Art. 25
           Programmi di assistenza ed integrazione sociale

  1.  I  programmi  di  assistenza  ed  integrazione  sociale  di cui
all'articolo 18 del testo unico realizzati a cura degli enti locali o
dei  soggetti privati convenzionati sono finanziati dallo Stato nella
misura  del  settanta  per cento, a valere sulle risorse assegnate al
Dipartimento  per  le pari opportunita', ai sensi dell'art. 58, comma
2,  e  dall'ente  locale,  nella misura del trenta per cento a valere
sulle  risorse  relative all'assistenza. Il contributo dello Stato e'
disposto  dal Ministro per le pari opportunita' previa valutazione da
parte  della  Commissione  interministeriale  di  cui al comma 2, dei
programmi  elaborati  dai  comuni  interessati o dai soggetti privati
convenzionati  con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di
fattibilita'  indicanti  i tempi, le modalita' e gli obiettivi che si
intendono conseguire, nonche' le strutture organizzative e logistiche
specificamente destinate.
  2.  Presso  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per    le    pari   opportunita',   e'   istituita   la   Commissione
interministeriale  per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico,
composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunita' per
la  solidarieta'  sociale,  dell'interno  e  di grazia e giustizia, i
quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione puo' avvalersi
di  consulenti  ed  esperti,  designati  dal  Ministro  per  le  pari
opportunita', d'intesa con gli altri Ministri interessati.
  3.  La  Commissione  svolge  i  compiti di indirizzo controllo e di
programmazione  delle  risorse  in  ordine  ai programmi previsti dal
presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere  il  parere  sulle richieste di iscrizione nell'apposita
   sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
b) esprimere  i  pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei
   comuni e degli enti locali con i soggetti che intendono realizzare
   i  programmi  di  assistenza  e  di  integrazione  sociale  di cui
   all'articolo 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da
   finanziare  a  valere  sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei
   criteri  e  delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro per
   le   pari   opportunita',  di  concerto  con  i  Ministri  per  la
   solidarieta' sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
d) verificare  lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  e  la  loro
   efficacia.  A  tal  fine  gli  enti  locali interessati devono far
   pervenire  alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base
   dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).
 
          Note all'art. 25:
          -  Per  il  testo  dell'art.  18 del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse),  v. nelle note all'art. 9. - Si riporta il testo
          dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
          (per l'argomento v. nelle note alle premesse):
          "Art.  45  (Fondo  nazionale  per  le politiche migratorie)
          (Legge  6  marzo  1998,  n.  40,  art.  43). - 1. Presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo
          nazionale   per   le  politiche  migratorie;  destinato  al
          finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38,
          40,  42  e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
          dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La
          dotazione  del  Fondo,  al  netto delle somme derivanti dal
          contributo  di  cui al comma 3, e' stabilito in lire 12.500
          milioni  per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno
          1998  e  in  lire  68.000  milioni  per  l'anno  1999. Alla
          determinazione   del  Fondo  per  gli  anni  successivi  si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
          legge  5  agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
          integrazioni.   Al  Fondo  affluiscono  altresi'  le  somme
          derivanti  da contributi e donazioni eventualmente disposti
          da  privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da
          organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata
          del  bilancio  dello Stato per essere assegnati al predetto
          Fondo.  Il  Fondo  e' annualmente ripartito con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con i
          Ministri interessati. Il regolamento di attuazione discipla
          le  modalita'  per la presentazione, l'esame, l'erogazione,
          la   verifica,   la   rendicontazione   e   la  revoca  del
          finanziamento del Fondo.
          2.  Lo  Stato,  le regioni, le province, i comuni adottano,
          nelle  materie  di  propria competenza, programmi annuali o
          pluriennali  relativi  a  proprie  iniziative  e  attivita'
          concernenti   l'immigrazione,   con   particolare  riguardo
          all'effettiva  e completa attuazione operativa del presente
          testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivita'
          culturali,  formative,  informative,  di  integrazione e di
          promozione  di pari opportunita'. I programmi sono adottati
          secondo  i  criteri e le modalita' indicati dal regolamento
          di  attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private
          prioritarie  per  il  finanziamento  da  parte  del  Fondo,
          compresa  l'erogazione  di  contributi agli enti locali per
          l'attuazione del programma.
          3.  Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in
          vigore  della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data
          non  successiva  al  1  gennaio 1998, il 95 per cento delle
          somme  derivanti dal gettito del contributo di cui all'art.
          13,  comma  2,  della  legge  30  dicembre 1986, n. 943, e'
          destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui
          al  comma  1.  Con effetto dal mese successivo alla data di
          entrata   in   vigore   del   presente   testo  unico  tale
          destinazione  e'  disposta  per  l'intero  ammontare  delle
          predette  somme.  A tal fine le medesime somme sono versate
          dall'INPS  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere
          assegnate  al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art.
          13,  comma  2,  della  legge  30  dicembre 1986, n. 943, e'
          soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000".