(Allegato) (parte 2)
b) ogni modifica della  delimitazione  o-della  situazione  giuridica
delle ASPIM e delle specie protette; 
c) le deroghe eventualmente concesse sulla base degli articoli  12  e
18 del presente Protocollo. 
                               PARTE V 
                     DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 
                             Articolo 24 
                       PUNTI FOCALI NAZIONALI 
Ciascuna Parte designa un  Punto  focale  nazionale  per  formare  un
collegamento con  il  Centro  sugli  aspetti  tecnici  e  scientifici
dell'applicazione del presente Protocollo. I Punti  focali  nazionali
si riuniscono periodicamente per esercitare le funzioni derivanti dal
presente Protocollo. 
                             Articolo 25 
                            COORDINAMENTO 
l. L'Organizzazione e'  incaricata  di  coordinare  l'attuazione  del
presente Protocollo. A tal fine essa si appoggia al Centro, che  puo'
incaricare di esercitare le seguenti funzioni: 
a)  aiutare  le  Parti,  in  cooperazione   con   le   organizzazioni
internazionali intergovernative, e non governative competenti, a: 
- istituire e gestire le zone  particolarmente  protette  nell'ambito
d'applicazione del presente Protocollo; 
- svolgere i programmi di ricerca scientifica e  tecnologica  secondo
l'articolo 20 del presente Protocollo; 
- svolgere lo scambio d'informazioni scientifiche e tecniche  tra  le
Parti secondo l'articolo 20 del presente Protocollo; 
- predisporre piani di gestione per le zone e le specie protette; 
- elaborare programmi  di  cooperazione  secondo  l'articolo  21  del
presente Protocollo; 
- predisporre del  materiale  divulgativo  per  le  varie  fasce  del
pubblico. 
b) convocare ed organizzare le riunioni dei Punti focali nazionali  e
curarne il segretariato; 
c) formulare raccomandazioni. sulle linee direttive ed i criteri 
comuni secondo l'articolo 16 del presente Protocollo 
d) istituire ed aggiornare banche  dati  sulle  zone  particolarmente
protette,le specie protette e gli altri punti  relativi  al  presente
Protocollo; 
e) elaborare i rapporti e gli studi tecnici  eventualmente  necessari
per l'attuazione del presente Protocollo; 
f)  elaborare  ed  attuare  i  programmi  di  formazione   menzionati
all'articolo 22, paragrafo 2; 
g) cooperare con le organizzazioni.  governative  e  non  governative
regionali ed internazionali, incaricate della protezione delle zone e
delle specie, nel rispetto della specificita'  di  ciascuna  e  della
necessita' di evitare ogni attivita' ridondante; 
h) svolgere compiutamente le funzioni conferite a  detto  Centro  dai
piani d'azione adottati nell'ambito del presente Protocollo, 
i) svolgere compiutamente ogni altra funzione -conferita dalle Parti. 
                             Articolo 26 
                        RIUNIONE DELLE PARTI 
1. Le riunioni  ordinarie  delle  Parti  al  presente  Protocollo  si
svolgono in occasione delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti
della  Convenzione,  organizzate  al  sensi  dell'articolo  14  della
Convenzione. Le Parti possono inoltre tenere  riunioni  straordinarie
secondo tale articolo. 
2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo,  in  particolare,
hanno come oggetto quello di: 
a) seguire l'applicazione del presente Protocollo; 
b) fare opera di supervisione sui lavori dell' Organizzazione  e  del
Centro relativi all'attuazione del presente Protocollo e  di  fornire
gli orientamenti per tali attivita'; 
c) esaminare l'efficacia delle misure adottate per la gestione  e  la
protezione delle zone e delle specie, nonche' la necessita', di altre
misure, in particolare sotto forma di annessi  e  di  emendamenti  al
presente Protocollo o ai suoi annessi; 
d)  adottare  le  linee  direttive  ed  i  criteri  comuni   previsti
all'articolo 16 del presente Protocollo; 
e) esaminare i rapporti trasmessi dalle Parti secondo  l'articolo  23
del presente Protocollo, nonche' ogni altra  informazione  pertinente
trasmessa attraverso il Centro; 
f) fare raccomandazioni alle  Parti  sulle  misure  da  adottare  per
l'attuazione del presente Protocollo; 
g) esaminare, le raccomandazioni formulate dalle riunioni, dei  Punti
focali nazionali secondo l'articolo 24 del presente Protocollo; 
h) decidere in merito all'iscrizione delle  zone  nella  lista  delle
ASPIM secondo l'articolo 9, paragrafo 4; 
i) esaminare, se  del  caso,  ogni  altra  questione  concernente  il
presento Protocollo; 
j) dibattere e valutare le deroghe concesse dalle Parti  secondo  gli
articoli 12 e 18 del presente Protocollo. 
                              PARTE VI 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
                             Articolo 27 
        INCIDENZA DEL PROTOCOLLO SULLE LEGISLAZIONI NAZIONALI 
Le disposizioni, del presente Protocollo non pregiudicano il  diritto
delle Parti di adottare misure Interne pertinenti piu'  rigorose  per
l'applicazione del presente Protocollo. 
                             Articolo 28 
                         RAPPORTI CON TERZI 
l. Gli Stati invitano gli,  Stati  non  parti  e  le  organizzazioni,
internazionali a cooperare all'attuazione del presente Protocollo. 
2. Le Parti s'impegnano a prendere  misure  appropriate,  compatibili
con il  diritto  internazionale,  per  garantire  che  non  siano  da
chiunque intraprese attivita' in  contrasto  con  i  principi  e  gli
obiettivi del presente Protocollo. 
                             Articolo 29 
                                FIRMA 
Il presente Protocollo e' aperto a Barcellona il 10 giugno 1995  e  a
Madrid dall'11 giugno 1995 fino al 10 giugno 1996, alla firma di ogni
Parte contraente della Convenzione. 
                             Articolo 30 
                RATIFICA, ACCETTAZIONE 0 APPROVAZIONE 
Il  presente  Protocollo  e'  soggetto  a  ratifica,  accettazione  o
approvazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione sono depositati presso il Governo della Spagna  che  as-
sume le funzioni di Depositario. 
                             Articolo 31 
                              ADESIONE 
A decorrere dal 10 giugno  1996,  Il  presente  Protocollo  6  aperto
all'adesione degli Stati e dei gruppi economici  regionali  che  sono
parti della Convenzione. 
                             Articolo 32 
                          ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore Il trentesimo  giorno  a
decorrere dalla data di deposito del sesto strumento di ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione. 
2. A decorrere dalla data della sua entrata in  vigore,  il  presente
Protocollo   sostituisce   il   Protocollo   relativo    alla    zone
particolarmente protette del Mediterraneo del 1982,  nelle  relazioni
tra le Parti ai due strumenti. 
IN FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati,  hanno
firmato il presente Protocollo. 
FATTO a Barcellona, il 10 giugno  1995,  in  un  unico  esemplare  in
lingua araba, francese, inglese e spagnola, i quattro  testi  facenti
ugualmente fede, per la firma di ogni Parte della Convenzione.