Art. 27
                 Rilascio del permesso di soggiorno
                  per motivi di protezione sociale

  1. Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo
unico  la  proposta  per  il  rilascio  del permesso di soggiorno per
motivi di protezione sociale e' effettuata:
a) dai  servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti
   ed  altri  organismi  iscritti al registro di cui all'articolo 52,
   comma  1, lettera c), convenzionati con l'ente locale, che abbiano
   rilevato  situazioni  di  violenza  o  di  grave  sfruttamento nei
   confronti dello straniero;
b) dal  procuratore  della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
   procedimento  penale  relativamente a fatti di violenza o di grave
   sfruttamento  di  cui  alla  lettera  a),  nel  corso del quale lo
   straniero abbia reso dichiarazioni.
2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza
   delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al
   rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari valido per
   le  attivita'  di  cui  all'articolo  18  comma 5, del testo unico
   acquisiti:
a) il  parere  del  procuratore  della Repubblica quando ricorrono le
   circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia
   omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa
   la gravita' ed attualita' del pericolo;
b) il  programma  di assistenza ed integrazione sociale relativo allo
   straniero    conforme    alle   prescrizioni   della   Commissione
   interministeriale di cui all'articolo 25.
c) l'adesione dello straniero al medesimo programma previa avvertenza
   delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione
   del  programma  o di condotti incompatibile con le finalita' dello
   stesso.
d) l'accettazione  degli  impegni  connessi al programma da parte del
   responsabile  della  struttura presso cui il programma deve essere
   realizzato.
3. Quando  la proposta e' effettuata a norma del comma 1, lettera a),
   il  questore  valuta  la gravita' ed attualita' del pericolo anche
   sulla base degli elementi in essa contenuti.
 
          Nota all'art. 27:
          -  Per  il  testo  dell'art.  18 del decreto legislativo 25
          luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse), v. nelle note all'art. 9.