegetali in pericolo o minacciate. 
                             Articolo 16 
                  LINEE DIRETTIVE E CRITERI COMUNI 
Le Parti adottano: 
a) i criteri comuni enumerati in annesso per  la  scelta  delle  zone
marine e costiere suscettibili di essere iscritte nella  lista  della
ASPIM; 
b) criteri comuni relativi  all'iscrizione  di  specie  supplementari
negli annesi; 
c) linee  direttive  per  la  creazione  e  la  gestione  delle  zone
protette. 
I criteri e le linee direttive cui  ai  capoversi  b)  e  c)  possono
essere modificati da una  riunione  delle  Parti,  in  base  ad,  una
proposta presentata da una o piu' Parti. 
                             Articolo 17 
                    STUDI D'IMPATTO SULL'AMBIENTE 
Durante  le  procedure  che  precedono  l'adozione  di  decisioni  su
progetti industriali o altri progetti e attivita' che  possono  avere
un impatto pregiudizievole  significativo  sulle  zone  e  le  specie
protette ed i loro habitat, le Parti valutano e tengono conto di ogni
eventuale impatto diretto o indiretto, immediato o a  lungo  termine,
ivi compreso l'impatto cumulativo dei progetti e delle attivita' con- 
siderate 
                             Articolo 18 
              INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' TRADIZIONALI 
l. Nel definire le  misure  di  protezione,  *le  Parti  prendono  in
considerazione le tradizionali attivita' della popolazione  locale  a
livello della sussistenza  e  della  cultura.  Ove  necessario,  esse
possono concedere deroghe per  rispettare  tali'  esigenze.  Tuttavia
nessuna deroga concessa per tali ragioni potra': 
a) pregiudicare il mantenimento degli ecosistemi  protetti  ai  sensi
del presente Protocollo n & dei processi biologici che concorrono al 
mantenimento di tali ecosistemi; 
b) provocare l'estinzione o una diminuzione  sostanziale  del  numero
delle specie o popolazioni animali e vegetali, in  particolare  delle
specie in pericolo, minacciate, migratorie o endemiche. 
2. Le Parti che concedono deroghe alle misure di protezione informano
al riguardo le Parti' contraenti. 
                             Articolo 19 
   PUBBLICITA', INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE ED ISTRUZIONE DEL 
                              PUBBLICO 
1. Le  Parti  pubblicizzano  come  opportuno  la  creazione  di  zone
protette; la loro  delimitazione,  la  regolamentazione  che  ivi  si
applica, come pure  la  selezione  delle  specie  protette,  il  loro
Habitat e relativa regolamentazione. 
2. Le Parti fanno ogni sforzo per  informare  il  pubblico  circa  il
valore e l'interesse. delle zone protette e delle specie  protette  e
delle cognizioni scientifiche che ne derivano per quanto' riguarda la
preservazione  della  natura  sia  da  altri  punti  di  vista.  Tale
informazione dovrebbe trovare uno spazio  appropriato  nei  programmi
d'insegnamento. Le Parti si sforzano inoltre di fare in modo  che  il
pubblico e le organizzazioni di protezione della  natura  partecipino
alle misure appropriate necessarie per proteggere le zone e le specie
interessate, ivi compreso agli studi d'impatto sull'ambiente. 
                             Articolo 20 
      RICERCA SCIENTIFICA TECNOLOGICA, ANCHE NEL SETTORE DELLA 
                              GESTIONE 
l. Le Parti incoraggiano ed intensificano la  ricerca  scientifica  e
tecnologica  pertinente  ai  fini  del  presente   Protocollo.   Esse
incoraggiano  ed  intensificano  anche  la  ricerca  mirante  all'uso
sostenibile delle zone ed alla gestione delle specie protette. 
2. Le Parti si consultano come necessario reciprocamente,  e  con  le
organizzazioni internazionali interessate, per definire,  pianificare
e  intraprendere  ricerche  scientifiche  e  tecnologiche  nonche'  i
programmi  di  sorveglianza  necessari  per  l'individuazione  ed  il
controllo delle zone e delle specie particolarmente  protette  e  per
valutare l'efficacia delle misure adottate per la  realizzazione  dei
piani di gestione e di ripristino. 
3. Le Parti si scambiano reciprocamente o per il tramite del  Centro,
informazioni scientifiche e tecnologiche  per  i  loro  programmi  di
ricerca e di sorveglianza in corso e previsti, nonche' sui  risultati
ottenuti. Esse coordinano, per quanto possibile, i loro programmi  di
ricerca e di sorveglianza e si  sforzano  di  definire  in  comune  o
normalizzare i loro metodi. 
4 Le Parti danno  priorita'  in  materia  di  ricerca  scientifica  e
tecnologica alle ASPIM ed alle specie che figurano negli  annessi  al
presente Protocollo. 
Articolo 21 
                       COOPERAZIONE RECIPROCA 
l. Le Parti stabiliscono programmi di  cooperazione,  direttamente  o
con.  l'aiuto  del  Centro  o  delle  organizzazioni   internazionali
interessate,  per  coordinare  la  creazione,  la  conservazione,  la
pianificazione e la gestione  delle  zone  particolarmente  protette,
nonche' la scelta,  la  gestione  e  la  conservazione  delle  specie
protette. Le caratteristiche delle  zone  e  delle  specie  protette,
l'esperienza acquisita ed i problemi constatati  saranno  oggetto  di
scambi d'informazione regolari. 
2. Le Parti comunicano il prima  possibile  alle  altre  Parti,  agli
Stati  suscettibili  di  essere  danneggiati  ed  al  Centro,   ogni'
situazione suscettibile  di  mettere  a  repentaglio  gli  ecosistemi
delle. zone particolarmente protette. o la sopravvivenza delle specie
di fauna e di flora. 
                             Articolo 22 
                        ASSISTENZA RECIPROCA 
l. Le Parti cooperano direttamente o con l'aiuto del Centro  o  delle
Organizzazioni  internazionali   interessate   all'elaborazione,   al
finanziamento  ed  alla  realizzazione  dei  programmi  di  reciproca
assistenza e di aiuto ai paesi in via di sviluppo  che  ne  esprimono
l'esigenza. ai fini dell'attuazione del presente Protocollo. 
2. Tali programmi vertono in particolare sull'istruzione del pubblico
nel settore dell'ambiente, sulla formazione di personale scientifico,
tecnologico   e   amministrativo,    sulla    ricerca    scientifica,
l'acquisizione, l'utilizzazione, la progettazione ,la messa  a  punto
di materiale appropriato, nonche' sul trasferimento di  tecnologie  a
condizioni vantaggiose da definire tra le Parti interessate. 
3.  Le  Parti  concedono  la  priorita',  in  materia  di   reciproca
assistenza, alle ASPIM ed alle specie che figurano negli  annessi  al
presente Protocollo. 
                             Articolo 23 
                        RAPPORTI DELLE PARTI 
Le Parti presentano alle riunioni ordinarie delle Parti  un  rapporto
sull'applicazione del presente Protocollo, in particolare per  quanto
concerne: 
a) lo statuto e le condizioni delle 'zone iscritte nella lista  delle
ASPIM;