Art. 20
   Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza

  1.   Il   provvedimento   con  il  quale  il  questore  dispone  il
trattenimento  dello  straniero  ai  sensi dell'articolo 14 del testo
unico   e'   comunicato  all'interessato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  3,  commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al
provvedimento di espulsione o di respingimento.
  2.  Con  la  medesima  comunicazione  lo straniero e' informato del
diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del decreto
di   trattenimento,   da  un  difensore  di  fiducia  con  ammissione
ricorrendone  le  condizioni  al  gratuito  patrocinio  a spese dello
Stato.  Allo  straniero  e'  dato  altresi' avviso che in mancanza di
difensore  di  fiducia,  sara'  assistito  da un difensore di ufficio
designato  dal  giudice  tra  quelli  iscritti  nella  tabella di cui
all'articolo  29  del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 e che
le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno
effettuate  con  avviso  di  cancelleria  al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
  3.  All'atto  dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato
che  in  caso  di indebito allontanamento la misura del trattenimento
sara' ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.
  4.  Il  trattenimento  non  puo'  essere  protratto  oltre il tempo
strettamente   necessario   per   l'esecuzione  del  respingimento  o
dell'espulsione  e comunque oltre i termini stabiliti dal testo unico
e  deve  comunque  cessare  se  il  provvedimento del questore non e'
convalidato.
  5.  Lo  svolgimento  della procedura di convalida del trattenimento
non puo' essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
 
          Note all'art. 20:
          -  Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
          25  luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
          "Art. 14 (Esecuzione dell'espulsione). (Legge 6 marzo 1998,
          n.  40, art. 12). - 1. Quando non e' possibile eseguire con
          immediatezza  l'espulsione  mediante  accompagnamento  alla
          frontiera   ovvero   il   respingimento,   perche'  occorre
          procedere  al  soccorso  dello  straniero,  ad accertamenti
          supplementari  in ordine alla sua identita' o nazionalita',
          ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero
          per   l'indisponibilita'   di  vettore  o  altro  mezzo  di
          trasporto  idoneo, il questore dispone che lo straniero sia
          trattenuto  per  il tempo strettamente necessario presso il
          centro  di  permanenza temporanea e assistenza piu' vicino,
          tra   quelli  individuati  o  costituiti  con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto con i Ministri per la
          solidarieta'  sociale  e  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
          2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali
          da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto
          della  sua  dignita'.  Oltre a quanto previsto dall'art. 2,
          comma  6,  e'  assicurata  in  ogni  caso  la  liberta'  di
          corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
          3.  Il  questore  del  luogo  in  cui  si  trova  il centro
          trasmette  copia  degli  atti  al  pretore, senza ritardo e
          comunque   entro   le  quarantotto  ore  dall'adozione  del
          provvedimento.
          4. Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui
          all'art.   13   ed   al  presente  articolo,  convalida  il
          provvedimento  del  questore  nei modi di cui agli articoli
          737  e  seguenti  del  codice  di procedura civile, sentito
          l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto
          qualora   non   sia   convalidato   nelle  quarantotto  ore
          successive.  Entro  tale  termine, la convalida puo' essere
          disposta  anche  in  sede  di  esame del ricorso avverso il
          provvedimento di espulsione.
          5.  La  convalida  comporta la permanenza nel centro per un
          periodo  di  complessivi  venti  giorni.  Su  richiesta del
          questore,  il  pretore  puo' prorogare il termine sino a un
          massimo  di  ulteriori  dieci giorni, qualora sia imminente
          l'eliminazione   dell'impedimento   all'espulsione   o   al
          respingimento.  Anche  prima  di  tale termine, il questore

          esegue  l'espulsione  o  il  respingimento  non  appena  e'
          possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.
          6.  Contro  i  decreti  di convalida e di proroga di cui al
          comma  5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
          7.  Il  questore,  avvalendosi della forza pubblica, adotta
          efficaci  misure di vigilanza affinche' lo straniero non si
          allontani   indebitamente   dal   centro   e   provvede   a
          ripristinare  senza ritardo la misura nel caso questa venga
          violata.
          8.  Ai  fini  dell'accompagnamento  anche  collettivo  alla
          frontiera,   possono   essere   stipulate  convenzioni  con
          soggetti  che esercitano trasporti di linea o con organismi
          anche  internazionali  che svolgono attivita' di assistenza
          per stranieri.
          9.  Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e
          dalle  norme  in  materia  di  giurisdizione,  il  Ministro
          dell'interno   adotta   i   provvedimenti   occorrenti  per
          l'esecuzione  di  quanto  disposto  dal  presente articolo,
          anche  mediante convenzioni con altre amministrazioni dello
          Stato,   con   gli   enti   locali,  con  i  proprietari  o
          concessionari  di  aree,  strutture  e altre installazioni,
          nonche'  per  la  fornitura  di  beni  e servizi. Eventuali
          deroghe  alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e
          di  contabilita'  sono adottate di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Il   Ministro   dell'interno  promuove  inoltre  le  intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri".   -  Per  il  testo  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo  28 luglio 1989, n. 271, v. nelle note all'art.
          3.