b) ogni modifica della delimitazione o-della situazione giuridica delle ASPIM e delle specie protette; c) le deroghe eventualmente concesse sulla base degli articoli 12 e 18 del presente Protocollo. PARTE V DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Articolo 24 PUNTI FOCALI NAZIONALI Ciascuna Parte designa un Punto focale nazionale per formare un collegamento con il Centro sugli aspetti tecnici e scientifici dell'applicazione del presente Protocollo. I Punti focali nazionali si riuniscono periodicamente per esercitare le funzioni derivanti dal presente Protocollo. Articolo 25 COORDINAMENTO l. L'Organizzazione e' incaricata di coordinare l'attuazione del presente Protocollo. A tal fine essa si appoggia al Centro, che puo' incaricare di esercitare le seguenti funzioni: a) aiutare le Parti, in cooperazione con le organizzazioni internazionali intergovernative, e non governative competenti, a: - istituire e gestire le zone particolarmente protette nell'ambito d'applicazione del presente Protocollo; - svolgere i programmi di ricerca scientifica e tecnologica secondo l'articolo 20 del presente Protocollo; - svolgere lo scambio d'informazioni scientifiche e tecniche tra le Parti secondo l'articolo 20 del presente Protocollo; - predisporre piani di gestione per le zone e le specie protette; - elaborare programmi di cooperazione secondo l'articolo 21 del presente Protocollo; - predisporre del materiale divulgativo per le varie fasce del pubblico. b) convocare ed organizzare le riunioni dei Punti focali nazionali e curarne il segretariato; c) formulare raccomandazioni. sulle linee direttive ed i criteri comuni secondo l'articolo 16 del presente Protocollo d) istituire ed aggiornare banche dati sulle zone particolarmente protette,le specie protette e gli altri punti relativi al presente Protocollo; e) elaborare i rapporti e gli studi tecnici eventualmente necessari per l'attuazione del presente Protocollo; f) elaborare ed attuare i programmi di formazione menzionati all'articolo 22, paragrafo 2; g) cooperare con le organizzazioni. governative e non governative regionali ed internazionali, incaricate della protezione delle zone e delle specie, nel rispetto della specificita' di ciascuna e della necessita' di evitare ogni attivita' ridondante; h) svolgere compiutamente le funzioni conferite a detto Centro dai piani d'azione adottati nell'ambito del presente Protocollo, i) svolgere compiutamente ogni altra funzione -conferita dalle Parti. Articolo 26 RIUNIONE DELLE PARTI 1. Le riunioni ordinarie delle Parti al presente Protocollo si svolgono in occasione delle riunioni ordinarie delle Parti contraenti della Convenzione, organizzate al sensi dell'articolo 14 della Convenzione. Le Parti possono inoltre tenere riunioni straordinarie secondo tale articolo. 2. Le riunioni delle Parti del presente Protocollo, in particolare, hanno come oggetto quello di: a) seguire l'applicazione del presente Protocollo; b) fare opera di supervisione sui lavori dell' Organizzazione e del Centro relativi all'attuazione del presente Protocollo e di fornire gli orientamenti per tali attivita'; c) esaminare l'efficacia delle misure adottate per la gestione e la protezione delle zone e delle specie, nonche' la necessita', di altre misure, in particolare sotto forma di annessi e di emendamenti al presente Protocollo o ai suoi annessi; d) adottare le linee direttive ed i criteri comuni previsti all'articolo 16 del presente Protocollo; e) esaminare i rapporti trasmessi dalle Parti secondo l'articolo 23 del presente Protocollo, nonche' ogni altra informazione pertinente trasmessa attraverso il Centro; f) fare raccomandazioni alle Parti sulle misure da adottare per l'attuazione del presente Protocollo; g) esaminare, le raccomandazioni formulate dalle riunioni, dei Punti focali nazionali secondo l'articolo 24 del presente Protocollo; h) decidere in merito all'iscrizione delle zone nella lista delle ASPIM secondo l'articolo 9, paragrafo 4; i) esaminare, se del caso, ogni altra questione concernente il presento Protocollo; j) dibattere e valutare le deroghe concesse dalle Parti secondo gli articoli 12 e 18 del presente Protocollo. PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 27 INCIDENZA DEL PROTOCOLLO SULLE LEGISLAZIONI NAZIONALI Le disposizioni, del presente Protocollo non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare misure Interne pertinenti piu' rigorose per l'applicazione del presente Protocollo. Articolo 28 RAPPORTI CON TERZI l. Gli Stati invitano gli, Stati non parti e le organizzazioni, internazionali a cooperare all'attuazione del presente Protocollo. 2. Le Parti s'impegnano a prendere misure appropriate, compatibili con il diritto internazionale, per garantire che non siano da chiunque intraprese attivita' in contrasto con i principi e gli obiettivi del presente Protocollo. Articolo 29 FIRMA Il presente Protocollo e' aperto a Barcellona il 10 giugno 1995 e a Madrid dall'11 giugno 1995 fino al 10 giugno 1996, alla firma di ogni Parte contraente della Convenzione. Articolo 30 RATIFICA, ACCETTAZIONE 0 APPROVAZIONE Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo della Spagna che as- sume le funzioni di Depositario. Articolo 31 ADESIONE A decorrere dal 10 giugno 1996, Il presente Protocollo 6 aperto all'adesione degli Stati e dei gruppi economici regionali che sono parti della Convenzione. Articolo 32 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore Il trentesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sostituisce il Protocollo relativo alla zone particolarmente protette del Mediterraneo del 1982, nelle relazioni tra le Parti ai due strumenti. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Barcellona, il 10 giugno 1995, in un unico esemplare in lingua araba, francese, inglese e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede, per la firma di ogni Parte della Convenzione.