Art. 22
   Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza

  1.  Il  prefetto  della  provincia in cui e' istituito il centro di
permanenza  temporanea  e  assistenza provvede all'attivazione e alla
gestione  dello  stesso,  disciplinandone  anche le attivita' a norma
dell'articolo   21,  comma  8,  in  conformita'  alle  istruzioni  di
carattere  organizzativo  e  amministrativo-contabile  impartite  dal
Ministero   dell'interno,  anche  mediante  la  stipula  di  apposite
convenzioni  con  l'ente locale o con soggetti pubblici o privati che
possono  avvalersi  dell'attivita'  di altri enti di associazioni del
volontariato e di cooperative di solidarieta' sociale.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, possono essere disposti la
locazione,  l'allestimento,  il  riadattamento  e  la manutenzione di
edifici  o  di  aree,  il  trasporto e il posizionamento di strutture
anche  mobili,  la  predisposizione e la gestione di attivita' per la
assistenza  compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il
mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quant'altro occorra
il  decoroso  soggiorno  nel  centro,  anche  per  le  persone che vi
prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o
aree,  il  competente  ufficio  del  Ministero delle finanze provvede
sulla richiesta del Ministero dell'Interno.
  3.  Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro
e  dispone  i necessari controlli sull'amministrazione e gestione del
centro.
  4.  Nell'ambito  del centro sono resi disponibili uno o piu' locali
idonei  per l'espletamento delle attivita' delle autorita' consolari.
Le   autorita'   di  pubblica  sicurezza  assicurano  ogni  possibile
collaborazione   all'autorita'   consolare   al  fine  di  accelerare
l'espletamento   degli  accertamenti  e  il  rilascio  dei  documenti
necessari con spese a carico del bilancio del Ministero dell'interno.