Art. 2 
              Rapporti con la pubblica amministrazione 
 
  1.  I  cittadini  stranieri  regolarmente  soggiornanti  in  Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli  articoli
2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,  limitatamente  agli  stati,
fatti e qualita' personali certificabili o attestabili  da  parte  di
soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del
testo unico o del presente regolamento che prevedono  l'esibizione  o
la produzione di specifici documenti. 
  2. Gli  stati,  fatti,  e  qualita'  personali  diversi  da  quelli
indicati nel comma 1, sono  documentati,  salvo  che  le  Convenzioni
internazionali  dispongano  diversamente,  mediante   certificati   o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita'
all'originale dopo aver avvisato l'interessato che la  produzione  di
atti o documenti non veritieri e' prevista  come  reato  dalla  legge
Italiana. 
 
          Note all'art. 2:
          -  Si  riporta  il testo degli articoli 2 e 4 della legge 4
          gennaio   1968,   n.   15   (Norme   sulla   documentazione
          amministrativa  e  sulla legalizzazione e autenticazione di
          firme):
          "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La
          data  ed  il luogo di nascita, la residenza, la cittadinza,
          il  godimento  dei  diritti  politici,  lo stato di celibe,
          coniugato  o  vedovo,  lo stato di famiglia, l'esistenza in
          vita,  la  nascita  del  figlio,  il  decesso  del coniuge,
          dell'ascendente  o  discendente,  la posizione agli effetti
          degli  obblighi  militari  e l'iscrizione in albi o elenchi
          tenuti  dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche
          contestuali  alla  istanza, sottoscritte dall'interessato e
          prodotte in sostituzione delle normali certificazioni".
          "Art.    4    (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
          notorieta').  -  L'atto  di  notorieta'  concernente fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,   segretario  comunale,  o  altro  funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20.
          Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
          e'  resa  ad  imprese  di  gestione di servizi pubblici, la
          sottoscrizione   e'  autenticata,  con  l'osservanza  delle
          modalita'  di  cui  all'art. 20, dal funzionario incaricato
          dal rappresentante legale dell'impresa stessa".