Art. 13
                          Azioni collettive

  1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo,
le  associazioni  dei  consumatori e degli utenti sono legittimate ad
agire  a  tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
 
           Note all'art. 13:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.   3 delle legge 30
          luglio 1998, n.  281 recante: "Disciplina dei  diritti  dei
          consumatori e degli utenti":
            "Art.    3    (Legittimazione    ad   agire). -   1.   Le
          associazioni  dei consumatori e   degli  utenti    inserite
          nell'elenco    di  cui   all'art. 5 sono   legittimate   ad
          agire  a tutela  degli  interessi  collettivi,  richiedendo
          al giudice competente:
            a)  di  inibire  gli  atti e i comportamenti lesivi degli
          interessi dei consumatori e degli utenti;
            b)  di adottare  le   misure   idonee a   correggere    o
          eliminare  gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
            c)  di   ordinare la  pubblicazione del provvedimento  su
          uno   o piu' quotidiani  a    diffusione  nazionale  oppure
          locale  nei casi in  cui la pubblicita'  del  provvedimento
          puo'   contribuire  a  correggere  o eliminare gli  effetti
          delle violazioni accertate.
            2.  Le  associazioni di cui al  comma 1 possono attivare,
          prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione
          dinanzi alla camera di  commercio, industria,   artigianato
          e      agricoltura  competente    per  territorio  a  norma
          dell'art. 2, comma 4, lettera a),  della legge 29  dicembre
          1993,  n.  580.  La  procedura   e', in ogni caso, definita
          entro sessanta giorni.
            3. Il processo  verbale  di  conciliazione,  sottoscritto
          dalle   parti   e  dal  rappresentante  della  camera    di
          commercio,  industria,  artigianato  e    agricoltura,   e'
          depositato  per    l'omologazione nella   cancelleria della
          pretura    del  luogo  nel    quale  si     e'  svolto   il
          procedimento di conciliazione.
            4.  Il  pretore,  accertata  la regolarita'  formale  del
          processo  verbale,      lo    dichiara      esecutivo   con
          decreto.    Il      verbale    di  conciliazione  omologato
          costituisce titolo esecutivo.
            5.  In    ogni  caso  l'azione   di cui al   comma 1 puo'
          essere proposta solo dopo   che  siano    decorsi  quindici
          giorni  dalla    data  in    cui  le associazioni   abbiano
          richiesto  al   soggetto  da   esse  ritenuto responsabile,
          a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  la
          cessazione   del   comportamento  lesivo   degli  interessi
          dei consumatori e degli utenti.
            6. Nei   casi  in    cui  ricorrano  giusti    motivi  di
          urgenza,  l'azione  inibitoria  si   svolge a norma   degli
          articoli 669-bis  e    seguenti  del  codice  di  procedura
          civile.
            7.    Fatte salve   le  norme sulla  litispendenza, sulla
          continenza,  sulla  connessione  e  sulla    riunione   dei
          procedimenti, le disposizioni di  cui al  presente articolo
          non    precludono il   diritto ad   azioni individuali  dei
          consumatori   che   siano    danneggiati  dalle    medesime
          violazioni".