Art. 16
                 Richiesta della carta di soggiorno

  1.  Per  il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9
del  testo  unico,  l'interessato  e'  tenuto  a  farne richiesta per
iscritto,  su  scheda  conforme  a  quella  approvata con decreto del
Ministro dell'interno.
  2.  All'atto della richiesta, da presentare alla questura del luogo
in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:
a) le proprie generalita' complete;
b) il  luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia
   nei cinque . anni precedenti;
c) il luogo di residenza;
d) le fonti di reddito, specificandone l'ammontare.
La domanda deve essere corredata da:
a) copia  del  passaporto o di documento equipollente o del documento
   di  identificazione rilasciato dalla competente autorita' italiana
   da  cui  risultino  la  nazionalita',  la  data,  anche  solo  con
   l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente;
b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato
   dal  datore di lavoro, relativi all'anno precedente da cui risulti
   un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
c) certificato   del   casellario   giudiziale  e  certificato  delle
   iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;
d) fotografia  della  persona  interessata,  in  formato  tessera, in
   quattro esemplari salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
  4.  Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo
9,  comma  1,  del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la
documentazione  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo devono
riguardare  anche  il  coniuge  ed i figli minori degli anni diciotto
conviventi,  per  i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e
deve essere prodotta la documentazione comprovante:
a) lo  stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati
   rilasciati  dalla  competente  autorita' dello Stato estero devono
   essere  autenticati  dall'autorita' consolare italiana che attesta
   che  la  traduzione  in  lingua italiana dei documenti e' conforme
   agli originali;
b) la  disponibilita' di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma
   3,  lettera  a),  del  testo  unico. A tal fine l'interessato deve
   produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza
   dei  requisiti  di cui al predetto articolo del testo unico ovvero
   il   certificato   di   idoneita'   igienico-sanitaria  rilasciato
   dall'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio.
c) il  reddito  richiesto  per  le  finalita' di cui all'articolo 29,
   comma  3,  lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei
   familiari conviventi non a carico.
  5.  Se la carta di soggiorno e' richiesta nelle qualita' di coniuge
straniero  o  genitore  straniero convivente con cittadino italiano o
con  cittadino  di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia,
di  cui  all'articolo  9,  comma  2, del testo unico, il richiedente,
oltre  alle  proprie  generalita',  deve  indicare  quelle dell'altro
coniuge  o  del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia
figlio  minore  convivente,  nelle  condizioni di cui all'articolo 9,
comma  2,  del testo unico, la carta di soggiorno e' richiesta da chi
esercita la potesta' sul minore.
  6.  Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata,
oltre  che  della documentazione relativa al reddito familiare, anche
delle  certificazioni  comprovanti  lo  stato  di coniuge o di figlio
minore  o  di  genitore  di  cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea residente in Italia.
  7.  L'addetto  alla  ricezione,  esaminata la domanda e i documenti
allegati  ed  accertata  l'identita'  dei  richiedenti,  ne  rilascia
ricevuta,  indicando  il  giorno  in  cui  potra'  essere ritirato il
documento  richiesto.  La  ricevuta  non sostituisce in alcun modo la
carta di soggiorno.
 
          Note all'art. 16:
          -  Per  il  testo  dell'art.  9  del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse),  v.  nelle  note  all'art.  1.  -  Per  il testo
          dell'art.  29,  comma  3,  lettere  a)  e  b),  del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 5.